RITORNANO IN CASSA FORENSE I SUPPLEMENTI DI PENSIONE

RITORNANO IN CASSA FORENSE I SUPPLEMENTI DI PENSIONE

Trento, 6 novembre 2024. Di Paolo Rosa, avvocato.

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A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2025  RITORNANO IN CASSA FORENSE I SUPPLEMENTI DI PENSIONE.

A partire dal 1° gennaio 2025 sono abrogate le prestazioni contributive per i pensionati di vecchiaia previste dall’art. 59 del vigente Regolamento unico della previdenza forense che così recita sino alla fine del corrente anno:

Art. 59 Prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia

1. I pensionati di vecchiaia di cui agli artt. 44, 45 e 51 iscritti in un Albo forense e percettori di reddito da attività professionale, che hanno versato il contributo soggettivo dovuto ai sensi dell’art.17 terzo comma a partire dal reddito professionale dichiarato per l’anno 2013 hanno diritto ad una prestazione contributiva, calcolata su una quota del reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale indicato nell’art.17, primo comma lettera a) e secondo comma lettera a) del presente Regolamento. Detta quota sarà pari al 2% sino all’anno 2016; al 2,25% sino all’anno 2020 e al 2,50% dall’anno 2021. La quota versata e non valorizzata sarà destinata a solidarietà infracategoriale.

2. Tale prestazione sarà liquidata in unica soluzione, a domanda, alla cancellazione da tutti gli Albi professionali o agli eredi in caso di decesso.

3. Per il periodo transitorio di cui al successivo art. 62 del presente Regolamento l’indennità di cui al primo comma sarà liquidata solo con riferimento ai contributi versati, nella misura ivi indicata, a partire dall’anno successivo a quello di maturazione del supplemento.

4. Il contributo del 3% del reddito netto professionale eccedente il tetto reddituale non dà diritto a supplementi, maggiorazioni, integrazioni del trattamento pensionistico, né ad indennità.

5. La prestazione di cui al primo comma è calcolata rivalutando, al momento della liquidazione, il montante dei contributi versati nella misura di cui al primo comma, con il metodo di calcolo contributivo previsto dalla Legge n.335/1995”.

In buona sostanza siamo ritornati indietro nel tempo e questo, in previdenza, non è mai un buon segnale.

Per la ricostruzione storica dell’istituto il pensionato di vecchiaia che rimaneva iscritto alla Cassa e continuava ad esercitare la professione aveva diritto, dopo il pensionamento, a due supplementi ovvero a due integrazioni dell’importo di pensione a fronte del reddito netto professionale IRPEF dichiarato (sempre entro il tetto reddituale) negli anni immediatamente successivi al pensionamento (dopo due anni – supplemento biennale – e dopo tre anni – supplemento triennale). L’ultima riforma previdenziale forense ha previsto una eliminazione graduale di detti supplementi che dal 01/02/2021 non vengono più erogati. La norma, tuttavia, prevede per i pensionati di vecchiaia iscritti in un albo forense e percettori di reddito da attività professionale, la possibilità di ottenere una prestazione contributiva “una tantum” (dal 2021 al 2,50%) calcolata su una quota del reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale annuale, che verrà liquidata, in unica soluzione, a domanda, alla cancellazione da tutti gli Albi Forensi ovvero, in caso di premorienza, su richiesta degli eredi (art. 59 Regolamento Unico della Previdenza).

Dal 1° gennaio 2025, infatti, tutti i pensionati di vecchiaia, che proseguono nell’esercizio della professione, avranno diritto a supplementi triennali di pensione calcolati, per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, con il metodo contributivo previsto dalla legge 335/1995, in rapporto ad un montante pari alla metà dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di € 130.000,00 e con l’aliquota ridotta del 12% del reddito professionale netto ai fini IRPEF.

Per i pensionati di vecchiaia, vecchiaia anticipata e vecchiaia contributiva con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2025, il primo triennio, per il calcolo del supplemento, decorrerà dal 1° gennaio 2025, fermo restando il diritto alla liquidazione della prestazione contributiva maturata ai sensi dell’art. 59 del precedente Regolamento unico della previdenza forense per il periodo di vigenza dello stesso alle condizioni previste.

Il supplemento è comunque dovuto dal mese successivo alla cancellazione dagli Albi, anche per causa di morte, qualora tale cancellazione sia antecedente alla maturazione del diritto.

La misura si traduce in un indubbio vantaggio per i pensionati che proseguono l’attività.

Ho già scritto che: “Bene per l’aumento dell’aliquota contributiva per i pensionati di vecchiaia che proseguono l’attività lavorativa ma la reintroduzione dei supplementi triennale di pensione, anche se con il riconoscimento per la determinazione del montante della metà del contributo versato, è un ritorno al passato che la precedente riforma aveva giustamente abbandonato”.