Tutto quello che ha fatto la Consob nel 2011 e che non avete mai osato chiedere
Riportiamo un`analisi accurata dell`attività svolta dall`autorità di vigilanza nel 2011, un documento tratto direttamente dal sito della stessa Consob.
LA COMMISSIONE
L`attività
Nel corso del 2011 la Commissione si è riunita 129 volte (168 nel 2010) ed ha assunto 444 delibere formali (489 nel 2010); 10 sono state le comunicazioni di carattere generale e 24 le risposte a quesiti sull`interpretazione e sull`applicazione di norme di legge e di regolamento in materia di emittenti, di sollecitazione all`investimento, di prestazione di servizi di investimento e di operatività sui mercati regolamentati.
Nel corso del 2011 sono state assunte 44 nuove risorse.
La nuova struttura organizzativa
Il 7 luglio 2011 la Commissione ha ridefinito la struttura organizzativa della Consob. La nuova struttura si articola in nove divisioni, il cui coordinamento operativo è assicurato dal direttore generale: divisione informazione emittenti; divisione corporate governance; divisione mercati; divisione intermediari; divisione ispettorato; divisione studi; divisione amministrazione; divisione strategie regolamentari; divisione tutela del consumatore. Sei le unità organizzative non coordinate nell`ambito di divisioni di cui la commissione si avvale: ufficio programmazione finanziaria e bilancio; ufficio attività parlamentare e di governo; ufficio relazioni internazionali; ufficio stampa; ufficio di segreteria della commissione; ufficio controllo interno.
La Commissione si avvale inoltre della consulenza legale, articolata al suo interno in quattro uffici: consulenza e contenzioso attività strumentali e di supporto, consulenza e contenzioso emittenti, consulenza e contenzioso intermediari e mercati, contenzioso penale e rapporti con la magistratura.
E` stato istituito anche un ufficio di presidenza.
Il Direttore Generale si avvale anche di due uffici non coordinati nell`ambito di divisioni: l`ufficio sanzioni amministrative e l`ufficio analisi quantitativa e innovazione finanziaria.
Nel quadro della riorganizzazione generale, la Commissione, il 15 settembre, ha nominato direttore generale Gaetano Caputi, già segretario generale della Consob dal 6 aprile 2011.
La Commissione ha poi nominato vice-direttore generale Giuseppe D`Agostino Segretario generale è stato nominato Claudio Salini.
La Commissione ha nominato Fabio Biagianti, funzionario generale, avvocato generale della Consob.
Bilancio di previsione e regime contributivo 2012
A fine dicembre la Commissione ha deliberato il bilancio di previsione dell`Istituto per l`esercizio 2012. Grazie all`adozione di significative misure di riduzione e di razionalizzazione dei costi di gestione, la spesa effettiva programmata per il 2012 è di 122,89 milioni di euro, con una riduzione di 9,76 milioni rispetto al dato di spesa 2011. In termini percentuali il contenimento delle spese ammonta a circa l`8%. Conseguentemente è stato possibile applicare un`analoga riduzione delle entrate contributive dovute dai soggetti vigilati: il gettito previsto dal regime contributivo per il 2012 scende pertanto a 105,90 milioni di euro rispetto ai 113,61 del 2011. Il minor onere a carico del mercato sarà di 7,71 milioni (-7% circa, rispetto all`anno precedente).
Si rammenta che, per effetto della progressiva riduzione del trasferimento a carico dello Stato, ormai quasi azzerato, da anni l`onere del finanziamento della Consob ricade pressoché integralmente sul mercato.
Le delibere sul regime contributivo 2012, che fissano anche i termini e le modalità di versamento, saranno pubblicate in GU e sul sito della Consob dopo l`ottenimento del visto di esecutività da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il bilancio di previsione, come di consueto, sarà pubblicato sul Bollettino Consob.
L`attività normativa
Nel corso del 2011 la Consob ha svolto un`intensa attività di regolamentazione anche in relazione alle novazioni normative conseguenti, tra l`altro, al recepimento di direttive europee. Si dà conto, di seguito, delle numerose modifiche apportate al regolamento emittenti (Re). Si riferisce inoltre delle consultazioni aperte, delle comunicazioni e raccomandazioni che hanno avuto ad oggetto la disciplina degli emittenti, degli intermediari e dei mercati.
Nei paragrafi successivi sono menzionati anche gli altri atti regolamentari adottati dalla Commissione nonchè i provvedimenti e gli accordi sottoscritti con altre Autorità.
Modifiche al regolamento emittenti (Re)
La disciplina degli emittenti contenuta nel Re è stata interessata nel 2011, come accennato, da significative modifiche. Tutte le delibere che hanno apportato modifiche sono state precedute dalle consuete consultazioni del mercato.
La Commissione ha modificato l`articolo 100 del Re, che disciplina gli obblighi di comunicazione delle società quotate in merito alla composizione dei propri organi sociali. La modifica risponde all`esigenza di semplificare e ridurre gli oneri a carico degli operatori del mercato, con particolare riferimento alle modalità di trasmissione della comunicazione della composizione degli organi sociali degli emittenti quotati. Con delibera 17679 del 1° marzo 2011 è stato contestualmente abrogato l`allegato 3H del Re. Le citate modifiche riguardano il contenuto informativo delle comunicazioni, nell`intento sia di tener conto delle innovazioni normative in materia di corporate governance (con particolare riferimento alla composizione degli organi sociali degli emittenti quotati) sia di ampliare e migliorare l`informazione resa alla Consob e, tramite la pubblicazione sul sito internet dell`Istituto, al mercato.
E` stato pertanto richiesto agli emittenti di integrare l`informazione generale sugli organi societari al fine di specificare, se ciascun componente dell`organo amministrativo, sia indipendente ai sensi del Tuf ovvero espressione delle liste di minoranza. Con l`occasione, e con l`obiettivo di ridurre gli oneri per gli emittenti, sono state ridefinite le modalità operative di acquisizione dei dati da parte della Consob. A questo fine, è stato predisposto un sistema telematico interattivo per la comunicazione delle informazioni denominato Saiveq (Sistema automatico integrato di vigilanza emittenti quotati).
Sempre nel mese di marzo sono state apportate modifiche al regolamento emittenti in materia di sollecitazione di deleghe di voto (delibera 17730 del 31 marzo 2011). Le modifiche si sono rese necessarie per ovviare ad alcuni problemi applicativi della disciplina regolamentare evidenziati dal recente utilizzo dello strumento della sollecitazione di deleghe di voto, con particolare riferimento ai notevoli costi connessi all`adempimento degli obblighi informativi previsti dall`art. 136 del Re per gli intermediari.
La prassi applicativa ha infatti evidenziato che i costi che il promotore della sollecitazione deve sopportare per l`adempimento degli obblighi sono tali da disincentivare la promozione delle sollecitazioni di deleghe di voto, vanificando le innovazioni legislative (d.lgs. 27/2010) e regolamentari (delibera 17592 del 14 dicembre 2010) introdotte dalla direttiva 2007/36/Ce al fine di incrementare la partecipazione degli azionisti alla vita societaria (`Shareholders` Rights Directive`). E ciò a fronte di benefici per il mercato sostanzialmente irrilevanti in termini di maggiore informazione. In materia di informativa al mercato è rimasta peraltro ferma la previsione di cui al primo comma dell`art. 136 in base alla quale `chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni`.
Particolarmente ampie e articolate risultano le modifiche al Re introdotte, con la delibera 17731 del 5 aprile 2011, in materia di opa. Si rammenta che la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto è stata oggetto negli ultimi anni di diversi interventi legislativi che hanno in primo luogo recepito la direttiva comunitaria del 2004 (d.lgs. 19 novembre 2007) e successivamente introdotto alcune importanti modifiche, da ultimo nel settembre 2009, in particolare in materia di passivity rule, azione di concerto e rilevanza degli strumenti derivati ai fini dell`obbligo di promuovere un`opa.
Considerata la complessità delle modifiche legislative intervenute e il carattere fortemente innovativo di alcune di esse, la Consob ha ritenuto opportuno effettuare una revisione complessiva della regolamentazione delle opa, anche alla luce delle questioni emerse nell`esperienza applicativa e dall`analisi comparata dei principali ordinamenti stranieri. La revisione ha tenuto conto degli esiti di ampie consultazioni avviate nell`ottobre del 2010 e nel febbraio del 2011.
La revisione della disciplina ha inteso in primo luogo assicurare agli azionisti di minoranza un più ampio grado di tutela nel corso di operazioni che determinano mutamenti nell`assetto di controllo della società. Le modifiche apportate mirano inoltre a conseguire: efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario, parità di trattamento per investitori italiani ed esteri in tema di offerte su titoli di debito; riduzione dei costi di compliance per gli offerenti. Complessivamente, la revisione della disciplina delle opa ha avuto ad oggetto i seguenti interventi.
1. Semplificazione della normativa in materia di offerte su titoli di debito, al fine di adeguarla al quadro internazionale.
2. Introduzione delle misure volte a correggere gli effetti della pressure to tender, condizione che interessa i piccoli azionisti destinatari di un`offerta pubblica di acquisto i quali, pur non reputando congruo il prezzo di offerta, sono indotti ad aderirvi dal timore che, in caso di successo, il valore di mercato delle azioni post-opa si deprima per effetto del nuovo assetto di controllo e/o della minore liquidità. Il fenomeno descritto assume caratteristiche più evidenti nelle offerte promosse da insider nelle quali l`offerente è in possesso di informazioni privilegiate che può utilizzare per decidere se e a quali condizioni promuovere l`opa. In caso di successo di un`offerta promossa da insider è stata prevista una riapertura dei termini dell`offerta al fine per consentire agli azionisti che non hanno aderito inizialmente una seconda opportunità. Inoltre, al fine di ridurre le asimmetrie informative a danno degli investitori, gli amministratori indipendenti hanno l`obbligo di redigere un parere con le proprie valutazioni sull`offerta.
3. Introduzione di norme di trasparenza e correttezza. Il regime di trasparenza in corso d`opa è stato esteso anche agli strumenti finanziari derivati. Tra le norme di correttezza, è stata introdotta la regola di adeguamento del prezzo d`offerta al più alto prezzo pagato dall`offerente (best price rule) che trova applicazione anche nei sei mesi successivi all`ultimo acquisto.
4. In tema di offerte concorrenti, sono state apportate modifiche che prevedono, tra l`altro, l`eliminazione dell`obbligo di promozione di un`offerta concorrente a un corrispettivo superiore a quello dell`offerta originaria.
5. La Consob ha inoltre disciplinato, con finalità anti-elusive, il regime delle azioni proprie ai fini del calcolo della partecipazione rilevante dell`opa obbligatoria.
Tra le novità più significative è stato previsto che, ai fini del superamento della soglia dell`opa obbligatoria (nonché della determinazione del prezzo dell`offerta), assumono rilievo anche gli strumenti finanziari derivati. Sono incluse nel calcolo della partecipazione dell`opa obbligatoria le azioni sottostanti tutti gli strumenti finanziari derivati o i contratti che conferiscono al titolare una posizione lunga, regolati in contanti o in consegna fisica.
6. Il regolamento specifica inoltre le condotte che configurano un`azione di concerto tra azionisti: i casi in cui, salvo prova contraria, si presume che alcuni soggetti agiscano di concerto. E i casi di cooperazione tra azionisti che esulano da tale fattispecie.
7. Nella revisione della disciplina delle esenzioni dall`obbligo di opa è stato aumentato il grado di coinvolgimento degli azionisti di minoranza. L`approvazione da parte della maggioranza degli independent shareholders è la condizione per l`esenzione dall`obbligo di opa nel caso in cui esso sia determinato da operazioni di fusione o scissione. Analogamente, è stato previsto che nel caso di operazioni dirette al salvataggio di società in crisi, al di fuori di determinati casi di crisi accertata, l`esenzione sia subordinata al voto favorevole dalla maggioranza degli azionisti di minoranza.
8. Nella revisione dei criteri per la determinazione del prezzo in caso di sell-out e squeeze-out si è proceduto a limitare il grado di discrezionalità della Consob. Tra l`altro, le modifiche ampliano le ipotesi in cui il prezzo dell`obbligo o del diritto di acquisto a seguito di un`offerta totalitaria è fissato in misura pari al prezzo dell`offerta precedente.
9. Nell`ottica di ridurre i costi di compliance, infine, è stata aumentata la standardizzazione dell`informazione da fornire al mercato nelle comunicazioni e nel documento d`offerta.
In seguito la Commissione, con la delibera 17919 del 9 settembre 2011, ha approvato alcune rilevanti modifiche al regolamento emittenti in materia di trasparenza delle partecipazioni potenziali con regolamento in contanti (cash settled), patti parasociali e assetti proprietari.
Le modifiche in materia di trasparenza dei derivati con regolamento in contanti sono state finalizzate a rendere più completa la rappresentazione delle partecipazioni potenziali complessive esistenti su un determinato emittente. La necessità di ampliare il sistema di trasparenza proprietaria per tenere conto delle partecipazioni potenziali rappresentate dai derivati regolati in contanti era stata già segnalata nel position paper pubblicato dalla Consob nell`ottobre del 2009.
