Lo “scoiattolo” di Villa Ada e l`incubo Albo dei Cfi
Oggi, complice la splendida giornata primaverile, avevo deciso di concedermi una siesta davvero rilassante. Dopo una lauta colazione servita dal mitico barman Sergio dello “chalet” Lo Scoiattolo - unico nel suo genere e magnifico esempio di intuizione imprenditoriale e pazienza burocratica, dei fratelli Alessandro e Stefano - all`interno del parco di Villa Ada - tra i più belli della Capitale - disteso sui prati a contemplare una coppia di “chipmunks” che correva su e giù per gli alberi, la telefonata di un caro amico napoletano ha interrotto, involontariamente, questo idillio.
Il tono del mio interlocutore era al contempo frenetico ed entusiastico: “Antonio, ma come fai a dormire, non hai letto l`articolo pubblicato sul tuo giornale, che annuncia la partenza a giorni dell`Albo dei CFI?” Sono rimasto in silenzio per almeno una decina di secondi – non per l`emozione della notizia, ma per i riflessi ancora decisamente rallentati dal piacevole ozio – allorquando il mio amico, nell`intenzione di spronarmi, pronuncia:” Guarda che lo ha detto il Presidente di Nafop, Cesare Armellini, al forum ETF”. Solo a questo punto, ho trovato la forza di rispondergli: “ Gigi, quello che mi dici è una “non-notizia”. “ Perchè dici questo, Antonio? “ continua Gigi. “Perchè non conosci, o hai dimenticato, la storia” ,ribatto io.
E la storia, ho voglia di raccontarla anche a Voi, cari lettori di Ifanews.
Correva l`anno 1996, quando in Italia viene recepita una direttiva comunitaria del 1993, il cosiddetto “decreto Eurosim”, che stabilisce, tra le altre cose, che l`attività di consulenza finanziaria non è più riservata ma libera, essendo considerata un servizio accessorio, ed esercitabile da chiunque. E` invece il 1998, quando si comincia a parlare seriamente della professione di consulente finanziario indipendente pagato dal cliente solo a parcella, grazie a due personaggi: Stefano Masullo, fondatore di Assoconsulenza e Paolo Tommasini, ideatore di AssoCpa, nonché padre del Trading Multiframe.
Conosco Paolo nel 2000 e grazie a lui mi appassiono alla figura del consulente di investimento professionista. Ed iniziamo i primi road-shows, informativi e formativi, in giro per l`Italia.
A settembre del 2001 nasce il marchio “Consultique” per l`intuizione dell`imprenditore veneto, Cesare Armellini, fondatore e proprietario della società di consulenza finanziaria Armellini Consulting Srl.
La prima svolta, avviene pochi mesi dopo (grazie anche ad una continua e martellante serie di richieste di chiarimento) ad opera della Consob con la comunicazione n. DIN/1083623 del 7 novembre 2001, che definisce in modo chiaro l`attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, permettendone l`esercizio anche al promotore finanziario, purchè in assenza di mandato.
La seconda svolta, si ha nell`aprile del 2004 con l`emanazione della direttiva comunitaria CE 39/2004, che riporta l`attività di consulenza su strumenti finanziari tra le attività riservate alle sole imprese di investimento, prevedendo però che l`impresa di investimento possa essere anche una persona fisica (quindi nascita della figura dell`”indipendent adviser”) in presenza di determinate condizioni, precludendola invece al “tied-agent” o agente collegato (promotore finanziario).
A questo punto, entra in scena, Giannina Puddu, che dopo una ventennale esperienza nel mondo della promozione finanziaria, diventandone una delle donne manager più importanti ed influenti del settore, alla stregua di San Paolo sulla via di Damasco, viene letteralmente “fulminata” dalla consulenza finanziaria indipendente e fonda la società Free & Partners Srl.
Ma è con l`emanazione del D.Lgs n. 164 del 17/09/2007, soprannominato decreto Mifid, che trova attuazione nel nostro ordinamento, la direttiva CE 39/2004. Con un forte limite però: la consulenza finanziaria potrà essere esercita solo dai soggetti abilitati Banche e SIM (art.18), anche se non preclusa alle sole persone fisiche (art. 18-bis) in possesso di determinati requisiti. Restano fuori le società di capitali, Spa ed Srl.
E chi si attendeva una risposta forte, decisa e battagliera dell`ideatore del network Consultique, che proprio a settembre del 2007, festeggiava i 6 anni di attività con circa una cinquantina di associati, tra studi professionali, persone fisiche e società, rimarrà deluso.
