PER LA PRESIDENZA IN COVIP SIAMO AL CONTROLLO DI LEGALITA’

PER LA PRESIDENZA IN COVIP SIAMO AL CONTROLLO DI LEGALITA’
Guido Carlino. Presidente della Corte dei Conti che è chiamata alla verifica dei requisiti di legalità del nuovo Presidente Covip

Trento, 19 dicembre 2024. Di Paolo Rosa, avocato.

Dal n. 9 – dicembre 2024 “Le nomine negli Enti pubblici” alla pag. 15/194, per la COVIP la nomina del Presidente risulta “in corso di perfezionamento” per la durata di  sette anni dopo che, nella riunione del 03.12.2024 il CdM, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha deliberato l’avvio della procedura.
Mi pare almeno singolare che il Capo di Gabinetto del Ministro che, tra il resto, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, non abbia evidenziato la mancanza dei requisiti di legge per il candidato proposto.

Sono stati acquisiti i pareri, favorevoli, delle Commissioni Lavoro di Senato e Camera, dove il Vice Presidente della Commissione Lavoro della Camera ha, tra il resto, così dichiarato: “Lei oggi è venuto qui e ci ha detto del suo impegno politico passato e nulla quaestio perché ognuno di noi prima o poi nella vita dovrà rendicontare del proprio impegno politico, però stiamo votando rispetto ad un organismo indipendente.

Io, diciamo che ho un accento simile al suo, mi è sembrato un po’ di rivedere, anzi di assistere, ad un comizio elettorale della mia regione, il senso, sembrava un po’ questo, cioè non solo il suo passato politico ma anche diciamo la narrazione di quello che ha fatto questo Governo e di quello che ha fatto poi in passato nella sua esperienza politica e delle grandi ambizioni che si avevano appunto nelle sue campagne elettorali che l’hanno portato in Parlamento.

Allora proprio perché noi stiamo votando un organismo indipendente, mi permetto un suggerimento: dedichiamoci a quelle che sono le funzioni e al compito di questo organismo e non a riflettere o, addirittura, con qualche esagerazione, a raccontare le magnifiche sorti della Destra italiana, perché ripeto, stiamo per votare un organismo indipendente e credo che proprio per quello che deve rappresentare questo organismo non ci fa una bella figura nessuno se, diciamo,  stiamo alle cose che abbiamo ascoltato oggi.

Allora Presidente mi permetto, diciamo in maniera molto tranquilla, di consegnarle ovviamente il voto contrario del Partito democratico, che poi si manifesterà all’interno delle urne, ma anche di aprire una riflessione su come questa maggioranza poi effettua delle nomine o diciamo effettua delle scelte politiche che ripeto di fronte all’audizione che abbiamo ascoltato credo che all’unanimità siamo rimasti abbastanza sconcertati.”

Si dice che il dossier tornerà in CdM il 23 dicembre p.v. per la nomina dopo di che, per il perfezionamento, servono due passaggi “di legalità” che sono:


a) la firma del Presidente della Repubblica in calce al relativo decreto;
b) il visto della Corte dei Conti nel controllo preventivo di legalità.


Vediamo di illuminare questi due passaggi.


Nel precedente decreto presidenziale, dato in Roma il 27.12.2021, si dava certificazione che i candidati allora proposti per il ruolo di commissari “sono in possesso dei requisiti di riconosciuta competenza e di specifica professionalità nelle materie di pertinenza della Covip, cosi come stabilito dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, e comprovati dai rispettivi curriculum vitae”.

Vedremo cosa sarà certificato nel caso di specie.

A mio giudizio, non sussistono i requisiti di legge che non potranno essere inferiori a quelli previsti dal D.M. 15.05.2007, n. 79, sub art. 2, richiesti per i gestori dei fondi pensione.

Sul controllo preventivo di legalità da parte della Corte dei Conti, in dottrina, consiglio la lettura de “L’impugnazione degli atti di controllo – gli orientamenti della giurisprudenza e le relative giustificazioni di teoria generale” di Pasquale Fava, Giudice della Corte dei Conti.

“Il controllo preventivo di legittimità è volto a verificare la conformità a legge dei provvedimenti sottoposti all’esame della Corte dei conti.