Al fine di ridurre al minimo i costi sostenuti dagli operatori e di fornire agli investitori alcune informazioni a carattere aggregato che forniscano un quadro il più possibile fedele dei potenziali azionisti, l`attuale regime di trasparenza proprietaria è stato integrato, senza però modificarne l`impianto di fondo. Resta ferma la comunicazione disaggregata già in vigore per le partecipazioni effettive e per quelle potenziali con consegna fisica (physically settled), senza obbligo di comunicazione separata per le potenziali con regolamento in contanti. Tuttavia gli obblighi attuali sono stati affiancati da un terzo basket che fornisce un`indicazione dell`interesse economico complessivo (ovvero di tutte le partecipazioni effettive e tutte le potenziali, indipendentemente dalle modalità di regolamento) al superamento di soglie di particolare rilevanza. A tal fine è stato introdotto l`obbligo di una comunicazione aggregata per partecipazioni, anche potenziali e indipendentemente dalle modalità di regolamento (settlement), che complessivamente superiori a soglie determinate (10% – 20% – 30% – 50%). Tenuto conto dell`incremento dei costi derivante da tale obbligo e della necessità di uniformare progressivamente il sistema regolamentare a quello comunitario, sono stati eliminati gli obblighi di comunicazione
delle posizioni in vendita ed è stata elevata al 5% la soglia iniziale per l`obbligo di comunicare le partecipazioni potenziali con consegna fisica, originariamente prevista al 2%. Si è nel contempo affinato il sistema di esenzioni e previsto che le comunicazioni relative al terzo basket `aggregato` scattino soltanto al superamento di una percentuale minima (2%) di derivati regolati in contanti. In merito al calcolo della partecipazione sottostante allo strumento derivato (nuovo comma 7 dell`art. 119 Re), si considera il valore nozionale dello strumento finanziario.
Le altre modifiche riguardano il modello di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (120A) e le istruzioni per la relativa compilazione di cui all`allegato 4 del Re, rielaborato al fine di recepire la direttiva transparency. Modificato anche il modello per la comunicazione delle partecipazioni potenziali in acquisto e in vendita (120B), per tenere conto della nuova disciplina regolamentare in materia di posizione lunga complessiva. Da segnalare anche l`abrogazione del modello 122 e degli allegati utilizzati per la comunicazione, ad uso esclusivo della Consob, dei patti parasociali, in un`ottica di semplificazione: le informazioni infatti erano già trasmesse alla Consob in altri documenti (copia integrale del patto ed estratto).
Nel mese di dicembre la Commissione ha infine modificato (con la delibera 18049 del 23 dicembre 2011) il regolamento emittenti (Re) in materia di trasparenza delle remunerazioni, ai sensi dell`articolo 123-ter del Tuf, a seguito di un`ampia consultazione dei partecipanti al mercato avviata nel mese di ottobre, sentite la Banca d`Italia e l`Isvap.
Sulla materia la Consob era già intervenuta, in via transitoria, lo scorso mese di febbraio attraverso una comunicazione di carattere generale contenente richieste e raccomandazioni volte a favorire una maggiore trasparenza in materia di remunerazioni, con riguardo al solo esercizio chiuso a partire dal 31 dicembre 2010 (sul punto si rimanda al paragrafo sulle comunicazioni). Con le modifiche deliberate a dicembre si è ritenuto di migliorare l`attuale disciplina di trasparenza in tema di compensi e di estendere gli obblighi di disclosure anche alla politica in materia di remunerazioni adottata dalle società, introducendo nel regolamento emittenti l`articolo 84- quater, intitolato `Relazione sulla remunerazione`. In tale nuovo articolo si chiede alle società quotate di mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale, almeno 21 giorni prima dell`assemblea di bilancio, una relazione sulla remunerazione, articolata in due sezioni.
La prima sezione fornisce, informazioni relative: a) alla politica della società in materia di remunerazione di componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche; b) alle procedure utilizzate per l`adozione e l`attuazione di tale politica.
La seconda sezione riporta nominativamente i compensi degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli eventuali altri dirigenti con responsabilità strategiche che dovessero avere ricevuto una remunerazione complessiva maggiore di quella più elevata attribuita ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai direttori generali. I compensi degli altri dirigenti con responsabilità strategiche sono riportati in forma aggregata. Alle società `di minori dimensioni` - così come definite nel regolamento in materia di operazioni con parti correlate – è consentito di fornire le informazioni sui compensi degli altri dirigenti con responsabilità strategiche sempre in forma aggregata, indicando in nota il numero di soggetti interessati.
La seconda sezione della relazione è, a sua volta, articolata in due parti. Nella prima parte le società devono fornire un`adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione di riferimento. Per quanto riguarda le società di minori dimensioni, l`informativa sugli accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto è stata limitata agli amministratori esecutivi e al presidente dell`organo amministrativo. Nella seconda parte della seconda sezione sono riportati i compensi corrisposti nell`esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate e collegate. La nuova disciplina regolamentare troverà attuazione in occasione delle prossime assemblee di approvazione dei bilanci di esercizio relativi all`esercizio 2011.
Consultazioni
Nel mese di luglio la Consob ha sottoposto alla consultazione dei partecipanti al mercato modifiche dei regolamenti emittenti (Re) e mercati (Rm). Il documento costituisce un primo risultato dei tavoli di confronto fra autorità, industria e risparmiatori aventi ad oggetto la concorrenza fra sistemi di regole e di vigilanza, il funding delle banche e la semplificazione della regolamentazione.
Le proposte consistono sia in interventi di semplificazione normativa sia nell`introduzione di opzioni di deroga, attraverso un meccanismo cosiddetto di opt-out, con l`obiettivo di accrescere la propensione delle società ad aprirsi al mercato dei capitali e a ridurre i costi di permanenza sul listino.
Alcune possibilità di opt-out sono riservate a tutte le società quotate, mentre altre solo alle società neo-quotate.
Le tematiche oggetto di consultazione per quanto concerne il regolamento emittenti riguardano, tra l`altro: la tempistica di approvazione del prospetto al fine di individuare, fatta salva la qualità del controllo, soluzioni che consentano di abbreviare i procedimenti istruttori; la disciplina del riparto centralizzato; l`informazione su operazioni straordinarie, con l`obiettivo di attribuire agli emittenti la facoltà di deroga rispetto alla pubblicazione di documenti informativi per operazioni significative, introducendo una differenziazione fra diversi regimi di adempimenti; la semplificazione della disciplina della trasparenza dei codici di comportamento; le raccomandazioni di investimento ed i giudizi del merito di credito eliminando, tra l`altro, l`obbligo di pubblicazione delle ricerche prodotte da specialist, sponsor, lead-manager o co-lead-manager; la comunicazione delle operazioni di internal dealing; la diffusione selettiva delle informazioni previsionali; la diffusione selettiva dei dati contabili; il commento dei rumor da parte degli emittenti, con la proposta di consentire agli emittenti di limitare i commenti alle sole ipotesi in cui la presenza di notizie indichi una violazione della confidenzialità delle informazioni privilegiate; il ritardo nella pubblicazione di informazioni privilegiate; il limite al cumulo degli incarichi per i membri dell`organo di controllo, nell`intento di semplificare l`attuale sistema di computo.
Per quanto concerne il regolamento mercati, è stato proposto invece l`esercizio degli opt-out da parte delle società di gestione del mercato, che potranno creare segmenti di mercato differenziati in base ai requisiti di corporate governante delle imprese che avranno la possibilità di scegliere se allinearsi agli standard regolamentari previsti dalle norme europee o a segnalare al mercato la loro `qualità` aderendo a norme più stringenti.
La Consob ha sottoposto alla consultazione dei partecipanti al mercato anche un documento contenente proposte di modifica all`articolo 34-ter e all`allegato 1M del regolamento emittenti (Re), con riguardo all`offerta delle `obbligazioni bancarie semplici` ed alla struttura del relativo `prospetto semplificato`. La proposta si inserisce nell`ambito degli interventi di semplificazione individuati nel tavolo sul funding delle banche. Sul tema la Consob aveva in precedenza messo in consultazione un documento su `Raccolta bancaria a mezzo di obbligazioni, prospetto e regole di condotta` che tratteggia una definizione di `obbligazioni bancarie semplici`, alla quale poter connettere, nel pieno rispetto delle fonti comunitarie e nazionali vigenti, un`applicazione proporzionata e non ridondante delle disposizioni in materia di prospetto, assicurando così l`effettiva consapevolezza dell`investitore.
Nel documento sono individuate come `semplici` le obbligazioni: emesse in euro; senza clausole di subordinazione; emesse da banche dell`Unione europea; caratterizzate da elementi di facile comprensibilità; garantite dal rimborso del capitale a scadenza; dall`assenza di qualsiasi collegamento con strumenti finanziari derivati e da una struttura cedolare a tasso fisso o ad indicizzazione elementare; con elevata liquidità/liquidabilità.
Nel mese di dicembre, infine, la Commissione ha sottoposto a consultazione una proposta di modifica del regolamento emittenti (Re), in attuazione delle deleghe contenute negli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Tuf, come modificati dalla legge 12 luglio 2011, 120, in materia di equilibrio tra generi nella composizione e nomina degli organi sociali delle società quotate (cc.dd. `quote rosa`). Con tale norma, analogamente a quanto avvenuto in diversi Paesi europei, sono state introdotte in Italia le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate e delle società a controllo pubblico.
I nuovi commi 1-ter dell`art. 147-ter e 1-bis dell`art. 148 del Tuf impongono alle società quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere degli organi sociali, in base al quale al genere meno rappresentato spetta almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo. In caso di inottemperanza, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria e stabilisce un nuovo termine di tre mesi entro il quale la società è tenuta ad adeguare la composizione dei propri organi. Qualora entro tale termine il criterio di riparto non sia ancora rispettato, i componenti eletti decadono dalla carica.
La legge attribuisce alla Consob il compito di disciplinare la materia in via regolamentare entro sei mesi dall`entrata in vigore delle nuove previsioni, ossia entro il 12 febbraio 2012. Il documento sottoposto a consultazione si articola in quattro sezioni: la prima espone il quadro di riferimento e gli obiettivi della normativa, con ampia ricognizione sulla presenza delle donne negli organi di amministrazione delle società quotate nel triennio 2008-2010; la seconda illustra la legge 120/2011 e la delega alla regolamentazione della Consob; la terza presenta l`apparato sanzionatorio; la quarta riporta l`articolato nonché il questionario appositamente predisposto.
Altri atti regolamentari e decisioni della Commissione
Sulla base di quanto previsto dall`art. 118-bis del Tuf, la Consob, con delibera 17829 del 22 giugno 2011, ha determinato anche per l`anno 2011 i parametri rappresentativi del rischio ai fini dell`individuazione del campione di società da assoggettare al controllo delle informazioni finanziarie diffuse al pubblico. Il campione di vigilanza per il 2011 prende in esame le società emittenti azioni quotate nei mercati finanziari italiani nonché gli emittenti quotati che hanno l`Italia come Stato membro d`origine.
La norma regolamentare definisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i parametri rappresentativi del rischio in base ai quali individuare gli emittenti quotati da sottoporre a vigilanza: dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate; segnalazioni ricevute dall`organo di controllo e dal revisore dell`emittente; attività sui titoli; informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati. La norma prevede, inoltre, la verifica a campione di società - fino ad un quinto dell`insieme degli emittenti – scelte casualmente al fine di controllare anche quelle per le quali non esistono rischi significativi.
Per gli ulteriori parametri non espressamente individuati dall`art. 89-quater Re sono considerati i seguenti indicatori: i giudizi provenienti dagli analisti finanziari; le attività ispettive o di indagine della Consob che hanno condotto ad attivare i poteri di impugnativa o segnalazioni all`autorità giudiziaria per aspetti penalmente rilevanti o per i quali la Consob abbia segnalato criticità in merito alla completezza o alla correttezza dell`informazione. Per alcuni di tali parametri quali, ad esempio, le segnalazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni, dalla Banca D`Italia e dalle autorità amministrative nazionali ed estere nonché dall`autorità giudiziaria, l`inserimento nel campione è automatico.
Degli emittenti inclusi nel campione la metà è estratta dall`elenco delle società a maggiore capitalizzazione e con i più elevati volumi scambiati.
Con la delibera 17836 del 28 giugno 2011 la Commissione, d`intesa con la Banca d`Italia e l`Isvap, ha adottato un provvedimento in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l`utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell`Albo speciale previsto dall`art. 161 del Tuf e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili. Nella stesura del provvedimento le ricadute operative della disciplina antiriciclaggio sulle società di revisione sono state individuate facendo riferimento ai principi generali contenuti nell`art. 3, comma 4, del d.lgs. 231/2007, che prevedono che gli obblighi siano ottemperati secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto della peculiarità dell`attività professionale svolta e delle dimensioni del soggetto che la svolge.
Particolare rilievo riveste, nel provvedimento, l`istituzione di una specifica `funzione antiriciclaggio`. Al fine di garantire l`osservanza delle norme di legge e regolamentari previste in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo il provvedimento, rende infatti obbligatoria l`istituzione di una funzione con compiti complessi di verifica della funzionalità di procedure, strutture e sistemi e di supporto e consulenza sulle scelte gestionali in materia di antiriciclaggio. Il provvedimento inserisce l`antiriciclaggio tra le funzioni aziendali di controllo e prescrive per il responsabile il possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e la nomina da parte dell`organo con funzioni di amministrazione, su parere dell`organo con funzioni di controllo. Specifiche e dettagliate disposizioni sono inoltre previste a tutela dell`indipendenza della persona incaricata di tale funzione.
