OBBLIGO VACCINALE PER I SANITARI. IL TAR LOMBARDO INTERROGA LA CONSULTA E SOSPENDE IL GIUDIZIO
Redazione, 18 febbraio 2022.
Il tribunale regionale, intanto ha ritenuto che "deve dunque essere accolta la richiesta della ricorrente e che per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere parzialmente sospeso, nella parte in cui non limita la sospensione della ricorrente dall’esercizio della professione di psicologa alle prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, con conseguente annotazione di tale limitazione della sospensione nell’Albo professionale degli Psicologi.
L'udienza sul merito del ricorso sarà fissata rispetto "all'esito della decisione della Corte Costituzionale".
Pare che il vento stia prendendo una nuova direzione.