SARDEGNA. SPECULAZIONE ENERGETICA. IL PARERE OBBLIGATORIO DEL COMUNE IN CUI INSISTONO LE AREE INDIVIDUATE

SARDEGNA. SPECULAZIONE ENERGETICA. IL PARERE OBBLIGATORIO DEL COMUNE IN CUI INSISTONO LE AREE INDIVIDUATE
AVV. MATTIA PANI. Ha difeso, con grande successo, la Sardegna dall'attacco del Governo Meloni

Giannina Puddu, 13 giugno 2024.

La Soprintendenzaorgano periferico del Ministero della Cultura, ha il compito istituzionale di tutelare il patrimonio archeologico, storico-artistico, architettonico, paesaggistico ed etnoantropologico nell'ambito del territorio di competenza.

Questi "organi periferici" del Ministero della Cultura a Roma, hanno agito, nel caso in questione, privilegiando la loro derivazione centrale e a scapito della realtà della loro sede locale, andando incontro alla bocciatura della Corte Costituzionale che è arrivata, in via ufficiale, il 7 giugno 2024.

Il tema è ancora quello dominante della speculazione energetica in Sardegna e dei poteri per imporla o fermarla.

Mauro Pili, nel suo pezzo pubblicato su L'UNIONE SARDA del 10 giugno u.s., lo ha sintetizzato in modo chiaro e definitvo.

La Presidente Alessandra Todde ha il percorso nettamente tracciato, se, veramente, intende fermare l'assalto speculativo energetico alla nostra Terra:

La sentenza appena emessa dalla Corte Costituzionale ribadisce, infatti, un’unica strada possibile: una norma urbanistica, forte, chiara e puntuale che «vieti», in base alla competenza primaria sull’urbanistica, lo stravolgimento della Sardegna. 

Quindi, liberato il tavolo da ogni ulteriore arzigogolo, si deve procedere in questa direzione.

E' la Sentenza 103/2024Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: BARBERA - Redattore: D'ALBERTI
Decisione del 08/05/2024
Deposito del 07/06/2024.
Il Comunicato è del 7 giugno 2024:
ZONE GRAVATE DA USI CIVICI: NON È INCOSTITUZIONALE LA LEGGE DELLA REGIONE SARDEGNA CHE NE PREVEDE IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE IN CASO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ENERGIE RINNOVABILI.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 103 depositata oggi, ha deciso alcune questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo nei confronti di varie disposizioni della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2023.
In primo luogo, è stata esaminata la disciplina secondo la quale il mutamento di destinazione delle zone gravate da usi civici, in caso di installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, richiede il parere obbligatorio del comune in cui insistono le aree individuate.
La difesa della giusta deliberazione della Giunta regionale n. 12/1 del 4 giugno 2021 (presidenza Solinas) è stata sostenuta dal prof. avv. Benedetto Ballero del foro di Cagliari e dall'avv. Mattia Pani dell'ufficio legale della Regione autonoma della Sardegna
 contro: 
      - lo Stato nella  persona  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in carica, Giorgia Meloni;
      - il Ministero della cultura, nella  persona  del  Ministro  in
carica, Gennaro Sangiuliano;
    e contro: 
      - la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per  la
citta' metropolitana di Cagliari e le  Province  di  Oristano  e  sud
Sardegna, nella persona del legale rappresentante pro tempore, 
Monica
Stochino; - la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e di Nuoro, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Isabella Fera, in carica dal 16 maggio
2024 e che "eredita" il peso della decisione del siciliano Bruno Billeci.

Ballero e Pani, avevano sostenuto che
non spetta allo Stato, ed ai suoi organi amministrativi disapplicare le leggi regionali vigenti, che devono essere sempre rispettate non essendo ammissibile, per alcuna pubblica amministrazione, compresa quella statale, sindacarne la legittimita' costituzionale al fine di una loro disapplicazione con provvedimenti amministrativi, con la logica conseguenza che sono percio' illegittimi gli atti adottati dalle Soprintendenze della Sardegna e, dal Ministero della Cultura, che hanno disposto di non applicare
la legge regionale n. 1/2021 in quanto impugnata dal Governo innanzi
alla Corte costituzionale.

Corte Costituzionale che ha dato torto al Governo....

Secondo il Governo ricorrente, tale disciplina violerebbe i limiti
posti alle competenze
legislative regionali dallo statuto speciale:
in particolare, consentirebbe l’installazione degli impianti nonostante
l’inidoneità delle predette zone a tali fini, desumibile dal d.lgs.
n. 199 del 2021.
La Corte ha ritenuto tale questione non fondata, poiché lo stesso d.lgs. n. 199 del 2021 non comporta di per sé l’assoluta inidoneità delle zone gravate da usi civici all’installazione degli impianti, né comporta il divieto di mutarne la destinazione in conformità al regime degli usi civici.
Con la stessa sentenza, la Corte ha dichiarato non fondate anche le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali che prevedono l’istituzione e la composizione di un «tavolo tecnico interassessoriale» per la riforma dell’intera materia degli usi civici in Sardegna, poiché tale riforma dovrebbe limitarsi alla disciplina delle funzioni regionali in materia.