Il provvedimento disciplina, tra l`altro, anche altri profili attinenti alla funzione antiriciclaggio, quali: esternalizzazione della funzione antiriciclaggio a soggetti dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza; rapporti tra la funzione antiriciclaggio e le altre funzioni aziendali.
Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° settembre 2011.
Comunicazioni e raccomandazioni
Nel corso del 2011 sono state emanate, dopo la consueta consultazione del mercato, alcune comunicazioni in materia di emittenti, di intermediari e mercati.
Con la comunicazione 1005745 del 27 gennaio 2011, indirizzata agli emittenti quotati e agli emittenti strumenti finanziari diffusi, la Consob ha introdotto il sistema di Teleraccolta per le comunicazioni dovute in base al regolamento emittenti, eliminandone la trasmissione cartacea a partire dal 1° marzo 2011.
Il 24 febbraio 2011 la Consob ha emanato una comunicazione (11012984) di carattere generale contenente richieste ai sensi dell`art. 114, comma 5, del Tuf in materia di accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto, e raccomandazioni in materia di piani di successione e in merito all`informativa sui compensi corrisposti da fornire al mercato ai sensi dell`art. 78 del Regolamento Emittenti.
La comunicazione prevede che le informazioni siano contenute nelle relazioni sul governo societario e sugli assetti proprietari (per quanto riguarda le richieste in merito agli accordi che prevedono indennità in caso di conclusione anticipata del rapporto e le raccomandazioni in merito ai piani di successione) e nelle note al bilancio (per quanto riguarda la raccomandazione sulle modalità attuative delle norme di trasparenza dei compensi corrisposti ex art.78 del regolamento emittenti).
La norma rimane in vigore per un solo esercizio in attesa di una definizione più sistematica della materia, anche alla luce dell`evoluzione dell`autodisciplina delle società quotate. La natura temporanea dell`intervento è infatti volta anche a stimolare l`avvio di iniziative di autoregolamentazione, soprattutto in materia di piani di successione, e una migliore trasparenza da parte delle singole società quotate sulle prassi raccomandate dall`attuale Codice di autodisciplina in materia di remunerazioni. I principali contenuti della comunicazione sono i seguenti:
1. accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto: si richiede agli emittenti di indicare l`esistenza, anche in negativo, di accordi indicati nell`art. 123- bis, comma 1, lett. i), del Tuf; i criteri di determinazione dell`indennità spettante ad ogni singolo amministratore, consigliere di gestione o di sorveglianza; gli eventuali effetti della cessazione del rapporto sui diritti assegnati nell`ambito di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o da erogare per cassa; i casi in cui matura il diritto all`indennità; l`eventuale esistenza di accordi che prevedono l`assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico (cd. `post-retirement perks`) ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto; l`eventuale esistenza di accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza;
2. raccomandazione in tema di trasparenza sui compensi corrisposti: si raccomanda agli emittenti di fornire le informazioni sui compensi corrisposti, esplicitando le eventuali componenti non corrisposte e l`indicazione separata delle diverse componenti delle voci `Emolumenti per la carica` e `Altri Compensi`;
3. piani di successione: si raccomanda alle società italiane incluse nell`indice Ftse Mib di indicare l`esistenza, anche in negativo, di piani per la successione degli amministratori o dei consiglieri di gestione esecutivi, specificando se sono previsti appositi meccanismi in caso di sostituzione anticipata rispetto alla ordinaria scadenza dalla carica; gli organi sociali, i comitati o i soggetti coinvolti nella predisposizione del piano di successione e i relativi ruoli; le modalità e i tempi con cui il piano di successione è eventualmente soggetto a revisione.
Con la comunicazione 11018207 del 10 marzo 2011 la Commissione ha apportato alcune modifiche alle schede di controllo compilate dalle società di revisione sulle relazioni finanziarie annuali degli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, con riferimento ai lavori di revisione a partire dai bilanci 2010.
Tali schede, riassuntive dei principali dati ed informazioni acquisiti nel corso dell`attività di revisione legale dei conti, sono finalizzate a rendere il flusso informativo proveniente dalle società di revisione più sistematico e maggiormente strumentale all`attività della Consob. Con la comunicazione, da un lato viene eliminata la richiesta di inserimento dei dati quantitativi relativi ai bilanci oggetto di revisione, in quanto i principali dati informativi finanziari risultano già comunicati direttamente dagli emittenti tramite Teleraccolta e, dall`altro, sono integrati i contenuti della scheda di controllo con l`inserimento, in un`apposita sezione, di domande relative al `controllo interno sull`informativa finanziaria`.
Sempre con riferimento al sistema di controllo interno, si richiede, tra l`altro, ai revisori di riportare nella scheda di controllo una sintesi di quanto illustrato nella relazione che i revisori devono fornire al comitato per il controllo interno sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione e in particolare sulle carenze significative rilevate in relazione al processo di informativa finanziaria.
Sempre nel mese di marzo la Commissione ha pubblicato una comunicazione (11021864 del 24 marzo 2011) che ha per oggetto i messaggi pubblicitari sull`offerta al pubblico di prodotti finanziari non-equity, prevalentemente riferibili alle obbligazioni bancarie. La comunicazione (`Messaggi pubblicitari relativi ad offerte al pubblico e/o ammissioni alle negoziazioni su di un mercato regolamentato di prodotti finanziari non-equity. Disciplina applicabile e raccomandazioni`) è stata emanata a seguito di una consultazione avviata nel precedente mese di gennaio.
L`iniziativa della Consob è nata dalla necessità di fornire indicazioni sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità a fronte di messaggi il cui contenuto potrebbe non apparire in linea con i principi normativi in vigore, con particolare riferimento a operazioni di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni senza preventivo collocamento tramite intermediari. In tali casi, infatti, il ricorso al messaggio pubblicitario costituisce il principale strumento attraverso il quale gli emittenti/offerenti promuovono la vendita degli strumenti finanziari offerti.
Nella comunicazione, dopo aver richiamato la disciplina applicabile alla materia, si forniscono indicazioni sul contenuto dei messaggi pubblicitari, evidenziando comportamenti che non si ritengono conformi alle disposizioni vigenti e che potrebbero formare oggetto di interventi da parte della Consob. Quanto alle disposizioni applicabili, vengono richiamati alcuni principi generali. Tra questi: l`annuncio pubblicitario deve indicare che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può procurarselo; la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale; le informazioni contenute nell`annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore; l`annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti deve specificare il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento, deve rappresentare in modo chiaro il profilo di rischio e deve operare il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto o con un parametro coerente; gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati devono indicarne le fonti; il messaggio pubblicitario trasmesso con l`annuncio deve essere coerente con le informazioni contenute nel prospetto; ogni annuncio pubblicitario deve recare con evidenza l` avvertenza: `prima dell`adesione leggere il prospetto`.
Venendo quindi all`analisi delle modalità di redazione dei messaggi pubblicitari, anche con riferimento alla promozione di strumenti finanziari direttamente collocati sul mercato, la Consob ribadisce nella comunicazione che uno dei criteri principali dettati dalla normativa in materia prevede che il messaggio pubblicitario non solo deve essere coerente con quanto indicato nel prospetto e non deve contenere imprecisioni, ma soprattutto non deve indurre in errore l`investitore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti offerti.
A conclusione della comunicazione si rammenta che la pubblicità deve sempre essere chiaramente riconoscibile come tale. Un`ultima raccomandazione concerne, infine il riferimento obbligatorio al prospetto informativo.
Ad esito della consultazione avviata nel mese di gennaio, la Commissione ha emanato la comunicazione 11029531 del 8 aprile 2011 relativa ai prospetti di comitati promotori di costituende società, in particolare banche. Le indicazioni contenute nella comunicazione costituiscono un punto di riferimento per la redazione del prospetto informativo relativo all`offerta pubblica di sottoscrizione di azioni di una costituenda banca e sono articolate in paragrafi, seguiti da un commento in cui vengono forniti chiarimenti e precisazioni in merito alle ragioni delle scelte operate. La comunicazione prevede inoltre che, immediatamente dopo la copertina, andrà inserita una `Avvertenza` nella quale siano evidenziate le seguenti informazioni:
1. che la banca, alla data del prospetto, non è ancora stata costituita e che non vi è alcuna certezza in merito agli esiti della pubblica sottoscrizione e all`effettiva costituzione della società; 2. che tale costituzione avverrà solo ed esclusivamente a seguito del rilascio dell`autorizzazione da parte della Banca d`Italia; qualora l`autorizzazione non dovesse intervenire, ovvero non si perfezionasse l`iscrizione presso il Registro delle Imprese dell`atto costitutivo, la banca non si costituirà e si procederà alla restituzione immediata ai sottoscrittori di quanto versato a titolo di capitale; 3. qualora siano fornite delle previsioni di utili, che le stesse rappresentano delle mere previsioni sulla cui effettiva realizzazione non sussiste alcuna certezza; 4. che il sottoscrittore effettuerà il versamento delle somme relative alle quote sottoscritte solo in un momento successivo alla positiva conclusione dell`offerta, esclusivamente mediante bonifico bancario presso l`unico conto corrente indisponibile di cui andranno evidenziati gli estremi, segnalando che le somme saranno indisponibili fino al perfezionamento dell`iter costitutivo della banca; 5. che le spese di costituzione, di cui andrà indicato il valore stimato, saranno ripartite secondo quanto disposto dell`art. 2338 del cod. civ., precisando le eventuali spese a carico del sottoscrittore. Le informazioni sopra indicate dovranno essere replicate nel capitolo `Fattori di Rischio` del prospetto informativo.
Con un`ulteriore comunicazione la Consob ha aggiornato i criteri generali in base ai quali è possibile modificare la percentuale di flottante rilevante per l`obbligo di acquisto previsto dall`art. 108, comma 2, del Tuf, in conformità con quanto previsto dall`art. 50 del regolamento emittenti, alla luce della nuova disciplina, introdotta a seguito del recepimento della direttiva opa. La comunicazione 11065125 del 21 luglio 2011 ha evidenziato che, al fine di stabilire un livello minimo di flottante astrattamente idoneo a garantire la regolarità dell`andamento delle quotazioni, la Commissione ha tenuto conto della liquidità delle società negoziate nei mercati gestiti da Borsa Italiana, che è da considerare strettamente correlata alla misura della capitalizzazione di mercato delle società. Sulla base di verifiche effettuate è stata fissata quale prima soglia di capitalizzazione del flottante, necessaria ai fini dell`elevazione della partecipazione oltre il 90%, un valore minimo di 250 milioni di euro.
Si è quindi ritenuto opportuno, in via generale, stabilire:
a. soglie di flottante crescenti per livelli crescenti di capitalizzazione;
b. quattro livelli di partecipazione superiori al limite del 90%, in un intervallo compreso tra il 91% e il 94%, con incrementi dell`1%.
La comunicazione, sulla base di tali criteri, fissa in un`apposita tabella scaglioni di capitalizzazione, ordinati in senso crescente, a fronte di ciascuno dei quali viene prevista una specifica soglia di partecipazione superiore al 90%. La capitalizzazione delle società è calcolata sulla base della media ponderata delle quotazioni di mercato nei sei mesi precedenti.
La comunicazione evidenzia, tra l`altro, che la determinazione per un dato emittente della soglia di partecipazione superiore al 90% è valida ai soli effetti del caso concreto rispetto al quale si sono verificate le condizioni per il relativo innalzamento. Nel caso di successiva ulteriore applicazione, per la medesima società, la Consob provvederà ad effettuare eventuali nuove determinazioni. La comunicazione ha abrogato la precedente Dme/2078716 del 2 dicembre 2002.
Offerte di scambio non assistite da prospetto e dovere degli intermediari di informare i propri clienti: tenuto conto della fase di crisi finanziaria che negli ultimi anni ha interessato taluni emittenti esteri anche bancari che hanno fatto ricorso ad operazioni di ristrutturazione del debito attraverso offerte di scambio di titoli obbligazionari non assistite da prospetto né nel proprio Paese di origine né, tantomeno, in Italia, la Commissione ha emanato una comunicazione di carattere generale (Comunicazione 11085708 del 20 ottobre 2011), al fine di richiamare l`attenzione del pubblico e degli operatori su alcuni principi.
In particolare, al fine di evitare che la scelta dell`emittente di non predisporre un prospetto/documento di offerta per l`operazione di scambio finisca per tradursi in limitazioni dei diritti dei portatori dei titoli oggetto dello scambio, la Commissione ha indicato che, pur in presenza di un`operazione di scambio per la quale non sia stato pubblicato un prospetto/documento d`offerta o siano state previste dall`emittente limitazioni fattuali all`adesione dei risparmiatori italiani, sussiste in ogni caso il dovere dell`intermediario che svolge per il proprio cliente, specie al dettaglio, il servizio accessorio di `custodia ed amministrazione titoli`, di `operare in modo che ... [i clienti] siano sempre adeguatamente informati`. Deve, infatti, ritenersi che informare il portatore di un titolo oggetto di un`operazione di scambio dell`esistenza dell`iniziativa stessa, delle sue caratteristiche e delle conseguenze che può comportare per l`investimento interessato, rientri fra i doveri dell`intermediario e non determini di per sé alcuna ipotesi di offerta al pubblico.
