PRECETTAZIONE LIMITA LO SCIOPERO DI OGGI. IN FRANCIA E GERMANIA, INVECE, SCIOPERANTI LIBERI...
Redazione, 17 novembre 2023.
CGIL e UIL riscoprono, d'un tratto, la loro funzione sociale e contestano il Ministro DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Matteo Salvini che, dopo la solita lista dei "VISTO", "VISTA", "OSSERVATA"..., è intervenuto, d'imperio, per limitare la libertà di sciopero.
Landini: «L’attacco al diritto di sciopero è gravissimo. Moltissimi sindacati europei si sono stupiti di quello che è successo qui: in Germania stanno facendo uno sciopero simile e da loro la precettazione non esiste, in Francia uguale. Se qualcuno mette in discussione il conflitto sociale deve sapere che sta mettendo in discussione un caposaldo della democrazia. Siamo davanti a una regressione pericolosa da parte del governo. E non è un caso che arrivi assieme all’assalto alla Costituzione col progetto di riforma e l’autonomia differenziata: è la stessa logica»
Peccato che sia stato proprio il lassismo sindacale degli ultimi 20 anni a creare le condizioni, per cui, oggi, Salvini...
ORDINA
1. Limitatamente al settore del trasporto ferroviario, lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle Confederazioni CGIL e UIL, è ridotto a 4 ore – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – del giorno 17 novembre 2023.
2. Limitatamente al settore del trasporto pubblico locale, lo sciopero del giorno 17 novembre 2023 riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle Confederazioni CGIL e UIL, ferma restando l’osservanza delle fasce orarie di garanzia di pieno servizio previste all’art. 12 lett. b) dell’Accordo Nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del trasporto pubblico locale, è ridotto a 4 ore – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – nel rispetto delle fasce di garanzia.
3. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, la durata dello sciopero del giorno 17 novembre 2023 è ridotta a 4 ore – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – nel rispetto dei turni di servizio e delle fasce di garanzia.
4. Per quanto riguarda il trasporto merci su rotaia, per i riflessi che lo stesso ha sul trasporto su rotaia in generale, lo sciopero del giorno 17 novembre 2023 è ridotto a 4 ore – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – nel rispetto dei turni di servizio e delle fasce di garanzia.
5. Per i rimanenti settori, quali elicotteri, nonché circolazione e sicurezza stradale, la durata dello sciopero dovrà essere disciplinata conformemente a quanto previsto nella delibera n. 1314/23, adottata nella seduta dell’8 novembre 2023 della Commissione di garanzia sull’attuazione della legge sullo sciopero per i servizi pubblici essenziali. Commissione Garanzia Sciopero - Protocollo 0014235 del 15/11/2023 - Ingresso - UO: GEN, ODG Codice Doc: B5-0E-0F-51-01-BB-60-80-8A-9E-9E-3D-1B-0B-A0-B7-A2-5B-A1-E8Ordinanza n. 196 T Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri
6. I dipendenti interessati sono tenuti, in attuazione a quanto ordinato ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della presente Ordinanza, ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio. 7. La presente Ordinanza viene portata a conoscenza: - delle Organizzazioni Sindacali Cgil, Uil, Filt-Cgil e Uiltrasporti; - degli Enti ed Aziende erogatrici dei servizi interessati dagli scioperi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5). 8. La presente Ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori a cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto
7) mediante affissione nei luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 8, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni. 9. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 7) dovrà essere data notizia al pubblico della presente Ordinanza anche attraverso gli organi di informazione. 10. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza, saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti del settore, nell’ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste dall’art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni. 11. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 7) dovranno essere comunicati, entro trenta giorni dalla presente Ordinanza, i nominativi dei dipendenti che eventualmente non abbiano rispettato la disposizione di cui al precedente punto 6).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 10 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
Roma, 14.11.2023
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sen. Matteo Salvini