Perchè, nonostante sul sito istituzionale, si continuava a ribadire con forza che Consultique fosse indipendente e non legata ad alcuna istituzione finanziaria (banca, SIM o compagnia d’assicurazione), il buon Cesare in realtà stava pianificando con cura di saltare al di là del fosso, ed infatti la sua creatura, la Armelling Consulting Srl, diventa a febbraio del 2008 Consultique Sim Spa e inoltra domanda di ammissione all`albo Consob delle Sim, ottenendola sul finire dello stesso anno.
Se invece avesse creduto un po` di più nella possibilità che anche le società di capitali, non Sim, potessero essere ammesse e conservare il requisito dell`indipendenza (che non hanno le Sim), non avrebbe lasciato da sola, Giannina Puddu, a combattere una battaglia fondamentale.
Che l`obiettivo, allora, fosse altrove? Forse quello di ottenere dalla Consob (come poi realmente avvenuto e leggasi in proposito l`esito della prima consultazione pubblica sul regolamento di attuazione dell`art. 18-bis del Tuf nel giugno del 2008) l`assenso alla possibilità da parte del CFI di “delegare”, in determinate aree di analisi o per determinati portafogli di investimento, altri consulenti o comunque altri soggetti – Consultique Sim ?- per poter soddisfare richieste provenienti dalla propria clientela. Del resto, l`altra creatura del buon Cesare Armellini, l`associazione dei fee only planner – Nafop – ha ad esempio delegato in outsourcing l`incarico di trattamento dei dati personali degli associati, proprio a Consultique Sim Spa.
Ma Giannina Puddu non si è mai persa d`animo e, con la forza di chi crede in ciò che afferma, è riuscita nella titanica impresa, mediante una efficacissima attività di lobbing, a far approvare la legge n. 69 del 18/06/2009 che inserisce nel TUF l’art. 18-ter (Società di consulenza finanziaria) il quale, al comma 1, prevede la possibilità “per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti”.
Ed il caro Cesare pur continuando negli anni a vaticinare l`imminente partenza dell`albo dei Cfi, salvo poi registrare l`ennesimo rinvio con relativa proroga dello status quo, a febbraio del 2012, tira fuori il “colpo di genio”: al posto dell`albo, un pubblico registro di consulenti finanziari indipendenti, composto da soggetti che si autocertificano il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, ovvero l`esonero dalla prova valutativa (ma con la possibilità che Nafop controlli le dichiarazioni),che versano una quota di 300 euro cadauno, trovando così le risorse finanziarie per avviare gli esami di ammissione di coloro che non hanno maturato i requisiti per esserne esonerati. Il che significa metter mano ad una lunga e profonda revisione normativa dagli esiti quanto mai incerti.
Avrebbe fatto meglio, a mio avviso, ad appoggiare la più semplice, ma efficace proposta di modifica (in grassetto) all’ art. 3. del Dlgs 17/09/2007, n. 164 nella parte in cui si dice:
2 E` istituito l`albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 5, provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze sentite la Banca d`Italia e la Consob,entro e non oltre il 30.06.2012
Emendamento ideato e proposto da Giannina Puddu e realmente presentato dai Senatori Marilena Adamo, Maurizio Saia ed altri firmatari, con la motivazione principale (redatta, ancora, da Giannina Puddu) che: “ Senza l’operatività dell’ Albo (possibile solo sotto l’egida dell’Organismo):
il consulente è bloccato nell’esercizio della sua professione, il risparmiatore è esposto al rischio del “sedicente” consulente finanziario.
Urge, dunque, l’intervento del MEF alla cui competenza regolamentare è rimessa l’emanazione di due decreti: uno sui requisiti di indipendenza e patrimoniali delle società di consulenza finanziaria, l’altro sui requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali ai sensi dell’art. 18 ter, commi 1 e 2, Tuf; l’altro di nomina dei membri dell’Organismo, in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 19, comma 14, d.lgs. n. 164/2007 (decreto di recepimento della Mifid).
L’emendamento pur ritenuto ammissibile dalla competente commissione parlamentare, non è stato compreso nel maxiemendamento.
Per Giannina Puddu, l’esito è “normale”, “prevedibile” perché sapeva già, che anche in questo caso, come per il 18.ter per il quale aveva lavorato 2 anni (!!!), non sarebbe bastato un primo intervento ma dovranno seguirne altri, fino alla determinazione dell’avvio dell’Albo dei CFI perché, come mi ha confidato recentemente Giannina Puddu, finché l’Albo non parte l’incubo è nelle notti dei risparmiatori più che dei Consulenti Finanziari Indipendenti...
di Antonio Mazzone
L`articolo rappresenta il giudizio personale dell`autore e non necessariamente quello di Ifanews