PROVVEDIMENTI E ACCORDI CON ALTRE AUTORITÀ E ISTITUZIONI
L`8 marzo 2011, Consob e Banca d`Italia, nell`ottica di chiarire i rapporti e le reciproche aree di competenza delle funzioni di compliance e di internal audit nell`ambito del sistema di controllo interno degli intermediari, hanno dettato, con comunicazione congiunta, apposite linee interpretative ed applicative di carattere generale. Gli indirizzi si riferiscono all`articolazione dei compiti e delle responsabilità fra compliance e internal audit con specifico riguardo all`area della prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva, alla luce delle relative fonti comunitarie (MiFID e direttiva 2006/73/Ce) e nazionali (Tuf e regolamento congiunto Banca d`Italia/Consob del 29 ottobre 2007).
In linea con la definizione normativa dei compiti delle due funzioni aziendali di controllo, la comunicazione chiarisce che la compliance valuta il rischio di non conformità sotteso alle scelte strategiche adottate e svolge un`attività di verifica preventiva e di successivo monitoraggio dell`efficacia delle procedure aziendali, in un`ottica di prevenzione e controllo dei rischi di non conformità alle norme poste a tutela della clientela in tema di servizi di investimento, distribuzione di prodotti finanziari e gestione collettiva, e ciò anche in relazione all`evoluzione del contesto normativo e operativo di riferimento. A tali fini, la compliance verifica i fenomeni aziendali, sulla base di indici di significatività, atti a rilevare l`idoneità delle procedure ad assicurare il rispetto delle regole di condotta (correttezza e trasparenza dei comportamenti); in tale prospettiva può svolgere controlli in loco.
La revisione interna, di contro, verifica la correttezza dell`operatività aziendale ai fini del contenimento dei rischi, l`efficacia dell`organizzazione, il rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega, la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, l`affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di elaborazione automatica dei dati e dei sistemi di rilevazione contabile. La revisione interna conduce controlli periodici, inclusi gli accessi ispettivi, effettuati secondo un piano di audit, verifica con sistematicità la regolarità delle operazioni ed esegue accertamenti specifici nelle aree organizzative interessate da rischi di irregolarità.
La comunicazione evidenzia infine che gli intermediari devono individuare, formalizzare e comunicare all`interno dell`azienda i compiti e le responsabilità delle due funzioni.
Nel mese di maggio, Consob e Banca d`Italia, hanno sottoposto alla consultazione del mercato un documento congiunto sulla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio. Il documento, che trae origine dal recepimento della direttiva 2009/65/Ce che aggiorna le disposizioni in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio (Ucits IV), sottopone al mercato le seguenti modifiche: 1. al regolamento intermediari della Consob; 2. al regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d`Italia; 3. alla disciplina della Banca d`Italia relativa all`autorizzazione delle funzioni di banca depositaria; 4. al regolamento congiunto Banca d`Italia - Consob in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva.
Il documento si articola in due parti, ciascuna delle quali si compone di diverse sezioni. Nella prima parte sono descritti i principali interventi di modifica alla regolamentazione secondaria della Consob e della Banca d`Italia. In particolare, nella Sezione II sono descritte le variazioni apportate al regolamento intermediari della Consob; nella Sezione III sono illustrate le novità relative alla disciplina della Banca d`Italia, che riguardano: i) le modifiche apportate al regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005; ii) le nuove disposizioni di vigilanza relative all``Autorizzazione all`esercizio delle funzioni di banca depositaria di Oicr e di fondi pensione nonché all`attività di calcolo del valore delle quote di Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr)`. Nella Sezione IV, infine, sono indicate le modifiche che interessano il regolamento congiunto Banca d`Italia - Consob in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva, emanato ai sensi dell`art. 6, comma 2-bis del Tuf.
Nella seconda parte del documento sono riportati gli schemi delle disposizioni normative: la Sezione I contiene le modifiche ai regolamenti della Consob; la Sezione II quelle relative alla disciplina della Banca d`Italia; la Sezione III riguarda gli emendamenti al regolamento congiunto.
Con la decisione del 13 luglio 2011 e sulla base di quanto previsto dall`accordo di coordinamento sottoscritto il 31 marzo 2006, Banca d`Italia, Consob e Isvap hanno aggiornato l`elenco dei conglomerati finanziari italiani, vale a dire di quei gruppi societari che svolgono attività in misura significativa sia nel settore assicurativo sia in quello bancario e/o dei servizi di investimento.
La vigilanza sui conglomerati finanziari viene esercitata con gli strumenti della vigilanza supplementare che si aggiungono a quelli utilizzati per l`esercizio delle vigilanze settoriali, al fine di monitorare in modo sistematico le interrelazioni fra le attività assicurative e bancario/finanziarie svolte da tali soggetti. L`elenco alla data del 31 dicembre 2010 comprende 6 conglomerati finanziari. Non si registrano quindi variazioni rispetto all`esercizio dello scorso anno. La lista aggiornata dei conglomerati è disponibile sui siti internet di Banca d`Italia, Consob e Isvap.
I MERCATI
La regolamentazione
La Commissione, con delibera 17661 del 9 febbraio 2011, ha aggiornato, ai sensi dell`art. 108, comma 2, del regolamento emittenti, l`elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante.
L`elenco, aggiornato alla data del 1° febbraio 2011, comprende 93 emittenti, tutti tenuti ad osservare le disposizioni di attuazione degli artt. 114-bis e 116 del Tuf, contenute nel regolamento emittenti. Fra le novità, si segnalano: l`inclusione di sei nuovi emittenti, Serfina Banca (azioni diffuse), Fmr Art`è (azioni diffuse), It Holding in amministrazione straordinaria (azioni diffuse), Snia in amministrazione straordinaria (azioni diffuse), Tbs Group (azioni diffuse) e Banca Popolare delle Province Calabre (azioni diffuse); l`esclusione di due emittenti, Cit in amministrazione straordinaria e Banca Popolare Valle d`Itria e Magna Grecia in liquidazione coatta amministrativa; l`esclusione di uno strumento finanziario di un emittente diffuso, Tassullo (obbligazioni diffuse); la modifica della denominazione di 3 emittenti, Azienda Sondriese Multiservizi spa in Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna, Unibanca in Cassa di Risparmio di Cesena e Veneto Banca Holding in Veneto Banca.
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Nel corso del 2011 è stata peraltro intensa, come negli anni precedenti, l`attività di normazione relativa ai mercati regolamentati. La Consob, ai sensi dell`art. 63, comma 2, del Tuf, ha approvato alcune modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e alle relative istruzioni, deliberati dall`assemblea della società di gestione del mercato del 28 giugno 2011. Le principali modifiche, introdotte con la delibera 17904 del 25 agosto 2011, riguardano, in sintesi, le seguenti tematiche: sistema di controllo di gestione; Mta International; mercato Miv; esclusione dal segmento Star; warrant e sponsor; membership; mercato SeDex; mercato ETFPlus; negoziazioni di Oicr aperti a gestione attiva.
Con decisione del 23 novembre 2011, la Consob ha quindi espresso il proprio assenso alle modifiche delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana approvate dal consiglio di amministrazione della società di gestione il 7 ottobre 2011. Le principali modifiche introdotte riguardano, in sintesi: l`introduzione dei contratti di opzione settimanale sull`indice Ftse Mib; gli obblighi di quotazione dei market maker e degli operatori specialisti; l`esclusione del calcolo trimestrale dell`indicatore `e `; vincoli alla gestione delle proposte di negoziazione in capo agli operatori.
D`intesa con la Banca d`Italia, ai sensi dell`art. 81, comma 2, del Tuf, la Commissione ha approvato il Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali di Monte Titoli, contenente le modifiche approvate dal consiglio di amministrazione della società nella seduta del 13 luglio 2011, come integrate dalle modifiche contenute nella lettera di Monte Titoli del successivo 22 settembre. Si tratta di modifiche di fine tuning, volte principalmente ad adeguare il Regolamento al mutato quadro legislativo e regolamentare in materia di gestione accentrata. Infatti, nel gennaio 2010, il Tuf è stato novellato con il recepimento delle norme comunitarie in materia di diritti degli azionisti delle società quotate (c.d. Shareholders` rights), mentre nel dicembre 2010 è stato modificato il Provvedimento Banca d`Italia – Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione.
Vendite allo scoperto e posizioni nette corte
Nel corso del 2011 la Commissione ha adottato diverse misure in materia vendite allo scoperto e posizioni nette corte.
Lo scorso 10 luglio, la delibera 17862, ha introdotto un nuovo regime di trasparenza in materia di posizioni nette corte, che richiede agli investitori che detengono posizioni ribassiste rilevanti su società quotate italiane di darne comunicazione alla Consob. Il provvedimento, che ha allineato la normativa italiana a quella in vigore nei principali Paesi europei, prevede che siano rese note alla Consob le posizioni nette corte, indipendentemente dallo strumento finanziario impiegato (azioni, derivati, Etf, ecc.), quando superino determinate soglie quantitative. Il primo obbligo di comunicazione scatta al raggiungimento di una posizione netta corta uguale o superiore allo 0,2% del capitale dell`emittente. Successivamente l`obbligo si attiva per ogni variazione pari o superiore allo 0,1% .
Il 12 agosto 2011 la Commissione con la delibera 17902, ha adottato misure restrittive sulle posizioni nette corte su società del comparto finanziario. La decisione assunta - sulla base dell`articolo 74 del Tuf, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l`ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti necessari - tiene conto della straordinarietà delle condizioni di mercato rilevate nelle sedute del mese di agosto 2011, caratterizzate da un rilevante incremento della volatilità. Ritenuto non più sufficiente, alla luce delle mutate condizioni di mercato, il regime di comunicazione delle posizioni nette corte e considerati i provvedimenti in materia di posizioni nette corte adottati dalle autorità francese, spagnola e belga, la Commissione ha deliberato il divieto di assumere posizioni nette corte ovvero incrementare posizioni nette corte esistenti, anche intraday, in relazione al capitale degli emittenti del settore finanziario per 25 giorni. Il divieto si applica a chiunque, persone fisiche o giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri. Nella circostanza sono state confermate le disposizioni in materia di reporting delle posizioni nette corte.
Il successivo 25 agosto, tenuto conto della particolari condizioni di mercato e in stretto coordinamento con le altre autorità europee che avevano introdotto limiti all`attività di short selling (Belgio, Francia, Spagna e Grecia) e sotto l`egida dell`Esma (European Securities and Markets Authority), la Commissione, con la delibera 17911, ha prorogato le misure restrittive in materia di posizioni nette corte su titoli azionari, sino al 30 settembre 2011. Coerentemente con tale decisione la Consob ha prorogato le misure relative alla comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari, sino al 14 ottobre 2011.
Il 28 settembre, valutata l`evoluzione delle condizioni di mercato in stretta cooperazione con le autorità degli altri Paesi (Francia, Spagna, Belgio e Grecia) che hanno adottato misure simili e sotto il coordinamento dell`Esma, la Consob, con la delibera 17951, ha esteso sino all`11 novembre 2011 la validità del provvedimento restrittivo in materia di vendite allo scoperto, e ha inoltre deciso di prorogare al 25 novembre 2011 gli obblighi informativi sulle posizioni ribassiste rilevanti, introdotti il 10 luglio scorso.
L`11 novembre, infine, con le delibere 17992 e 17993, la Consob ha deciso di prorogare fino al 15 gennaio 2012 il provvedimento restrittivo in materia di posizioni nette corte sulle società del comparto finanziario. La Commissione ha inoltre deciso che restano in vigore gli obblighi di comunicazione alla Consob delle posizioni ribassiste rilevanti su tutte le società quotate in Italia, introdotti il 10 luglio. La Consob ha anche deciso di proibire le vendite allo scoperto `nude` su titoli azionari, cioè quelle non assistite dalla disponibilità dei titoli al momento dell`ordine. Il nuovo divieto vale per tutte le azioni quotate sui mercati regolamentati italiani indipendentemente da dove sono negoziate. Il provvedimento, che anticipa quanto previsto dal Regolamento europeo sullo short selling che entrerà in vigore nel 2012, è entrato in vigore il 1° dicembre 2011. Le nuove misure sono state adottate alla luce della situazione dei mercati finanziari, caratterizzata da forte volatilità e potranno essere modificate o revocate secondo le condizioni di mercato e, per quanto possibile, in accordo con le altre autorità europee che hanno adottato analoghe misure.
LA VIGILANZA
Sistema di regolamento di Monte Titoli
Dal 1° settembre 2011 Monte Titoli spa ha adottato, su richiesta di Consob e Banca d`Italia, un nuovo sistema di penalizzazione dei fail (mancate consegne di titoli in fase di regolamento) volto a incidere maggiormente sui comportamenti individuali degli intermediari. In particolare, il nuovo sistema di penalizzazione prevede: 1) l`applicazione di una penale per un importo proporzionale al controvalore del fail, pari rispettivamente allo 0,001% per i titoli a reddito fisso e allo 0,02% per i titoli azionari, 2) la redistribuzione dell`ammontare raccolto sotto forma di penali comminate agli intermediari che hanno subito i fail.
