PER I NUOVI ISCRITTI DAL 01.01.2025 LA PENSIONE DIVENTA “ASSISTENZA” ED E’ PURE INCOSTITUZIONALE

PER I NUOVI ISCRITTI DAL 01.01.2025 LA PENSIONE DIVENTA “ASSISTENZA” ED E’ PURE INCOSTITUZIONALE

Trento, 14 ottobre 2024. Di Paolo Rosa, avvocato.

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“Capo III

Dei soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024

Art. 68

Pensione unica di vecchiaia contributiva requisiti

1. Per gli iscritti, per la prima volta alla Cassa dal 01 gennaio 2025, i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di cui agli art. 61, 62, 63 e 67” (pensione di vecchiaia, pensione di vecchiaia anticipata, pensione di anzianità e pensione di vecchiaia contributiva), “sono sostituite da un’unica prestazione denominata “pensione di vecchiaia”.

2. Il diritto alla pensione di cui al comma 1 si consegue al compimento del settantesimo anno di età con almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.

3. Sulla pensione di cui al comma 2 non spetta l’integrazione al trattamento minimo di cui all’art. 72 del presente regolamento qualora l’iscritto non sia in possesso di almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione alla decorrenza.

4. Il diritto alla pensione di cui al comma 1 può essere altresì conseguito, al compimento del requisito anagrafico di sessantacinque anni, con almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione, a condizione che l’importo della pensione calcolata ai sensi dell’art. 69, commi 1, 2, 3 e 4, risulti non inferiore alla pensione integrata al minimo di cui all’art. 72” (€ 10.250,00)

“Art. 69

Calcolo contributivo

1. Per gli iscritti, per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025, l’importo della pensione, è determinato interamente secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale complessivo per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento secondo la Tab. A allegata alla legge 335/1995 e successive modifiche.

2. Ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano:

a) i contributi soggettivi versati dall’iscritto entro il tetto reddituale di cui all’art. 30, comma 1 lett. a) e comma 2;

b) i contributi introitati a titolo di riscatto e/o ricongiunzione.

3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione di cui al comma 4.

4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),

con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.

5. L’importo della pensione di invalidità e di inabilità liquidato con il sistema contributivo, è determinato assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni nel caso in cui l’età dell’iscritto, all’atto di maturazione del diritto, sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato anche per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell’iscritto nei casi in cui il decesso avvenga in età inferiore ai 57 anni.

6. L’importo della pensione è formato anche da una quota “modulare” calcolata con le modalità di cui all’art. 70.”

Come ho già scritto in precedenza, l’opzione al sistema di calcolo contributivo non consente l’integrazione al trattamento minimo (legge 335/1995).

La riforma distingue tra la pensione di vecchiaia contributiva e la pensione unica di vecchiaia contributiva.

Per la prima, e cioè per la pensione di vecchiaia contributiva, che spetta a coloro che abbiano raggiunto il 70esimo anno di età ma non abbiano maturato almeno 35 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa, la riforma non prevede la corresponsione dell’integrazione al trattamento minimo mentre la prevede per la pensione unica di vecchiaia contributiva che si consegue al compimento del requisito anagrafico del 70esimo anno di età con almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione ma solo per coloro che siano in possesso di almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione alla decorrenza.

A me pare che la riforma incorra in una clamorosa violazione dei principi costituzionali laddove, agli effetti della corresponsione dell’integrazione al trattamento minimo, distingue tra chi abbia almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione e chi ne abbia meno e quindi sia più bisognoso di essere integrato al minimo.

Altra violazione io la vedo nella previsione che il nuovo iscritto dal 01.01.2025 possa conseguire la pensione di vecchiaia anticipata al compimento del requisito anagrafico di 65 anni, con almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione, a condizione però che l’importo della pensione, calcolata con il criterio di calcolo contributivo, risulti non inferiore alla pensione integrata al minimo e cioè pari ad € 10.250,00, preso come base l’anno 2029.

Per moltissimi iscritti, come ho già avuto modo di sottolineare, la pensione contributiva risulterà inferiore all’assegno sociale INPS (pari, per il 2024, a € 534,41 per 13 mensilità senza versamento di contributi).

Questo fatto configge con la obbligatorietà della iscrizione in Cassa Forense se non riuscirà piu’ a garantire previdenza a tutti e non solo a chi potrà fare affidamento su redditi alti che assommano a circa il 7% del totale degli iscritti.