SARDEGNA. SPECULAZIONE ENERGETICA. IL PARERE OBBLIGATORIO DEL COMUNE IN CUI INSISTONO LE AREE INDIVIDUATE
Giannina Puddu, 13 giugno 2024.
La Soprintendenza, organo periferico del Ministero della Cultura, ha il compito istituzionale di tutelare il patrimonio archeologico, storico-artistico, architettonico, paesaggistico ed etnoantropologico nell'ambito del territorio di competenza.
Questi "organi periferici" del Ministero della Cultura a Roma, hanno agito, nel caso in questione, privilegiando la loro derivazione centrale e a scapito della realtà della loro sede locale, andando incontro alla bocciatura della Corte Costituzionale che è arrivata, in via ufficiale, il 7 giugno 2024.
Il tema è ancora quello dominante della speculazione energetica in Sardegna e dei poteri per imporla o fermarla.
Mauro Pili, nel suo pezzo pubblicato su L'UNIONE SARDA del 10 giugno u.s., lo ha sintetizzato in modo chiaro e definitvo.
La Presidente Alessandra Todde ha il percorso nettamente tracciato, se, veramente, intende fermare l'assalto speculativo energetico alla nostra Terra:
La sentenza appena emessa dalla Corte Costituzionale ribadisce, infatti, un’unica strada possibile: una norma urbanistica, forte, chiara e puntuale che «vieti», in base alla competenza primaria sull’urbanistica, lo stravolgimento della Sardegna.
Quindi, liberato il tavolo da ogni ulteriore arzigogolo, si deve procedere in questa direzione.
contro: - lo Stato nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, Giorgia Meloni; - il Ministero della cultura, nella persona del Ministro in carica, Gennaro Sangiuliano; e contro: - la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e sud Sardegna, nella persona del legale rappresentante pro tempore,
Monica Stochino; - la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e di Nuoro, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Isabella Fera, in carica dal 16 maggio
2024 e che "eredita" il peso della decisione del siciliano Bruno Billeci.
Ballero e Pani, avevano sostenuto che non spetta allo Stato, ed ai suoi organi amministrativi disapplicare le leggi regionali vigenti, che devono essere sempre rispettate non essendo ammissibile, per alcuna pubblica amministrazione, compresa quella statale, sindacarne la legittimita' costituzionale al fine di una loro disapplicazione con provvedimenti amministrativi, con la logica conseguenza che sono percio' illegittimi gli atti adottati dalle Soprintendenze della Sardegna e, dal Ministero della Cultura, che hanno disposto di non applicare
la legge regionale n. 1/2021 in quanto impugnata dal Governo innanzi
alla Corte costituzionale.
Corte Costituzionale che ha dato torto al Governo....
Secondo il Governo ricorrente, tale disciplina violerebbe i limiti
posti alle competenze legislative regionali dallo statuto speciale:
in particolare, consentirebbe l’installazione degli impianti nonostante
l’inidoneità delle predette zone a tali fini, desumibile dal d.lgs.
n. 199 del 2021.