High frequency trading
Specifici approfondimenti sono stati avviati in tema di fenomeni microstrutturali di mercato e, in particolare, di high frequency trading, nell`ambito di un tavolo tecnico costituito con Borsa Italiana. L`obiettivo è analizzare, da un punto di vista sistematico, il fenomeno per valutare su base continua l`impatto dell`accresciuta importanza degli high frequency trader sul funzionamento del mercato e sulla regolarità degli scambi, anche al fine dell`eventuale adozione di misure `contenitive` dei potenziali effetti negativi derivanti dai nuovi fenomeni microstrutturali. In tema di funzionamento dei mercati e con specifico riguardo al fenomeno dell`high frequency trading, la Consob prosegue la propria attività per affermare con forza in sede internazionale il proprio approccio favorevole all`introduzione di misure restrittive per fare fronte a situazioni critiche o di emergenza. La Consob ha quindi partecipato attivamente al processo di adozione da parte dell`Esma, l`autorità europea di vigilanza sui mercati finanziari, di linee guida in tema di trading algoritmico e all`analisi di alcune tematiche legate all`operatività degli high frequency trader (fra le altre, circuit breaker, tick size e fee structure) già oggetto di approfondimento da parte della Commissione europea in sede di revisione della direttiva Mifid.
Agenzie di rating
Nel corso del 2011 la Consob ha esaminato, insieme alle altre autorità di vigilanza europee, le domande di registrazione presentate dalle quattro maggiori agenzie di rating internazionali (Standard & Poor`s, Moody`s, Fitch e Dbrs) nonché da agenzie italiane ai sensi del Regolamento 1060/2009. Il procedimento si è concluso il 31 ottobre 2011 con la concessione da parte della Consob, e delle altre autorità europee, della registrazione alle sedi legali europee e italiane delle quattro agenzie di rating internazionali. Infine, lo scorso 21 dicembre la Consob ha concesso la registrazione all`agenzia di rating italiana Crif spa. L`attività istruttoria si è concentrata sui seguenti punti:
• prevenzione e trasparenza dei possibili conflitti di interesse legati: 1) agli assetti proprietari delle agenzie di rating, ad esempio tramite una piena disclosure; 2) alla diffusione di rating outlooks e dei credit watches, che esprimono valutazioni prospettiche sui rating, per i quali si richiedono procedure identiche a quelle seguite per i giudizi di rating;
• qualità delle valutazioni, con attenzione alla coerenza e alla trasparenza dei criteri valutativi;
• riduzione dell`impatto negativo dei rating sul mercato attraverso il monitoraggio delle relative modalità di diffusione.
La Consob ha svolto anche un`intensa attività di vigilanza su Standard & Poor`s e Moody`s in concomitanza con la diffusione da parte di queste dei rating e degli outlook sul debito sovrano italiano e sulle maggiori banche italiane. Rappresentanti delle due agenzie sono stati convocati per esaminare gli elementi alla base dei rispettivi giudizi e previsioni e le modalità di diffusione degli stessi in relazione a eventuali andamenti anomali dei mercati e di singoli titoli.
GLI EMITTENTI
I prospetti di offerta pubblica e di ammissione a quotazione
Nel corso dell`anno la Commissione ha approvato 31 prospetti (38 nel 2010) relativi a emittenti quotati e diffusi, di cui 23 relativi a emittenti quotati (Gabetti Property Solutions, Banco Popolare, Falck Renewables, Giovanni Crespi, Itway, Intesa SanPaolo, 2 Risanamento per obbligazioni convertende ed un aumento di capitale, Banca Popolare dell`Etruria e del Lazio per obbligazioni convertibili, Ubi Banca, Banca Monte dei Paschi di Siena, Fondiaria–Sai, Milano Assicurazioni, Bioera, Eni per obbligazioni, Banca Popolare di Milano, 2 aumenti di capitale Arena Agroindustrie Alimentari, Zucchi, Emak, KR Energy, Cobra Automotive Technologies, Juventus F.C., UniCredit per il solo documento di registrazione e 6 prospetti relativi a emittenti diffusi (Banca Popolare Etica, Banca Popolare del Frusinate, Cassa di Risparmio di Ferrara, Spoleto Credito e Servizi – Società Cooperativa, Banco di San Giorgio, Banca Popolare del Cassinate).
Nel corso del 2011 la Consob ha approvato i prospetti per la quotazione nel Mercato Telematico Azionario di 5 (3 nel 2010 per l`Mta) nuove società (Philogen, Rhiag- Inter Auto Parts Italia, Moncler, Ferragamo, SEM- Sorgenti Emiliane Modena), di cui soltanto una effettivamente portata a compimento (Ferragamo) ed un documento di registrazione finalizzato anch`esso ad una IPO non ancora eseguita (Lima Corporate).
Sono stati anche approvati 10 (5 nel 2010) prospetti di emittenti azioni non diffuse (Farmanuova, Banca Interregionale, Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino, Cassa di Risparmio di Cesena, Emil Banca di Credito Cooperativo, Banco Emiliano Romagnolo, Banca di Credito dei Farmacisti, Banca Popolare Valsabbina, Credito Trevigiano Bcc, Nonsoloneve) e 15 (18 nel 2010) prospetti relativi a comitati promotori di costituende banche (Banca Umbro-Sabina Credito Cooperativo, Banca di Credito Campano, Bcc Banco di Venezia, Banca Popolare delle Province Siciliane, Banca di Fabriano e Vallesina, Banca Commerciale Siciliana, Banca Commerciale Umbra, Bcc di Rivarolo Canavese, Rivara ed enti territoriali locali – Riva Banca, Bcc Pozzuoli e Campi Flegrei, Banca di Assisi – Banca di Credito Cooperativo, Banca Popolare delle Province Siciliane, Banca di Ciampino, Banca Progetto, Banca dell`Aquila). Infine, con riferimento ai casi di quotazione di azioni emesse in occasione di una fusione o di una scissione che ha interessato un emittente quotato, si segnala che la Consob ha espresso 6 giudizi di equivalenza ai sensi dell`art. 57 del regolamento emittenti, in relazione alla fusione per incorporazione di Drive Rent in Cobra Automotive Technologies, di Banca Cattolica e Credito del Lazio in Credito Artigiano, di Cassa di Risparmio di Fano in Credito Artigiano, di Tethys e Hopa in Mittel, di El Towers in Digital Multimedia Technologies e alla scissione parziale proporzionale di De`Longhi a favore di De`Longhi Clima.
La Consob ha inoltre approvato 17 supplementi relativi a prospetti già pubblicati (4 relativi a prospetti di emittenti quotati, 2 relativi a prospetti di emittenti diffusi, 4 relativi a prospetti di comitati promotori di costituende banche e 7 relativi a prospetti di emittenti non quotati e non diffusi).
Le offerte pubbliche di acquisto e scambio
Nel 2011 la Commissione ha consentito la pubblicazione di 24 (10 nel 2010) documenti di offerta relativi a 14 offerte pubbliche di acquisto e 10 offerte pubbliche di scambio.
Le opa hanno avuto ad oggetto azioni ordinarie delle società: Erg Renew, Granitifiandre, Toscana Finanza, Banca Cattolica, Parmalat, Gewiss, Gruppo Minerali Maffei e titoli emessi da Mps Capital Trust II e garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena (offerte volontarie); Management & Capitali, Banca Intermobiliare Gestioni e Investimenti, Snai, Bulgari, Gruppo Coin, AS Roma (offerte obbligatorie).
Le opsc hanno avuto ad oggetto prestiti obbligazionari o altri prodotti e sono state promosse da: Banco Popolare di Vicenza su polizze assicurative index linked emesse da Berica Vita e Cattolica Life; Sopaf su proprie obbligazioni convertibili; Banca Popolare dell`Emilia Romagna, sulle azioni ordinarie emesse da 7 istituti di credito controllati: Banca Popolare di Ravenna, Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, Banca Popolare del Mezzogiorno, Banca Popolare di Aprilia, Banca della Campania, Cassa di Risparmio della Provincia dell`Aquila e Banca di Sassari; Banca Popolare dell`Etruria e del Lazio su propri titoli obbligazionari.
Nel corso dell`anno la Commissione ha inoltre rilasciato il giudizio di equivalenza sul contenuto del documento relativo all`offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Prysmian sulla totalità delle azioni della Draka Holding, società di diritto olandese quotata presso l`Euronext di Amsterdam. Le informazioni contenute nel documento d`offerta dall`Autorità olandese (Afm) sono state ritenute equivalenti rispetto ai requisiti informativi prescritti per il prospetto di offerta e quotazione dal regolamento 809/2004/Ce. L`offerta si svolgerà esclusivamente in Olanda. L`espressione del giudizio di equivalenza consente alla società di avvalersi dell`esenzione, prevista dalla normativa, dall`obbligo di pubblicare un prospetto informativo di offerta e quotazione delle azioni Prysmian di nuova emissione.
Nel corso del 2011 la Commissione ha fissato il corrispettivo per l`adempimento dell`obbligo di acquisto, ai sensi dell`art. 108, co. 2 del Tuf: delle azioni ordinarie Fastweb da parte di Swisscom Italia; delle azioni Erg Renew da parte di Erg; delle azioni Gewiss da parte di Unifind; delle azioni Socotherm da parte di Fineglade; delle azioni IW Bank da parte di Unione Banche Italiane e di Webstar. La Commissione ha inoltre deliberato la pubblicazione di 2 `documenti informativi` con cui sono stati assolti gli adempimenti informativi connessi all`obbligo di acquisto ed al diritto d`acquisto - ai sensi degli artt. 108, comma 2, e 111 del Tuf - su azioni IW Bank e Socotherm.
In relazione all`obbligo di acquisto ai sensi dell`art. 108, comma 2 del Tuf a conclusione dell`opa sul Gruppo Minerali Maffei, l`operazione sarà perfezionata nel corso del 2012, successivamente alla determinazione del corrispettivo da parte della Consob.
La Commissione nel 2011 ha accolto l`istanza formulata da Motors Liquidation Company (Mlc) ed ha ritenuto, in linea con le disposizioni dell`art. 102, comma 4-bis, del Tuf, che l`operazione promossa dall`offerente nell`ambito del piano di ristrutturazione della General Motors Corporation, che costituisce un`offerta pubblica di scambio, sia soggetta alla disciplina delle offerte pubbliche di vendita e sottoscrizione, ed ha riconosciuto l`esenzione dall`obbligo di pubblicazione del prospetto, in considerazione dei contenuti del pacchetto informativo già messo a disposizione. La Commissione ha inoltre accolto l`istanza della Banca Popolare dell`Emilia Romagna relativamente a un`offerta pubblica di scambio su obbligazioni subordinate con proprie obbligazioni senior di nuova emissione. Date le caratteristiche dell`operazione è stata ritenuta applicabile l`esenzione dall`obbligo di pubblicazione del prospetto, prevista per offerte `di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro`.
La Commissione si è anche espressa in merito all`offerta di prodotti finanziari definiti strumenti finanziari partecipativi, e all`applicabilità alla stessa dell`esenzione dalla disciplina dell`offerta al pubblico di cui all`art. 34-ter, lett. h) del Re.
La Commissione ha ritenuto di far riferimento al d.lgs. 460/1997 in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale per individuare l`ambito applicativo della norma, valutando l`operazione prospettata non rientrante nell`esenzione.
La Commissione nel corso dell`anno è intervenuta per fornire chiarimenti e orientamenti interpretativi in materia di opa in risposta a quesiti collegati a specifiche operazioni. In particolare, si è espressa diverse volte in ordine ad operazioni di `salvataggio` di società quotate in crisi per le quali è stata ritenuta applicabile la relativa esenzione dall`obbligo di opa prevista dall`art. 106, comma 5, lett. a) del Tuf e dall`art. 49, comma 1, lett. b) del Re.
Si è anche espressa in ordine alla sussistenza dei requisiti per l`esenzione dall`obbligo di opa prevista dall`art. 106, comma 5, lettera e) conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate, in base ad effettive e motivate esigenze industriali.
In un caso la Commissione ha ritenuto non applicabile ad un`operazione di aumento di capitale in opzione l`esenzione dall`obbligo di offerta per `cause indipendenti dalla volontà dell`acquirente`, prevista dal combinato disposto degli artt. 106, comma 5, lett. c), del Tuf e 49, comma 1, lettera. d), del regolamento emittenti, in quanto le peculiari modalità in cui si sarebbe realizzata l`operazione erano tali da far ritenere non applicabile l`esenzione.
La Commissione, in risposta ad un quesito posto da Groupama in relazione all`acquisto di partecipazioni rilevanti in Premafin e in Fondiaria-Sai, si è espressa ritenendo sussistenti gli obblighi di opa sulle azioni Premafin e Fondiaria-Sai, ai sensi dell`art. 106 del Tuf.
La Commissione nel corso dell`anno ha accertato che Ladurner Finance, Iniziativa Gestione Investimenti sgr e La Finanziaria Trentina hanno agito di concerto cooperando tra di loro, sulla base di un accordo volto ad acquisire, perlomeno da parte di Ladurner Finance, il controllo della Greenvision Ambiente.
