LO STATO DELL'ARTE

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Trento, 21 ottobre 2024. Di Paolo Rosa, avvocato.

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Cassa Forense non ha ancora pubblicato il Bilancio preventivo del 2024, il Bilancio tecnico al 31 dicembre 2023, mentre ha pubblicato il nuovo Regolamento della previdenza, che andrà in vigore dal 1° gennaio 2025, ma si sussurra che il 25 ottobre p.v. vada in discussione, oltre all’assestato, anche il Bilancio preventivo 2025 e, soprattutto, la nomina del CdA delle due SICAV e SICAF.

Ho già trattato il tema su questa Rivista il 25 marzo 2024: «La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha aperto una procedura per l'affidamento del servizio di amministrazione e gestione di un OICR alternativo italiano (FIA italiano) aperto nella forma di società di investimento a capitale variabile in gestione esterna riservata e multicomparto (SICAV) e di un OICR alternativo italiano (FIA italiano) chiuso nella forma di società di investimento a capitale fisso in gestione esterna riservata e multi-comparto (SICAF)». (Fonte: MEFOP)

«Per le SICAV e SICAF, non ancora costitute all'atto di presentazione dell'istanza, i soci promotori, ricevuta l'autorizzazione, procedono alla loro costituzione entro i successivi 30 giorni e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia; trasmettono, inoltre, la documentazione attestante le verifiche effettuate in merito ai requisiti degli esponenti aziendali.

La Banca d'Italia, verificate la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, iscrive l'intermediario nell'apposito albo e comunica il codice identificativo.

La mancata costituzione della società o il mancato versamento del capitale  iniziale sottoscritto entro il previsto termine di 30 giorni comportano la decadenza dell'autorizzazione.

Una volta iscritto all'albo, l'intermediario viene assegnato all'unità della Banca d'Italia responsabile della supervisione secondo i criteri organizzativi pubblicati sul sito ed è sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia per i profili di contenimento del rischio, stabilità e sana e prudente gestione, e della Consob per la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti».(Fonte Banca d'Italia).

Per i requisiti di professionalità soccorre il regolamento della CONSOB che qui trascrivo:
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV (Adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto dell'11 novembre 1998, n. 468)
Art. 1
(Requisiti di professionalità degli esponenti di SIM società di gestione del risparmio e SICAV)
1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"), delle società di gestione del risparmio (di seguito "SGR") e delle società di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SIM, della SGR o della SICAV;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale».

In conformità alle disposizioni del vigente codice della trasparenza, andrebbe anche aggiornato l’elenco degli advisory board.