MUTUI. CI FANNO PAGARE GLI INTERESSI PER UN TEMPO CHE NON E' TRASCORSO

Giannina Puddu, 12 luglio 2024.

Il canale televisivo CANALE ITALIA è tornato, con un secondo capitolo, grazie all'organizzazione della nuova Associazione ARIL e del suo Presidente Giuseppe Spinelli, sull'analisi della complessa, articolata e lunga sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 29 maggio 2024, n° 15130.

Stavolta, ospiti del conduttore Massimo Martire e di Giuseppe Spinelli, il prof. Nicola De Luca, docente ordinario di Diritto Commerciale presso l'Università Luigi Vanvitelli di Napoli,  con specializzazione in Diritto delle Società, dell'Impresa e dei Contratti Bancari e il dottor Alessandro Govoni, Perito specializzato in anatocismo e usura bancaria – CTU tribunale Cremona (fino al 2019 ). 

Come correttamente osservato, la sentenza in questione è, insolitamente, lunga per lo stile che è tipico della Corte e, da questa caratteristica inusuale, traspare un certo disagio dei giudici a fronte della questione sensibile sollevata dal Presidente del Tribunale di Salerno.

Pertanto, gli spunti di approfondimento del testo sono molteplici e meritevoli di specifiche analisi.

È innovativo, insolito e degno di grande lode il tempo che il conduttore ha scelto di offrire ai cittadini per le domande in diretta su temi così scottanti e di forte impatto sociale.

Complimenti a Massimo Martire!

E' questo il "giornalismo" di cui abbiamo bisogno e che Martire definisce "Televisione di Servizio".

Giuseppe Spinelli ha coinvolto per primo il prof. De Luca, dopo aver ricordato che la corte si è espressa a fronte di esplicita richiesta del Presidente del Tribunale di Salerno, in relazione al requisito di "trasparenza bancaria" chiamato in causa da una signora che, a fronte della dichiarata "non trasparenza" del suo contratto di mutuo ne aveva chiesto la nullità totale o parziale.

De Luca ha posto al centro la modalità di "formazione degli interessi" spiegando che, in teoria, in Italia abbiamo a disposizione il metodo di calcolo "alla francese" ed il metodo di calcolo "all'italiana" con quest'ultimo, ormai, non applicato da molti anni.

De Luca ha spiegato che le banche italiane si sono tutte adeguate al sistema di calcolo alla francese perché ne ricavano un montante interessi  decisamente superiore a quello che avrebbero dal sistema italiano.

Da questo punto di vista, questa scelta comune a tutte le banche italiane si può definire, ha detto De Luca, come una "condizione di cartello" e su questa, le Autority potrebbero, volendo, sollevare corpose obiezioni.

Per contro, è ovvio desumere che in quanto più conveniente per loro sia meno conveniente per noi che dobbiamo subire questa condizione come unica disponibile sul mercato del credito italiano.

Concentrando l'attenzione sul piano di ammortamento alla francese, in quanto unico accessibile in Italia, il prof. De Luca ha spiegato che nelle prime rate di rimborso di un mutuo, con ammortamento alla francese, la quota più rilevante è quella per interessi e questa quota rilevante dura per tutti i primi anni del mutuo così da "saldare" alla banca, innazitutto, la componente interessi, calcolata su tutta la durata del mutuo prevista dal contratto (15, 20, 30 anni...). 

La quota residua e marginale delle rate è la componente capitale che tende a crescere nel tempo fino ad esaurirsi alla scadenza del periodo contrattuale.

Ma, usando un'immagine di grande efficacia, De Luca ha messo in evidenza il fatto che le banche italiane, tutte d'amore e d'accordo, si fanno pagare, in via anticipata, tutti gli interessi dell'intero periodo di durata contrattuale come se il periodo fosse già trascorso e dando per scontato che trascorrerà.

E confermano lo stesso calcolo anche nel caso di estinzione anticipata per qualunque causa.

Per rendere chiara la percezione di questa prassi bancaria, De Luca ha usato l'immagine dell'albero di pesco facendo osservare che, da questo, solo le banche riescono a raccogliere frutti mentre l'albero è ancora e solo in fiore!

Nella comune realtà, i frutti si raccolgono da qualunque albero solo dopo che i fiori si siano trasformati - nel tempo - fino a divenire frutti maturi. 

A questo particolare aspetto mi ero dedicata molti anni fa, coinvolgendo anche un'amica docente di matematica finanziaria a Milano.

Le avevo fatto rilevare proprio questo aspetto sensibile, ovvero che, i piani di ammortamento dei mutui determinano, periodo per periodo, il valore del "capitale residuo" solo in linea teorica e nella condizione di massimo favore per la banca.

Pertanto, in qualunque caso di "estinzione anticipata" del contratto di mutuo, il calcolo del "capitale residuo" deve essere rifatto sulla base dell'effettiva e determinante variabile "tempo".  

Quindi, ferma la variabile capitale e la variabile interessi, una nuova variabile temporale che tenga conto dell'effettivo periodo di godimento del capitale erogato dalla banca, da parte del mutuatario.

Quando le banche ci inviano il riepilogo sintetico di fine anno relativo al nostro contratto di mutuo, espongono anche la voce "capitale residuo" che è la misura attualizzata del nostro debito in conto capitale verso la banca.

