L’UTILITA’ DELLA NOVELLA LEGISLATIVA
Trento, 12 dicembre 2024. Di Paolo Rosa, avvocato.
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Con ordinanza interlocutoria n. 13229/2024 del 14.05.2024, la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione rimetteva la causa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in ordine all’interpretazione dell’art. 13 del legge 1338/1962 che prevede, al primo comma, che “il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione […], può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire […] una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”, previo versamento all’INPS della “corrispondente riserva matematica” di cui al secondo comma, e soggiunge, al quinto comma, che “il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno”.
Sulla questione della prescrittibilità o meno della relativa azione, vi sono state numerosissime pronunce della Suprema Corte di Cassazione, tutte analiticamente citate nella sentenza interlocutoria 13229/2024 che ha rimesso la questione alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazioni alle Sezioni Unite.
Questa volta ci ha pensato il legislatore il quale, con il disegno di legge n. 1264, approvato l’11 dicembre 2024, definitivamente, dal Senato della Repubblica, all’art. 30 ha statuito che:
“Art. 30.
(Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610)
1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
« Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma ».
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
La novella legislativa, quanto mai opportuna, scongiura il rischio di rendere potenzialmente definitivo il danno inferto al lavoratore dall’omissione contributiva, laddove – come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale – la norma in questione è chiamata ad assicurare un trattamento di favore ai lavoratori i quali, per effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e dell’impossibilità del loro tardivo pagamento per intervenuta prescrizione, siano stati privati della pensione (cfr. Corte Cost. n. 568/1989 e 26/1984), manifestando la sua precipua utilità proprio nei casi in cui le omissioni contributive vengono fatte risalite a periodi assai lontani nel tempo, che possono attingere, ed anche oltrepassare, mezzo secolo, e vengono denunciate a distanza di molti anni nei confronti di datori di lavoro deceduti o di ditte scomparse.