La Commissione ha accertato che le tre società, per effetto degli acquisti effettuati in data 7 giugno 2010, hanno congiuntamente superato la soglia del 30% del capitale sociale della Greenvision Ambiente, rilevante ai sensi degli artt. 106, comma 1 e 109, comma 1 del Tuf, e non sono stati adempiuti gli obblighi di promozione di un`offerta pubblica di acquisto.
In alternativa all`alienazione di cui al comma 1 dell`art. 110 del Tuf, la Consob ha imposto, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, la promozione dell`offerta totalitaria.
Le altre offerte al pubblico
Nel 2011 sono stati depositati presso l`Archivio Consob 1.786 prospetti informativi (1.976 nel 2010) intesi come primi depositi, non includendo i successivi aggiornamenti, di cui 1.109 relativi a Oicr italiani ed esteri, 134 relativi a prodotti finanziari offerti da imprese di assicurazione, 543 relativi ad istanze ai sensi art. 94 Tuf approvate dalla Consob.
* * *
Nel corso dell`anno la Commissione ha vietato, ai sensi dell`art. 99, co. 1, lett. d) del Tuf: l`attività di offerta al pubblico di contratti di mandato di intermediazione in cambi nel mercato `forex` svolta dalle società Makai e Union Forex; l`attività di offerta al pubblico avente ad oggetto l`adesione ad un `programma ad alto reddito` (High Yield Program), da chiunque effettuata, sia attraverso l`utilizzo di caselle di posta elettronica sia in qualunque altra forma; l`attività di offerta al pubblico avente ad oggetto buoni di tesoreria tributaria emessi dal Fondo Progetto Italia e l`attività pubblicitaria dell`offerta al pubblico avente ad oggetto azioni della costituenda Banca Finanziaria Italiana, poste in essere da società ed enti riconducibili al Gruppo Cofit e alla sua capogruppo Compagnia Finanziaria Italiana, già sospese in via cautelare per un periodo di 10 giorni; l`attività di offerta dei `Contratti di Investimento` nel settore fotovoltaico della Skyline Italia; l`attività di offerta di contratti di investimento delle società BetExp Corporation e Winners Trend; l`attività di offerta al pubblico residente in Italia dei programmi d`investimento con il `Club Asteria` della Asteria Corporation e della Asteria Holdings.
La Commissione inoltre ha sospeso in via cautelare, ai sensi dell`art. 99, comma 1, lett. a) del d.lgs. 58/98 l`offerta al pubblico delle azioni ordinarie della costituenda Banca Progetto da parte dell`omonimo comitato promotore. La sospensione, per un periodo di dieci giorni, è stata rinnovata per altre tre volte (per un totale di 40 giorni), in quanto nel prospetto informativo pubblicato non erano presenti le informazioni sui procedimenti penali di alcuni componenti il comitato promotore.
Società di revisione iscritte nell`albo speciale e controlli societari
Con il recepimento della direttiva 2006/43/ce in materia di revisione legale dei conti è stata abrogata la norma che attribuisce alla Consob la tenuta dell`albo speciale delle società di revisione, che tuttavia continua ad applicarsi fino alla data di entrata di vigore dei regolamenti che verranno emanati dal ministero dell`Economia e delle Finanze. In attesa dell`emanazione di tali regolamenti e quindi per tutto l`anno appena concluso, la Consob ha conservato immutate le proprie attribuzioni in merito alla tenuta dell`albo speciale.
Al 31 dicembre 2011 risultano iscritte nell`albo speciale 21 società di revisione, numero immutato rispetto al 2010. Nel 2011 la Commissione ha approvato la modifica della delibera di iscrizione nell`albo speciale di una società di revisione che ha mutato la propria forma societaria, da società di persone in società di capitali, con conseguente variazione della denominazione sociale.
Per quanto riguarda i controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell`albo speciale, finalizzati alla verifica dell`esistenza e della corretta applicazione delle procedure di controllo interno previste dall`art. 22, comma 1, del d.lgs. 39/2010, nel corso del 2011 sono stati trasmessi a sette società di revisione i report finali al termine dei controlli di qualità svolti, contenenti gli esiti degli stessi e la raccomandazione di interventi da adottare entro termini prestabiliti, la cui realizzazione ha costituito oggetto di monitoraggio nel corso dell`anno. Nell`ambito del piano dei controlli di qualità, nel corso del 2011 si sono concluse sei verifiche ispettive, rispetto alle quali sono in corso le relative valutazioni di vigilanza; sono stati inoltre avviati i controlli di qualità nei confronti di altre due società di revisione.
Per quanto riguarda invece l`attività di vigilanza svolta dalla Consob sulle modalità di esecuzione degli incarichi di revisione legale, nel corso del 2011 sono state trasmesse a cinque società di revisione sei lettere di contestazioni, a seguito dell`accertamento di irregolarità nello svolgimento di lavori di revisione relativi ai bilanci di tre emittenti quotati, di una società le cui azioni sono quotate in un mercato non regolamentato, di un intermediario finanziario e di una società controllante di emittente quotato.
Nell`anno appena concluso è stata poi trasmessa una lettera di richiamo ad una società di revisione per l`attività di verifica effettuata sui dati previsionali relativi al primo quadriennio di attività di una costituenda banca popolare, in quanto il revisore ha emesso le relative attestazioni senza rilevare la presenza di anomalie nelle bozze di prospetto informativo esaminate.
Nel corso del 2011 è stato effettuato un intervento ai sensi dell`art. 18, comma 4, del d.lgs. 39/2010, con il quale è stato richiesto ad una società di revisione di apportare modifiche alla relazione di trasparenza pubblicata sul proprio sito internet ai sensi dell`art. 18, comma 1, del medesimo decreto. La richiesta della Consob è stata determinata dalla circostanza che nella relazione di trasparenza la società di revisione indicava la presenza di procedure e di strumenti a presidio dell`indipendenza della società stessa e del proprio personale professionale che, nello svolgimento dei controlli di qualità effettuati dalla Consob, non sono risultati essere stati adottati. Si è trattato del primo caso di adozione di un provvedimento di tale natura.
Con delibera 17837 del 28 giugno 2011 la Commissione ha poi confermato per l`anno 2011 gli ammontari delle garanzie e delle coperture assicurative delle società di revisione iscritte nell`albo speciale, già fissati per il 2010 con delibera 17379, a copertura dei rischi derivanti dall`esercizio dell`attività di revisione. La decisione di non modificare i massimali delle garanzie assicurative, strutturate secondo nove classi progressive di volumi d`affari, è discesa anche quest`anno dall`assenza di comportamenti di mercato indicativi di una valutazione del rischio diversa rispetto a quella in base alla quale furono stabiliti gli ammontari delle garanzie per il 2010.
Inoltre, nel 2010, con delibera 17439, la Commissione aveva dettato disposizioni in merito alle modalità e ai termini per l`iscrizione dei revisori e degli enti di revisione dei Paesi terzi – non facenti parte dell`Area Economica Europea – nell`albo speciale delle società di revisione, ai sensi dell`articolo 43, comma 9, del d.lgs. 27 gennaio 2010, 39. Tale articolo stabilisce che, fino all`istituzione del Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell`Economia e delle Finanze, i revisori esteri siano iscritti nell`albo speciale Consob `secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti`. In forza di tale attribuzione la Consob ha emanato la delibera 17439 che disciplina due possibili modalità di registrazione: la cd. `registrazione informativa`, secondo i criteri indicati nella Decisione della Commissione Europea del 29 luglio 2008, consentita - per un periodo transitorio - ai revisori esteri di determinati paesi terzi, e la cd. `registrazione piena` (per i restanti paesi), prevista dalla direttiva 2006/43/ce.
Nel corso del 2011 la Commissione ha provveduto all`iscrizione di otto società di revisione estere nell`apposita sezione A dell`albo speciale secondo il procedimento di `registrazione informativa`.
Successivamente, con decisione del 19 gennaio 2011, in vista della scadenza del regime transitorio, la Commissione Europea ha emanato nuove disposizioni per tenere conto del progredire delle analisi svolte sui sistemi di controllo sull`attività di revisione vigenti nei diversi Paesi terzi.
Tale ultima decisione ha individuato revisori esteri provenienti:
- dai Paesi terzi per i quali è stato rinnovato il regime transitorio;
- dai Paesi terzi per i quali è stata dichiarata l`equivalenza;
- dai restanti Paesi terzi (ossia quelli al di fuori del regime transitorio che non siano stati dichiarati equivalenti).
A seguito di tale decisione, e in assenza del Registro dei Revisori legali da parte del MEF, si è reso necessario aggiornare i termini e le modalità di iscrizione dei revisori esteri nell`apposita sezione dell`albo speciale della Consob, modificando la delibera 17439. In particolare, con riguardo ai revisori esteri dei Paesi terzi per i quali la decisione ha rinnovato il regime transitorio, è possibile prorogare la cd. `registrazione informativa` - già disciplinata nella Parte II della delibera 17439 - fino ai bilanci che inizieranno dal 31 luglio 2012 (e cioè che si chiuderanno fino al 30 luglio 2013).
Per quanto riguarda i revisori esteri dei Paesi terzi non equivalenti, occorre mantenere l`obbligo di `registrazione piena` secondo quanto previsto dalla direttiva, già disciplinata nella Parte III della vecchia delibera.
Per quanto concerne infine i revisori esteri dei Paesi terzi dichiarati equivalenti si è deciso di continuare ad applicare, in attesa dell`istituzione del Registro dei Revisori legali del ministero dell`Economia e delle Finanze e dei relativi regolamenti attuativi, le disposizioni relative alla registrazione `informativa`.
Le delibera contenente le modifiche alla delibera 17439 sarà pubblicata sul sito della Consob nel mese di gennaio 2012.
Le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti
Nel corso del 2011 sono state pubblicate circa 1.100 comunicazioni (1.062 nel 2010) relative a partecipazioni in società quotate, effettuate ai sensi dell`art. 120 del Tuf.
Le dichiarazioni hanno riguardato, nel 34% dei casi, sia il superamento della soglia del due per cento del capitale che la riduzione entro la medesima soglia e per il restante 32% la variazione di partecipazioni rilevanti già detenute.
Di queste ultime, il 14% ha riguardato comunicazioni relative a variazioni nel titolo del possesso o nella catena partecipativa ovvero comunicazioni effettuate per aggiornamento della partecipazione anche a seguito di esplicite richieste della Consob nell`ambito dell`attività di vigilanza.
Sia per quanto riguarda il valore relativo alla riduzione della partecipazione entro la soglia del due per cento che per quello relativo al superamento della medesima soglia risulta un aumento rispetto allo scorso anno. Si riscontra, infatti, un accrescimento di 2 punti percentuali per il primo e 4 punti percentuali per il secondo, mentre si rileva un maggiore scostamento in riduzione pari a 6 punti percentuali rispetto alle comunicazioni che non hanno comportato una variazione rilevante della soglia.
Nel corso del 2011 le comunicazioni, da parte degli emittenti quotati, relative ad operazioni su azioni proprie sono state circa il 2,9% del totale. In questo caso si registra una trascurabile riduzione delle stesse rispetto allo scorso anno, ed al contrario di quanto accaduto nel 2010, risulta una minima prevalenza degli acquisti rispetto alle vendite.
In totale anche per quanto riguarda il 2011 si conferma una diminuzione delle comunicazioni ricevute e pubblicate già rilevata lo scorso anno e che continua ad attestare la crisi dei mercati finanziari iniziata nel corso dell`anno 2008.
Come già accaduto nel 2009, anche quest`anno risulta diminuito di 4 punti percentuali il dato relativo alle dichiarazioni effettuate dagli investitori istituzionali, soprattutto esteri, che si è attestato intorno al 29%. Per gli stessi soggetti risulta, invece, non in linea con i dati degli ultimi anni la differenza tra acquisti e vendite in quanto, nel 2011, il numero delle operazioni di superamento e riduzione entro la soglia del 2% sono state sostanzialmente identiche. Inoltre, quest`anno si conferma il trend degli anni precedenti, infatti, i soggetti esteri si confermano i dichiaranti più attivi con circa il 58% del totale delle comunicazioni effettuate. Per quanto riguarda la tipologia dei soggetti dichiaranti, le banche hanno effettuato circa il 29% del totale delle comunicazioni, seguono le società di gestione del risparmio con il 27%, le società di capitali con il 23% ed infine le persone fisiche con circa il 21%.
Nel corso del 2011 sono state inoltre pubblicate 15 dichiarazioni relative all`acquisizione, cessione o modifica di partecipazioni potenziali relative a 6 società quotate. A questi valori, che risultano in linea con quelli dello scorso anno, devono essere aggiunte 2 comunicazioni relative alla dichiarazione della `posizione lunga complessiva` introdotta a seguito dell`entrata in vigore, il 21 ottobre 2011 delle modifiche al regolamento emittenti. L`obiettivo della nuova introduzione regolamentare è quello di rendere note agli investitori alcune informazioni di carattere aggregato che forniscano un quadro il più possibile fedele dei potenziali azionisti delle società quotate. In particolare, è stato introdotto un obbligo di comunicazione che comprende e aggrega le partecipazioni effettive, le partecipazioni potenziali in acquisto regolate per consegna fisica e ogni altra posizione lunga conseguente alla detenzione di strumenti finanziari derivati. In tale ultima categoria vengono ricompresi i contratti diversi da quelli rilevanti per le partecipazioni potenziali che, prescindendo dalle modalità di regolamento (consegna fisica del sottostante ovvero corrispettivo in denaro), determinino l`assunzione di un interesse economico positivamente correlato all`andamento del sottostante, così come disciplinato dall`art. 119 del regolamento emittenti.
