Lo Stato “canaglia” paga bene solo i suoi “sicari”
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Quando un ministro della Repubblica usa l`appellativo “disonesto” (ma avrebbe potuto anche utilizzare “canaglia”) rivolto al proprio Paese, c`è veramente da stare poco allegri.
E` successo giusto la settimana scorsa, ad opera del Ministro dello Sviluppo, dott. Corrado Passera, quando ha ammesso che il mancato pagamento ai fornitori da parte della PA per la cifra “monstre” di oltre 100 miliardi di euro (che cresce di quasi 4 miliardi al mese) “sfiora la disonestà”.
Ma l`atteggiamento “canaglia” si ritrova anche nel divieto imposto ai fornitori di compensare i crediti vantati verso lo Stato, con i debiti erariali. E non solo, perchè pur essendo io impresa o privato, nell`impossibilità oggettiva di adempiere ai miei obblighi fiscali per colpa della PA che ha usufruito delle mie prestazioni e/o consegna merce senza pagare il pattuito, mi manda pure a casa i suoi “sgherri” o “sicari”, autorizzati a riscuotere con sanzioni, more ed aggi i mancati pagamenti erariali e contributivi, con la minaccia di azioni esecutive su tutti i miei beni.
Questo sarebbe già abbastanza per invocare il diritto naturale alla resistenza fiscale, ma con l`art. 8 del decreto legge sulle semplificazioni fiscali proposto da questo governo, arriviamo quasi a fomentare una rivolta bella buona.
Ma che cosa conterrà mai questo articolo 8? (in calce trovate l`articolo)
Contiene la possibilità per la sola Agenzia delle Entrate (circostanza invece negata a tutte le altre amministrazioni pubbliche) di assumere fino a 175 nuovi dirigenti per concorso e da subito di promuovere a tempo determinato allo stesso incarico dirigenziale i suoi funzionari in servizio ai quali sarà data la maggiorazione di stipendio prevista. Senza dimenticare che nel 2010 e 2011 la stessa AE ha assunto altri 2.300 funzionari per un costo di oltre 90 milioni di euro ed ha proceduto ad assegnare promozioni e scatti di carriera a circa 2.000 dipendenti per un costo ulteriore di circa 10 milioni di euro all`anno.
Come ci ricorda la collega Fosca Bincher in una sua inchiesta sulla vicenda, le assunzioni di cui sopra potevano essere fatte anche ricorrendo alla mobilità prevista per i pubblici dipendenti in esubero in altre amministrazioni.
Ma la beffa per i contribuenti-fornitori di cui sopra, non è finita. Perchè la Bincher scopre nella relazione tecnica che accompagna l`articolo 8, che la copertura finanziaria potrebbe essere assicurata per almeno 8 milioni di euro dalla riforma (in senso peggiorativo per le aziende) sulle compensazioni automatiche dei crediti Iva, che a partire dal 1° aprile prossimo saranno possibili solo sotto i 5 mila euro e non più fino a 10 mila euro come adesso.
Un salasso ulteriore alle imprese che consente ad uno Stato “canaglia” di aumentare ancora di più lo stipendio ai suoi fedelissimi e capacissimi “sicari”.
autore: Antonio Mazzone
comma 24, art. 8
Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all`esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalita` operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficacia attuazione delle misure di contrasto all`evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l`Agenzia delle entrate e` autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalita` di cui all`articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell`articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell`espletamento di dette procedure l`Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi gia` affidati, potra` attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e` fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l`articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui e` conferito l`incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell`assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l`Agenzia delle Entrate non potra` attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall`articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall`attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell`Agenzia.