Trasparenza: il conto corrente diventa obbligatorio....in condominio

Tra le riforme più interessanti che riguardano inquilini del condominio e amministratori c’è l’obbligo, a partire da oggi, di far transitare su uno specifico conto corrente le somme che riguardano la gestione economica del palazzo.

Un conto corrente, riporta Yahoo Finanza, che può essere postale o bancario, che l’amministratore gestisce e firma, in quanto rappresentate di altri, ma che deve essere accessibile anche a chi, per legittimo interesse, volesse averne visione, per estrarre copia della renditazione contabile, a sue spese.

Per aprire il conto, l’amministratore dovrà presentare all’istituto di credito una copia della delibera dell’assemblea condominiale che ne attesti la nomina ad amministratore e la durata dell’incarico, l’autorizzazione all’apertura del conto, i poteri conferiti in ordine all’apertura e alla gestione del conto, una copia del regolamento e il codice fiscale del condominio.

La riforma quindi prevede l’obbligo di apertura del conto corrente: l’omessa apertura è una grave irregolarità per cui revocare il mandato da amministratore. La data limite entro cui aprire il conto è il 18 giugno. Ovviamente, possono maturare interessi che, in linea di massima, potrebbero compensare le spese da pagare o di fatto essere reinvestite nella vita del palazzo.

La trasparenza è il fine della riforma, ma è necessaria anche una certa dose di elasticità per non penalizzare la vita del condominio. Infatti, l`amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio su uno specifico conto corrente, come detto: una norma che limita il suo diritto di prelevare o depositare contanti senza giustificare a che titolo compie l’operazione, nella relativa movimentazione bancaria.

Tuttavia, la vita di un condominio prevede spese anche minime: in tal caso ci sarà un’indicazione generica, come quella del fondo cassa, a giustificare il prelievo di contanti, ma nella gestione contabile interna andranno sempre giustificate le finalità del prelievo effettuato. I versamenti degli abitanti del condominio in contanti, andranno versati sul conto, indicandone la provenienza, nel caso in cui l’amministratore sia disponibile ad accettare questa modalità di pagamento.

Le somme possono essere grandi o piccole, a volte magari sono risibili, ma devono necessariamente transitare sul conto corrente: l’amministratore non percepisce ulteriore compenso per la gestione del conto corrente. L’apertura del conto comporta delle spese e il pagamento di un’imposta di bollo: e come sottolineava l’Anaci (Associazione nazionale amministratori immobiliari e condominiali) diversi istituti hanno applicato ai condomini un’imposta da bollo per persona giuridica e non per persona fisica, facendo pagare un’imposta bollo da 100 euro anziché da 34,20.

Inoltre, nel caso di cc. intestati a persona giuridica, si paga di più anche per gli eventuali scoperti. La riforma, in ogni caso, non solo rende più trasparenti le transazioni necessarie a pagare fornitori e dipendenti, il versamento dei contributi dei condòmini, l’acquisizione di beni fondamentali per la vita dello stabile ma traduce sul campo un indirizzo giurisprudenziale che si è fatto forte.

Come già stabiliva la sentenza 7162/2012 della Cassazione, l’amministratore è tenuto a evitare sovrapposizioni e confusione fra il patrimonio del condominio e quello personale, facendo appunto affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente

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