Come di consueto, la Consob, per rendere note al mercato le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti, oltre a pubblicarle giornalmente sul Nis (Network Information System) di Borsa Italiana, si avvale del proprio sito internet aggiornando contestualmente l`azionariato, il capitale sociale, gli organi sociali, le partecipazioni potenziali e le Posizioni Lunghe Complessive delle società quotate.
I patti parasociali
Nel 2011 sono stati pubblicati 214 annunci di patti parasociali (201 nel 2010) relativi a 86 società quotate. In 129 casi si è trattato di variazioni di patti parasociali già esistenti, in 53 casi si è trattato di scioglimento o venir meno degli scopi previsti nel patto stesso, mentre i restanti 32 hanno riguardato la pubblicazione degli estratti di nuovi patti parasociali. Solo per una delle due società che sono state ammesse a quotazione nel corso del 2011 è stato stipulato un accordo parasociale. Anche per la diffusione al pubblico delle informazioni relative agli obblighi di cui all`art. 122 del Tuf la Consob si avvale del proprio sito internet. Nella sezione `Emittenti/Società quotate` è possibile consultare gli estratti dei patti parasociali in vigore nelle società quotate e, sotto la voce `Informazioni storiche`, anche le loro versioni precedenti.
Informazione sull`operatività degli emittenti sui propri titoli
Gli emittenti azioni quotate hanno effettuato, nel corso dell`anno 2011, 531 comunicazioni (480 nel 2010) in merito alle operazioni di compravendita effettuate sui propri titoli.
Il controvalore complessivo delle operazioni comunicate sui titoli azionari è stato pari a poco meno di 2,8 miliardi di euro (poco inferiore a 5 miliardi di euro nel 2010), di cui 1,55 miliardi circa relativi ad operazioni di acquisto (2,5 miliardi circa nel 2010) e 1,25 miliardi circa relativi ad operazioni di vendita (2,5 miliardi circa nel 2010).
E` da notare come il dato relativo al controvalore complessivo sia ritornato ad un ordine di grandezza comparabile con il 2009 quando fu pari a circa 3,3 miliardi di euro.
Le comunicazioni sono state inviate da 89 soggetti ed hanno avuto ad oggetto 166 titoli di cui: 91 azioni ordinarie, 46 option non quotate, 16 option quotate, 4 obbligazioni convertibili, 4 contratti di equity swap, 3 diritti, 2 future.
Più in particolare, l`operatività su strumenti derivati risulta fondamentalmente a carico di un solo soggetto.
Inoltre, esclusi gli strumenti derivati, 46 titoli sono stati oggetto di sole operazioni di acquisto da parte di società del gruppo, 16 di sole operazioni di vendita, mentre su 36 titoli azionari sono state effettuate sia operazioni di acquisto sia di vendita (con una prevalenza delle quantità in acquisto).
L`informazione finanziaria periodica e le richieste ex artt. 114 e 115
In relazione all`informativa finanziaria contabile degli emittenti, la Consob ha svolto un`intensa analisi volta a verificare la correttezza e trasparenza delle informazioni fornite al pubblico. Tale attività ha condotto la Consob ad effettuare nel 2011 410 richieste di informazioni ai sensi dell`articolo 115 del Tuf (288 nel 2010).
Le richieste di comunicazione al pubblico di notizie e documenti ai sensi dell`art. 114 del Tuf complessivamente formulate dalla Consob nel corso del 2011 sono state 92 (130 nel 2010).
Nell`ambito delle richieste di diffusione di comunicati stampa mensili recanti un set prefissato di informazioni in situazioni di conclamata crisi economico-finanziaria e rischi per la continuità aziendale, nel corso del 2011 la Commissione ha sottoposto a tali obblighi, ai sensi dell`articolo 114 del Tuf, 7 società quotate (di cui 6 già sottoposte ad obblighi trimestrali).
In merito alle richieste di integrazione dell`informazione su base trimestrale per l`esistenza di incertezze sulla continuità aziendale, nel corso del 2011 è stata sottoposta a tale obbligo una nuova società. Per una società sono stati revocati gli obblighi informativi, essendosi evidenziato un miglioramento non temporaneo della situazione economico-patrimoniale e finanziaria.
Allo stato, la Consob richiede la diffusione di informazioni mensili a 27 società quotate (20 a fine 2010) mentre 15 società sono tenute ad intensificare l`informativa trimestrale (19 a fine 2010).
GLI INTERMEDIARI
L`albo delle Sim
Al 31 dicembre 2011 risultano iscritte all`Albo 98 Sim (106 a fine 2010).
Nel dettaglio, 14 sono autorizzate alla negoziazione per conto proprio; 20 all`esecuzione di ordini per conto dei clienti; 5 alla sottoscrizione e/o al collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell`emittente; 47 al collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell`emittente; 42 alla gestione di portafogli; 49 alla ricezione e trasmissione di ordini; 90 alla consulenza in materia di investimenti; 3 alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
Nel corso dell`anno sono intervenute 11 cancellazioni dall`Albo e 3 iscrizioni.
Con riferimento alle società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell`Albo, il numero di soggetti è pari a 4, come a fine 2010.
I prodotti finanziario-assicurativi
La vigilanza di trasparenza sui prodotti finanziario-assicurativi avviata dalla Consob nel luglio del 2007 è proseguita anche nel 2011 secondo le linee guida all`approccio risk-based che la Consob ha delineato per i prodotti di investimento non-equity. L`approccio qualifica compiutamente il profilo di rischio-rendimento e l`onerosità dell`investimento mediante tre indicatori sintetici e oggettivi (cc.dd. tre pilastri): l`unbundling del prezzo del prodotto finanziario al momento della sottoscrizione e la tabella degli scenari probabilistici dell`investimento, il grado di rischio e l`orizzonte temporale d`investimento consigliato. Tali indicatori, rappresentati nel prospetto d`offerta in apposite schede sintetiche composte da poche pagine per ciascuna proposta d`investimento, consentono ai potenziali investitori di riscontrare le proprie esigenze in termini di preferenza per la liquidità, propensione al rischio e rendimenti attesi con le caratteristiche dei prodotti.
Nel corso del 2011 sono stati depositati presso gli archivi della Consob – per il tramite del Sistema Integrato SAIVIA che permette alle imprese accreditate tramite il rilascio di apposite credenziali di connettersi via web ad un`area interattiva del sito internet istituzionale loro dedicata – più di 600 prospetti relativi a prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit-linked (72 primi depositi e 365 aggiornamenti), index-linked (37 primi depositi e 10 aggiornamenti) e di capitalizzazione (25 primi depositi e 91 aggiornamenti). I nuovi depositi hanno riguardato circa 2.300 nuove proposte d`investimento, per ciascuna delle quali è stata predisposta una specifica scheda sintetica, che ha portato il numero complessivo di proposte attive nel corso dell`anno a circa 12.000; a fine anno – al netto delle chiusure avvenute nel corso del 2011 – le proposte in corso d`offerta risultano pari a circa 8.800.
In diversi casi l`attività di monitoraggio del Saivia sull`informativa riportata nel prospetto ha indotto le imprese di assicurazione ad effettuare circa 140 aggiornamenti dell`informativa agli investitori al fine di ripristinare la completezza e la coerenza tra i dati relativi alle dimensioni di rischiosità di cui ai tre pilastri informativi dell`approccio risk-based.
Le attività di vigilanza sugli intermediari e sui promotori finanziari
Nel corso del 2011 la Consob ha effettuato attività di vigilanza sugli intermediari e sui promotori finanziari (che, al 23 dicembre 2011 risultano essere 54.599 iscritti all`Albo unico tenuto dall`Organismo, di cui 34.951 attivi), ferme restando l`elaborazione e l`analisi del flusso periodico di dati e notizie che vengono comunque inviati dagli Intermediari, per un totale di 424 atti. Si tratta di: 19 convocazioni di esponenti aziendali, di cui: 7 nei confronti di banche, 8 nei confronti di SIM, 2 nei confronti di SGR e 4 nei confronti di imprese di investimento comunitarie (art.7, comma 1, lett. a); 2 convocazioni con fissazione dell`ordine del giorno degli organi amministrativi nei confronti di banche (art. 7, comma 1, lett. b); 157 richieste di dati e di notizie di cui: 67 per vigilanza sulle banche, 18 per vigilanza sulle sim, 13 per vigilanza sulle sgr, 8 per vigilanza su imprese di investimento comunitarie e 50 per vigilanza sui promotori finanziari (art. 8, comma 1); 1 richiesta di dati e notizie alla società di revisione, per vigilanza su una sgr (art. 8, comma 2); 2 richieste a Banca d`Italia di estensione su verifiche ispettive in corso per 1 banca e per 1 sim (art. 10, comma 2); 242 richieste di dati e notizie per istruttorie relative a promotori finanziari (art. 31, comma 7); 1 richiesta di dati e notizie ad una sicav (art. 42, comma 4).
La vigilanza è intervenuta anche per procedimenti di natura straordinaria o cautelare: 2 pareri al ministero dell`Economia e delle Finanze di amministrazione straordinaria e di scioglimento degli organi sociali su proposta della Banca d`Italia nei confronti di 2 sgr (art. 56, comma 1, lett. a); 1 parere alla liquidazione coatta amministrativa nei confronti di una sgr su proposta della Banca d`Italia (art. 56, comma 1); 1 proposta al ministero dell`Economia e delle Finanze di amministrazione straordinaria nei confronti di una sgr (art.56, comma 1); 1 parere in merito ai dettagli di chiusura di una procedura di liquidazione di un agente di cambio (avviata ai sensi dell`art. 201, comma 16); 19 sospensioni cautelari a 60 giorni nei confronti di promotori finanziari (art. 55, comma 1); 9 sospensioni cautelari ad 1 anno nei confronti di promotori finanziari (art. 55, comma 2).
Sono stati rilasciati 3 pareri al ministero dell`Economia in materia regolamentare e 1 risposta in merito ad un`istanza di accesso agli atti relativi ad un provvedimento dell`anno precedente di liquidazione coatta amministrativa di una sim.
Sono stati anche rilasciati 46 pareri alla Banca d`Italia, secondo il dettaglio che segue: 31 pareri relativamente a sgr: 8 per autorizzazioni / cancellazioni; 8 per estensioni operative; 10 per fusioni / scissioni / trasformazioni e 5 per oicvm comunitari non armonizzati. Dal 1° luglio 2011, ai sensi dell`art. 93 della direttiva 2009/65/ce, sono state controllate e verificate per la completezza documentale e la regolarità delle notifiche 110 notifiche trasmesse dalle principali autorità estere, per la commercializzazione in Italia di quote o azioni di oicr comunitari armonizzati in Italia da parte di oicvm di diritto estero; 5 pareri per richieste di autorizzazioni allo svolgimento di servizi di investimento da parte banche estere extracomunitarie; 2 pareri in materia regolamentare ed 1 intesa con Banca d`Italia in materia di antiriciclaggio.
Sono state inviate 165 lettere di contestazioni (con relativo avvio di procedimento sanzionatorio) di cui: 98 nei confronti di promotori finanziari; 4 nei confronti di sgr e 46 nei confronti dei relativi esponenti aziendali; 5 nei confronti di: 2 banche e 5 esponenti aziendali; 2 soggetti per possibili casi di abusivismo e 2 esponenti aziendali; 1 impresa comunitaria con succursale con relativi 5 esponenti aziendali.
Le segnalazioni all`Autorità Giudiziaria sono state 27.
Le comunicazioni e le linee interpretative pubblicate nell`anno sono state 6.
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Per i prospetti di prodotti non-equity: sono state rilasciate 434 approvazioni riconducibili a 807 documenti con una proporzione percentuale pari a: prospetti di base (67%), documenti di registrazione e supplementi (30%), prospetti d`offerta (3%) di emittenti sia italiani che esteri, per un totale di 254 soggetti che hanno ottenuto l`approvazione richiesta.
Sono state trasmesse 3.150 condizioni definitive/final terms e sono state verificate per la completezza documentale e di regolarità notifiche di 857 prospetti da parte delle cinque principali autorità estere Ue.
L`ATTIVITA` ISPETTIVA
Nel corso del 2011 sono state avviate 22 verifiche ispettive nei confronti di soggetti vigilati e si sono concluse 35 ispezioni (24 nel 2010).
La Consob ha inoltre proseguito l`attività di monitoraggio degli abusivismi via internet in materia di sollecitazione all`investimento e di prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva: sono stati 155 i siti web oggetto di analisi (96 nel 2010).
L`ATTIVITA` SANZIONATORIA
Nel corso del 2011 sono stati conclusi 226 procedimenti sanzionatori dei quali 195 sono sfociati nell`adozione di provvedimenti sanzionatori, per un importo complessivo delle sanzioni pecuniarie applicate pari a circa 7,8 mln di euro (296 procedimenti sanzionatori conclusi e 241 provvedimenti sanzionatori assunti, per complessivi 14,6 mln di euro di sanzioni pecuniarie nel 2010).
