Trasparenza, anche l`Antitrust è per la rivoluzione

Una rivisitazione dell`attuale disciplina sul conflitto di interessi puo` migliorare il funzionamento delle istituzioni e l`immagine-paese nelle sedi internazionali.

E` l`indicazione rivolta al Parlamento dall`Autorita` Garante della Concorrenza e del Mercato nella relazione sul secondo semestre 2012 (approvata il 13 marzo) che da` conto dell`applicazione della legge nel periodo riferimento e ripropone le proposte dell`Antitrust in materia.

Secondo l`Antitrust la legge attuale rinuncia, di fatto, a prevenire la situazione di conflitto di interessi e la affronta solo quando il conflitto sorge, in modo peraltro complesso, sotto il profilo dell`accertamento e del tutto inefficace quanto a efficacia sanzionatoria della norma. Il legislatore italiano ha infatti compiuto una scelta, assolutamente peculiare rispetto ai modelli internazionali, basata sul presupposto che la titolarita` di situazioni patrimoniali in potenziale conflitto di interessi con l`esercizio di funzioni governative non puo` essere considerata un impedimento all`accesso alle relative cariche. Al contrario, i sistemi giuridici esteri introducono invece situazioni di pericolo in quanto tali e ammettono la possibilita` per le autorita` preposte di adottare soluzioni spesso anche radicali quali la cessione della proprieta` o il blind trust. Si tratta di scelte che hanno reso quei sistemi piu` efficaci e piu` effettiva la tutela dell`interesse pubblico da parte delle istituzioni preposte. Nella relazione si ricorda un`altra criticita`, piu` volte sottolineata dall`Autorita`: la legge ai fini dell`incompatibilita` equipara indistintamente tutte le societa` aventi fini di lucro, indipendentemente dalla dimensione delle stesse o dei settori di operativita`, alcuni particolarmente sensibili (quali, ad esempio, difesa, editoria, comunicazioni, informazione, credito, risparmio, assicurazioni). Peraltro l`incompatibilita` riguarda solo le ipotesi di cariche formali o di compiti di gestione della societa`, non rilevando la `mera` proprieta` di azioni o quote sociali. Sia pur entro questi limiti, dall`entrata in vigore della legge a oggi, il regime delle incompatibilita`, quali delineato dall`attuale disciplina, ha tuttavia funzionato perche` sono state risolte tutte le situazioni incompatibili che presentavano i membri di Governo al momento dell`insediamento.

Altro aspetto critico, sottolinea l`Antitrust, da riformare quello delle incompatibilita` post-carica: la legge, oltre a non prevedere alcun obbligo dichiarativo, consente all`Autorita` di intervenire in presenza di cariche assunte in enti pubblici e societa` aventi fine di lucro e non anche nei confronti degli enti senza scopo di lucro (quali le associazioni e le fondazioni di diritto privato), alcuni dei quali risultano di frequente sottoposti a pregnanti poteri di vigilanza e controllo da parte del Governo. La relazione suggerisce anche l`introduzione di una apposita disciplina per i vertici delle autorita` amministrative indipendenti che, pur considerando le peculiarita` dell`attivita` svolta dalle singole autorita`, preveda adeguate misure volte a garantire, laddove possibile, la risoluzione di eventuali situazioni di conflitto di interesse, in modo omogeneo, superando le attuali discrasie esistenti tra diverse cariche pubbliche.

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