Tobin Tax, tutto pronto per il via

Scattera` dal 1 marzo la Tobin tax `italiana`, la nuova tassa sulle transazioni finanziarie.

Il primo versamento e` previsto entro il 16 luglio. Il ministro dell`Economia, Vittorio Grilli, ha firmato il decreto attuativo che rende operativo dal prossimo mese l`imposta sul trasferimento di proprieta` di azioni e altri strumenti finanziari e sugli scambi ad alta frequenza. Per i derivati la tassa scattera` invece dal 1 luglio. L`imposta non e` deducibile ai fini delle imposte sui redditi, incluse le imposte sostitutive, ne` ai fini Irap. Sono previste sanzioni in caso di ritardato, insufficiente o omesso versamento. Nel decreto di 22 articoli si precisa che l`imposta `si applica al trasferimento della proprieta` delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da societa` residenti in Italia e al trasferimento della proprieta` dei titoli rappresentativi, a prescindere dal luogo di residenza dell`emittente del certificato e dal luogo di conclusione del contratto`. Resta escluso dall`applicazione il trasferimento della proprieta` di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, comprese le azioni di societa` di investimento a capitale variabile. L`aliquota di imposta e` fissata allo 0,2% (solo per il 2013 allo 0,22%) del valore della transazione ed e` ridotta alla meta` per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Per i derivati l`imposta e` stabilita` a secondo del valore e del tipo di derivato trasferito ed e` ridotta a 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati p sistemi multilaterali di negoziazione. La riduzione dell`imposta, si legge nel decreto, `e` riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell`inserimento del mercato o del sistema nell`elenco pubblicato sul sito internet dell`Autorita` europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello dell`autorizzazione e dell`avvio della vigilanza da parte dell`Autorita` pubblica nazionale`. Sono escluse dall`imposta le operazioni a seguito di successione o donazione; le operazioni su obbligazioni o titoli di debito; le emissioni su azioni e derivati; le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell`emittente;l`acquisto delle proprieta` di azioni di nuova emissione e le operazioni di finanziamento tramite titoli. Sono invece esenti le operazioni che hanno come controparte la Ue e le istituzioni europee, la Bce e la banca europea per gli investimenti, le banche centrali degli stati membri Ue, gli enti e gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Sono inoltre esenti, tra gli altri, i trasferimenti di proprieta` e le operazioni aventi a oggetto azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio.

``