I provvedimenti in materia di abusi di mercato
Nel corso del 2011 sono stati adottati 7 provvedimenti sanzionatori per violazioni della disciplina in materia di abusi di mercato (15 nel 2010), di cui 2 per abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e 5 per manipolazione del mercato. Le sanzioni pecuniarie applicate sono state pari a complessivi 2,15 mln di euro (4,2 mln di euro circa nel 2010), mentre sono stati confiscati beni per un valore corrispondente a circa 1,2 mln di euro (2 mln di euro nel 2010). Sono stati, inoltre, assunti provvedimenti interdittivi (perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell`ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate) nei confronti di 8 persone fisiche (19 nel 2010), per complessivi 36 mesi di interdizione applicati (83 mesi nel 2010).
I provvedimenti relativi agli emittenti e all`informativa al pubblico
Il numero dei soggetti che hanno posto in essere violazioni della normativa in materia di emittenti e di informativa al pubblico è aumentato rispetto allo scorso anno ed è stato pari a 63 (a fronte dei 47 del 2010); tale dato conferma l`andamento crescente negli anni del numero di provvedimenti sanzionatori adottati per tali violazioni.
In particolare il numero dei provvedimenti sanzionatori relativi a violazioni della disciplina in materia di emittenti è stato pari a 44 (per violazioni concernenti offerte al pubblico di strumenti finanziari, opa, comunicazioni di partecipazioni rilevanti, ammissione alle negoziazioni); essi hanno riguardato, in tutto, 58 soggetti, di cui 20 persone fisiche e 38 enti.
Il controvalore complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate è stato, invece, pari a circa 1,8 mln di euro, inferiore rispetto al 2010 (6,6 mln di euro). Nel 2011 sono stati adottati 4 provvedimenti sanzionatori, con applicazione di sanzioni pecuniarie per complessivi 960 mila euro e di sanzioni interdittive per complessivi 12 mesi, nei confronti di soggetti sia nazionali che esteri (8 persone fisiche e 3 enti), per avere svolto abusivamente attività di promozione e collocamento di prodotti finanziari.
Nel 2011, inoltre, è stato adottato, nei confronti di 1 ente, un provvedimento per violazione della disciplina in materia di relazioni finanziarie, con applicazione di sanzione pecuniaria per 5 mila euro.
Infine, sono stati adottati 3 provvedimenti sanzionatori nei confronti di altrettante società di revisione, in due casi intimando alle medesime di non avvalersi del partner responsabile dei lavori di revisione oggetto di verifica, per un periodo di 36 mesi (18 mesi per ciascuno), e in 1 caso applicando al partner responsabile della violazione una sanzione pecuniaria pari a 350 mila euro.
I provvedimenti sanzionatori concernenti condotte illecite in materia di informativa societaria sono stati in totale 11 (violazioni delle disposizioni in materia di informativa al mercato in 3 casi e mancata comunicazione nei termini di operazioni di internal dealing nei restanti 8) ed hanno riguardato 11 soggetti (19 nel 2010), di cui 6 persone fisiche e 5 enti.
Il controvalore complessivo delle sanzioni pecuniarie applicate è stato pari a 585 mila euro (1,2 mln di euro nel 2010).
Le sanzioni per operazioni sospette e per ostacolo all`attività di vigilanza
Nel 2011 è stato adottato 1 provvedimento sanzionatorio per violazione dell`art. 187-nonies del Tuf (per complessivi 253 mila euro circa, nei confronti di 1 ente e 13 persone fisiche) a fronte di carenze organizzativo-procedurali di una banca nella gestione e segnalazione alla Consob delle operazioni sospette.
Sono state inoltre accertate 2 violazioni dell`art. 187-quinquiesdecies, del Tuf (procurato ritardo all`azione di vigilanza della Consob) da parte di 2 persone fisiche e di 1 ente con applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 200 mila euro, nell`ambito di accertamenti svolti per rilevare eventuali illeciti in materia di market abuse.
ABUSI DI MERCATO E ALTRI RAPPORTI ALLA MAGISTRATURA
Nello svolgimento dell`attività di indagine prevista dal Tuf in materia di insider trading e di manipolazione del mercato sono state effettuate complessivamente 8 segnalazioni all`autorità giudiziaria (8 nel 2010). Delle 8 segnalazioni, 5 sono relative ad ipotesi di violazione della normativa sulla manipolazione del mercato (art. 185 del Tuf), per le quali sono partite 9 contestazioni (8 a persone fisiche e 1 a persona giuridica), mentre 3 segnalazioni si riferiscono a ipotesi di violazione della normativa sull`abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del Tuf), per le quali sono partite 5 contestazioni a persone fisiche. Altre 7 contestazioni sono inoltre partite per 5 casi di violazione della normativa sull`abuso di informazioni privilegiate e 2 per manipolazione del mercato, senza segnalazione all`autorità giudiziaria.
Nel 2011 sono stati 14 complessivamente i casi di insider trading e manipolazione del mercato archiviati dalla Consob.
Per ipotesi di altre violazioni di legge sanzionate penalmente, inoltre, sono stati trasmessi in tutto 90 rapporti all`autorità giudiziaria (99 nel 2010).
ATTIVITA` INTERNAZIONALE DELLA CONSOB
L`attività della Consob è proseguita nel 2011 con l`intensa partecipazione alle diverse attività in sede internazionale. In sede di Unione europea, in particolare, la Consob ha partecipato al negoziato sulla proposta di regolamento sui derivati otc, le controparti centrali e i trade repository (`Emir`) finalizzata a rendere più sicure e trasparenti le transazioni in strumenti finanziari derivati concluse over the counter. Tale regolamento prevede per le citate transazioni l`obbligo di utilizzo dei servizi di controparte centrale e maggiori informazioni a disposizione delle autorità anche sulle posizioni assunte dalle controparti centrali.
L`istituto ha preso parte al negoziato sulla proposta di regolamento in materia di vendite allo scoperto, approvato in via definitiva nel mese di novembre 2011, il cui obiettivo è quello di introdurre regole armonizzate in materia di reporting ai mercati e alle autorità nonché in materia di uncovered short sales e di divieto di transazioni sui cds c.d. naked.
La Consob ha partecipato all`avvio dei negoziati relativi alle recenti proposte di direttiva e regolamento finalizzate alla revisione dell`attuale disciplina della direttiva Mifid, che regola mercati e intermediari, nonché alla nuova proposta di direttiva di revisione della direttiva sugli abusi di mercato. In particolare, l`obiettivo delle nuove proposte è quello di rafforzare la vigilanza sulle diverse trading venues e ad accrescere la trasparenza degli scambi, nonché a rafforzare la normativa di contrasto agli abusi di mercato (insider trading e manipolazione).
L`istituto ha partecipato anche ai lavori di recente avviati in materia di riforma della direttiva Transparency sulle informazioni periodiche che le società i cui titoli sono trattati sui mercati regolamentati devono rendere pubbliche e sugli obblighi di comunicazione in materia di partecipazioni rilevanti al capitale delle società quotate.
La Consob ha partecipato sia all`avvio della nuova autorità europea Esma (European Securities and Markets Authority) sia all`attività dei gruppi di lavoro costituiti presso la predetta autorità. Al riguardo si segnala, in particolare, l`attività del gruppo presieduto dalla Consob in materia di risparmio gestito finalizzata alla predisposizione del parere per la Commissione europea sulle misure di attuazione della direttiva in materia di gestori di fondi alternativi (Aifmd).
Nel corso del 2011, il predetto gruppo ha tra l`altro avviato i lavori in materia di regolamentazione degli Etf (Exchange Traded Funds) e dei fondi strutturati, materia sulla quale ha anche pubblicato un primo documento di consultazione e organizzato un public hearing. Il documento contenente le nuove proposte regolamentari sarà pubblicato per consultazione nel 2012.
Sempre in sede europea, si segnala la partecipazione della Consob all`Egaob (European Group of Auditors` Oversight Bodies), gruppo istituito dalla Commissione Europea con l`obiettivo di favorire la cooperazione tra le autorità di vigilanza sui revisori legali e sulle imprese di revisione.
In sede Iosco (International Organisation of Securities Commission) – l`organizzazione mondiale delle autorità di vigilanza del settore finanziario – la Consob ha continuato a partecipare alle riunioni dei gruppi permanenti del comitato tecnico, tra cui si segnalano il gruppo di lavori sui requisiti organizzativi e le regole di condotta degli intermediari, il gruppo di lavoro sulle agenzie di rating e il gruppo di lavoro sulla cooperazione, con particolare riferimento ai centri off-shore.
L`istituto ha partecipato attivamente ai lavori dell`Implementation Task Force, impegnata nella revisione della metodologia da utilizzare nella valutazione del grado di adeguamento ai principi Iosco da parte degli Stati membri.
La Consob ha inoltre contribuito attivamente alle iniziative avviate in sede Iosco per far fronte alla crisi dei mercati. In particolare, la Consob presiede, insieme alla Fsa britannica, la Task Force on Unregulated Entities ed ha partecipato ai lavori effettuati dalla Task Force on Commodities Markets.
La Consob ha partecipato anche ai lavori dell`International Forum of Independent Audit Regulators (Ifiar), che nel corso del 2011 ha adottato un corpo di principi in materia di controlli di qualità, il cui obiettivo è promuovere la qualità e la trasparenza dell`attività di vigilanza svolta nei vari Paesi, oltre alla collaborazione e alla coerenza di approccio tra le diverse autorità.
Per quanto concerne la tradizionale attività di scambio di informazioni, nel corso del 2011 la Consob ha attivato la cooperazione internazionale con autorità estere di vigilanza in relazione a 38 casi (77 nel 2010) ed ha ricevuto richieste in relazione a 71 casi (68 nel 2010). La Consob ha inoltre effettuato 5 segnalazioni di operazioni sospette alle competenti autorità straniere (9 nel 2010) e 24 richieste dirette a remote members (5 nel 2010). Da parte delle autorità estere, sono pervenute 13 segnalazioni di operazioni sospette (8 nel 2010).
LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO E I RISPARMIATORI, LA COMUNICAZIONE E L`EDUCAZIONE FINANZIARIA
L`attività di relazioni con il pubblico e con i risparmiatori è stata particolarmente intensa nel corso del 2011. Il sito internet si è confermato lo strumento centrale dell`attività di comunicazione della Consob con l`esterno con 610.000 visitatori (621.000 nel 2010), 1.700.000 visite (1.772.736 nel 2010) e circa 11.000.000 di pagine visualizzate (12.000.000 nel 2010).
Numerosi sono gli utenti che hanno utilizzato l`area interattiva del sito Consob ed il modulo Sipe ivi pubblicato per richieste di assistenza, dati, informazioni nonché per effettuare segnalazioni su vicende riguardanti operazioni societarie e operazioni/operatori del mercato. In particolare, nel 2011 tramite il Sipe sono pervenute 1.347 richieste e segnalazioni (1.255 nel 2010).
Con riferimento all`attività di educazione finanziaria, nel mese di maggio si sono tenute presso le sedi Consob di Roma e Milano due giornate di incontro con gli studenti universitari nel corso delle quali sono stati trattati argomenti quali le funzioni e i poteri della Consob, il funzionamento dei mercati regolamentati e degli altri sistemi di negoziazione, l`attività di vigilanza della Consob sulle società quotate e sugli intermediari, funzioni e contenuti del prospetto informativo, con riferimento anche ai prodotti finanziari più complessi venduti al pubblico, la finanza comportamentale, ovvero i modelli di comportamento prevalenti dell`investitore medio di fronte a una scelta di investimento.
LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
Nel marzo 2011 la Camera ha iniziato la sua attività tipica di amministrazione di procedure di conciliazione e arbitrato.
Nel corso dell`anno non sono pervenute istanze di arbitrato. Tale circostanza era del resto prevedibile, in considerazione della necessità, per accedere all`arbitrato Consob, della presenza nel contratto di investimento di un`apposita clausola compromissoria con cui si legittimano le parti a chiedere il giudizio arbitrale al posto di quello giudiziario.
L`amministrazione delle procedure di conciliazione ha invece conseguito risultati soddisfacenti, anche nel confronto con quelli della `media-conciliazione`, il sistema di mediazione e conciliazione introdotto dal d.lgs. n.2 8 del 2010.
Al 31 dicembre 2011 sono 265 le istanze di conciliazione ricevute dalla Camera e concretamente avviate.
Di queste, in 116 casi (44%), l`intermediario coinvolto nella controversia non ha aderito al tentativo di conciliazione. Si tratta di un dato significativo ma che, comunque, è sensibilmente migliore rispetto alla percentuale di partecipazione della controparte nei tentativi di conciliazione obbligatoria nel sistema della `media-conciliazione`.
Quando l`intermediario aderisce (149 casi) il tentativo si conclude con un accordo in circa il 63% delle volte.
Di rilievo, nel corso del 2011, è anche l`avvenuto primo aggiornamento semestrale degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri, con l`iscrizione di 386 nuovi conciliatori e 106 nuovi arbitri.