Se volessimo chiudere il mutuo a quella data, dovremmo versare alla banca quell'importo a saldo del nostro debito, calcolato quale "capitale residuo" oltre oneri a vario titolo  che applicano con estrema facilità.

Questo significa che, se per esempio il nostro mutuo avesse una durata contrattuale pari a 20 anni e, al decimo anno avessimo modo di chiudere il contratto saldando la banca, noi dovremmo riconoscerle il "capitale residuo" maturato sui dati calcolati sulle rate e compresi gli interessi per un periodo pari a 20 anni, mentre noi avremmo avuto la disponibilità dei soldi della banca per soli 10 anni!

Aveva scritto De Luca nella sua monografia "Non si può raccogliere frutta da un albero in fiore  (a proposito del tempo per esigere  gli interessi nel mutuo)", pubblicata nel febbraio 2024 su IL FORO ITALIANO: 

Non è chiaro però come l’ordinamento supplisca all’assenza di una previsione sul tempo in cui gli interessi possono essere pretesi dal mutuante. 

E, De Luca conclude che dato che un rapporto mutuatizio è già corrente e su di esso si innestano i pagamenti, le somme versate dal mutuatario a titolo di interessi non ancora sorti dovranno imputarsi a restituzione del capitale. Il che rileva sotto due profili: anzitutto, se ne deve tenere conto per computare la base su cui sorgono gli interessi; in secondo luogo, trattandosi di una restituzione anticipata del capitale non pattuita, troverà applicazione anche l’art. 1185, comma 2, c.c., in materia di interusurium, e pertanto, pur non potendosi ripetere il pagamento anticipato, si potrà però agire per l’ingiustificato arricchimento del creditore, e cioè per il vantaggio della liquidità tratto sulle somme anticipate.

Presa la parola per gli aspetti tecnici, il dottor Alessandro Govoni è partito dal quesito posto alla Corte dal Presidente del Tribunale di Salerno: Il piano di ammortamento alla francese determina o non determina l' "indeterminatezza" del tasso applicato?

La risposta della Corte, ha riferito Govoni, è nel capitolo conclusivo della sentenza, cosiddetto PQM, e la risposta a questo quesito sibillino è un categorico NO.

Ad una superficiale e strumentale lettura della Sentenza, espressa in 30 pagine (!), il parere contrario della Corte può equivalere ad una pietra tombale su tutta la questione aperta.

E, questo, ha continuato Govoni è quanto hanno voluto far apparire i "giornali nazionali specializzati", così come i siti sedicenti esperti nella materia bancaria, offrendo, di fatto, una narrazione manipolata e scorretta del testo.

In questo atteggiamento, Govoni e non solo, ha ravvisato una "colpa" grave per aver cercato di depistare i lettori, volendoli privare dell'opportunità di far valere i loro diritti, invece, enunciati nel testo della sentenza.

Il valore della sentenza è in tutto il suo articolato ragionamento e non certo in una sola frase estrapolata con intento manipolatorio.

Per dimostrare il suo assunto, Govoni ha citato la pagina 23 della sentenza della massima Corte, la quale, pur negando che il piano di ammortamento alla francese sia causa di "indeterminatezza" ha rilevato, al contempo che sia causa di "nullità testuale" in quanto viola il comma 4 dell'articolo 117 del T.U.B., giacchè omette di indicare il costo aggiuntivo derivante dal fatto che è stato applicato il metodo di calcolo del regime composto nella formula rata. 

Govoni ha rilevato quanto tale affermazione della Corte sia importantissima, per aver rilevato l'illegittimità implicita che determina, in via definitiva per tutti i Tribunali italiani, l'applicazione di una sanzione a carico delle banche mutuanti.

E, la sanzione che la Corte ha indicato è tutt'altro che simbolica, prescrivendo che sia ordinato il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso sostitutivo.

Tasso sostitutivo che, dalla Delibera CICR del 2003, è il tasso BOT che, tra l'altro, nel periodo dal 2014 al 2022 era stato negativo.

Fatto tale ricalcolo, ha concluso Govoni, al mutuatario dovrà essere restituita dalla banca mutuante, la sommatoria degli interessi pagati oltre la soglia del tasso sostitutivo di periodo.

Ipotizzando che il mutuatario abbia corrisposto un montante interessi calcolato su un tasso medio del 4%, a fronte di un tasso medio positivo, stesso periodo dei BOT per esempio pari all'1%, la banca dovrà restituire il valore assoluto corrispondente al 3%.

Alcuni giudici si spingono oltre, ordinando che a questo valore si sommi la quota calcolata sulla negatività del tasso BOT e se questa fosse stata pari allo 0,5%, il controvalore oggetto di restituzione sarebbe pari al 3,5%, ovvero quasi tutto il montante interessi pagato.

CANALE ITALIA, con il supporto organizzativo dell'Associazione ARIL, dedicherà ulteriori approfondimenti alla stessa Sentenza in quanto ha aperto un nuovo scenario nella relazione tra mutuatari e banche mutuanti.

Ifanews.it non riceve fondi pubblici. Non fa raccolta pubblicitaria. Non obbliga i lettori a pagare un abbonamento.

Se volete sostenermi e aiutarmi in questo mio lavoro di utilità pubblica, potete fare una vostra libera donazione a:

Giannina Puddu, IBAN: IT80K0357601601010002641534