L’attività di verifica interviene in una fase antecedente alla produzione degli effetti dell’atto e il cui esito determina, in caso positivo, la registrazione con apposizione del visto e, in caso negativo, la ricusazione del visto.

Dal momento dell’apposizione del visto e della registrazione (anche con riserva) l’atto acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici.” (Fonte: Raffaele Dainelli, Presidente Sezione controllo Corte dei Conti, 19.4.2021).

In giurisprudenza, richiamo la sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti n. 5/2020 del 27.04.2020:

“Orbene, il Collegio ritiene che, in considerazione della natura e della finalità del controllo di legittimità su atti intestato alla Corte dei conti dall’art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, la posizione del soggetto privato, nel detto ambito procedurale, sia qualificabile come interesse di mero fatto, e cioè semplice aspettativa, rispetto al suo possibile esito, diversa e prescindente dalla posizione soggettiva di interesse qualificato al bene della vita derivante dal provvedimento amministrativo sottostante, che è oggetto del controllo.

In altri termini, procedura di controllo preventivo della Corte dei conti e procedimento amministrativo per l’emissione di un provvedimento, sono distinti per natura, per fini e per soggetti coinvolti, con conseguente diversità della posizione giuridica dell’interessato al provvedimento nelle due fasi.

In particolare, il controllo preventivo opera nell’ambito di una procedura di tipo “binario”, che coinvolge due soli soggetti, la Sezione della Corte dei conti, in qualità di organo magistratuale di controllo, e l’Amministrazione, quale controllata, entrambe accomunate dal coincidente interesse a che nell’ordinamento non sia inverato un provvedimento non conforme ai parametri oggettivi di legittimità, e che esercitano ciascuna la propria funzione al fine ultimo del buon andamento dell’azione amministrativa (cfr. art. 97, comma 1, Cost.).

È in questo quadro funzionale che trova ragione l’interpretazione della Corte costituzionale n. 226/1976, richiamata più volte nel presente giudizio, che sottolinea la distinzione della fase di controllo dal procedimento amministrativo che la precede e la assimila alla funzione giurisdizionale.

La Consulta fonda la propria ricostruzione su due argomenti: la natura magistratuale e terza della Corte dei conti, che svolge le funzioni di controllo, e la natura rigorosamente obiettiva del metodo.

Si tratta, infatti, di un “controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato”, consistente in una “valutazione di conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico” (Corte cost., sent. n. 226/1976 e, nel medesimo senso, n. 196/2018).

Per la medesima ragione, però – aspetto che le parti in causa non evidenziano – tale natura, “assimilabile a quella giurisdizionale”, è declinata dalla Corte costituzionale “ai limitati fini dell’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953”, e cioè ai soli fini del vaglio dei presupposti per la proponibilità di questione di legittimità costituzionale di leggi rilevanti ai fini della valutazione di legittimità dell’atto, e non già ai fini di una eventuale impugnativa della pronuncia emessa all’esito del controllo dalla competente Sezione, sulla legittimità o meno dell’atto amministrativo.

Uguale prospettazione è ribadita nei medesimi termini anche dalla più recente sentenza della Corte costituzionale n. 196/2018.

Tanto si evidenzia proprio perché la detta “pronuncia”, nelle peculiari forme del “visto di legittimità” o del suo diniego, espressa - come visto - in termini obiettivi e nell’interesse superiore del buon andamento dell’azione pubblicistica, per costruzione non considera l’interesse individuale sottostante dei consociati, che ne rimane del tutto estraneo, e vive nella diversa fase del procedimento amministrativo, nella dialettica partecipativa garantita dalla legge n. 241/1990 e in quella eventualmente impugnatoria del provvedimento finale.

Ritiene, dunque, il Collegio che il quadro giuridico che regola il controllo preventivo sin qui descritto precluda l’esistenza stessa di situazioni giuridiche privatistiche rilevanti in quella sede.

Ad ulteriore conferma si osserva, con argomentazione a contrario, che ove si ammettesse che la Corte dei conti nel corso della procedura di controllo preventivo possa conoscere delle istanze individuali dei soggetti interessati al provvedimento amministrativo controllato, si avrebbe una vera e propria snaturazione della funzione, che da verifica di legittimità sull’atto da svolgersi in termini obiettivi, diverrebbe giudizio sul rapporto”.

Non rimane che seguire l’iter della procedura.