PER GLI ISCRITTI, PER LA PRIMA VOLTA A CASSA FORENSE, DAL 1° GENNAIO 2025

PER GLI ISCRITTI, PER LA PRIMA VOLTA A CASSA FORENSE,  DAL 1° GENNAIO 2025

Trento, 4 novembre 2024. Di Paolo Rosa, avvocato.

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Noto un disinteresse generalizzato verso il Regolamento unico della previdenza forense che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.

La previdenza per gli iscritti, per la prima volta alla Cassa, dal 1° gennaio 2025 è la seguente:
- i trattamenti pensionistici saranno liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo;
-  la pensione di vecchiaia, la pensione di vecchiaia anticipata, la pensione di anzianità e la pensione di vecchiaia contributiva sono sostituite da un’unica prestazione denominata “pensione di vecchiaia”;
- il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 70esimo anno di età con almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione;
- sulla pensione di vecchiaia non spetta l’integrazione al trattamento minimo di cui all’art. 72 del Regolamento qualora l’iscritto non sia in possesso di almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione alla decorrenza;
- il diritto alla pensione di vecchiaia può essere conseguito, al compimento del requisito anagrafico di 65 anni, con almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione, a condizione che l’importo della pensione, determinata con il calcolo contributivo di cui all’art. 69 del Regolamento, risulti non inferiore alla pensione integrata al minimo pari a € 10.250,00, preso come base l’anno 2029;
- l’importo della pensione è determinato interamente secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale complessivo per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento secondo la tabella A, allegata alla legge 335/1995;

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 2025, stante l’esiguità, per la maggior parte, dell’importo pensionistico liquidato, sarà indispensabile il versamento nella quota modulare della pensione di vecchiaia che prevede la possibilità di versare, in via volontaria ed eventuale, un’ulteriore contribuzione dall’1% al 20% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale pari a € 130.000,00 annui.