PROFESSIONISTI ED EDUCAZIONE PREVIDENZIALE-FINANZIARIA

PROFESSIONISTI ED EDUCAZIONE PREVIDENZIALE-FINANZIARIA

Trento, 29 aprile 2023. Di Paolo Rosa, avvocato Foro di Trento, specialista del Diritto del Lavoro e Previdenziale.

Di fronte al deficit culturale in previdenza e finanza la Banca d’Italia ha aperto il sito “L’economia per tutti”, e quindi anche per i professionisti, al fine di avviare il processo per difendersi dal disordine informativo.

Il termine “pianificare” vuole dire regolare, organizzare, progettare secondo un piano.

Al link che segue si trova l' infografica proposta da Banca D'Italia su elaborazioni Consob fatte su dati Eurisko 2019.

https://economiapertutti.bancaditalia.it/infografiche/pianificare/

Ora veniamo a noi.

Prima cosa incomprensibile:

1.700.000 professionisti versano contributi previdenziali obbligatori in 20 Casse di previdenza, 15 di cui al d.lgs. n. 509/1994 e 5 di cui al d.lgs. n. 103/1996 (dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

La mission delle 20 Casse è la stessa ma “la moltiplicazione dei pani e dei pesci” in quanto a costi non si giustifica con la specificità delle singole professioni.

Lo stesso che dire che basterebbe una unica Cassa per tutti i professionisti per realizzare importanti economie di scala.

Il primo rendimento è il taglio delle spese.

Seconda cosa incomprensibile:

nei prossimi anni la sostenibilità delle Casse dipenderà più dal rendimento del patrimonio accumulato che dalla contribuzione degli attivi.

Lo stesso che dire che le pensioni dei professionisti dipenderanno dai mercati finanziari così, di fatto, transitando dal regime della ripartizione a quello della capitalizzazione.

La Corte dei Conti in audizione alla Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti previdenziali in data 28.05.2019 così concludeva:

«Al riguardo non va dimenticato che l’art. 2, comma 2, del citato d. lgs. n. 509 del 1994 prevede che la gestione economico-finanziaria degli enti previdenziali privatizzati debba assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, con proiezione dei dati attuariali su un lungo periodo (art. 24, comma 24, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214).

Tale disposizione, al fine di garantire l’equilibrio finanziario nel tempo, pone l’accento sulla necessità che gli enti assicurino tendenzialmente l’equilibrio con le entrate contributive e non, quindi, con quelle derivanti dalla gestione del patrimonio.

Peraltro, come già indicato, la riduzione delle entrate contributive costituisce anche il riflesso di fattori demografici e biometrici, nonché dell’andamento sfavorevole del mercato del lavoro in determinati settori».