L’IMPRESCRITTIBILITA’ DEL DIRITTO DI CHIEDERE LA RENDITA VITALIZIA DI CUI AL COMMA SETTIMO DELL’ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338/1962

L’IMPRESCRITTIBILITA’ DEL DIRITTO DI CHIEDERE LA RENDITA VITALIZIA DI CUI AL COMMA SETTIMO DELL’ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338/1962

Trento, 27 febbraio2025. Di Paolo Rosa, avvocato

Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la legge 13.12.2024, n. 203 che all’art. 30 aggiunge il comma settimo all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, il quale dispone che: “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà di cui al primo comma e al quinto comma, fermo restando l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.

Conseguentemente dal 12 gennaio 2025 il legislatore ha introdotto un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.

Il legislatore è venuto così a colmare una lacuna che privava il lavoratore della tutela previdenziale nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non avesse versato i contributi previdenziali e tale versamento fosse prescritto per il decorrere del tempo.

Ricordo che il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, è variato nel corso del tempo: infatti, dagli originari cinque anni stabiliti nel 1935, si è passati ai dieci anni nel 1969 per tornare nuovamente ai cinque anni con la legge 335/1995.

Per Cassa Forense il termine di prescrizione è decennale.

«Per quanto riguarda il diritto alla costituzione della rendita vitalizia di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la soggezione dello stesso diritto alla prescrizione “si ricava dalla medesima legge n. 1338-62, il cui art. 13, 1° comma, stabilisce un termine iniziale per l'esercizio da parte del datore di lavoro del diritto di costituire la rendita vitalizia fissandolo nel momento in cui sia sopravvenuta la prescrizione dei versamenti contributivi” e che “il 5° comma del medesimo art. 13 che attribuisce al lavoratore il diritto di “sostituirsi al datore di lavoro” per costituire, a suo diretto favore, la rendita vitalizia, impone anche al lavoratore quel medesimo termine iniziale di esercitabilità del diritto”.

Muovendo da tale prospettiva, la medesima Corte ha statuito come “quel medesimo diritto di costituire la rendita vitalizia (di cui sono titolari il datore di lavoro e, in sua sostituzione, il lavoratore) sia soggetto ai principi generali della prescrizione ed in particolare a quello per cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, sancito dall'art. 2935 cod. civ.” e anche che “quello alla costituzione della rendita vitalizia è un diritto potestativo, cui fa riscontro in capo all'INPS lo specifico obbligo di ricevere la somma occorrente per la rendita vitalizia; ne consegue che, sull'altro versante, deve sussistere il diritto (di natura chiaramente potestativa) di ottenere con l’accantonamento della c.d. riserva matematica la costituzione della detta rendita, e che, se sussiste un diritto, questo è soggetto al regime normale della prescrizione”(cfr. Corte di Cassazione 15 dicembre 1987, n. 9270; Corte di Cassazione 4 dicembre 1984, n. 6361; Corte di Cassazione 29 dicembre 1999, n. 14680; Corte di Cassazione 13 marzo 2003, n. 3756).

In particolare, con la sentenza n. 983 del 20 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha rilevato che “il principio di certezza del diritto impone di considerare che sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore […] possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituita la rendita di cui alla L. n. 1338/1962, art.13, per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale”. Inoltre, “per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, anch'essa decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Inps per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione”.

Tale sentenza e il relativo principio sono richiamati altresì dalla pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 settembre 2017, n. 21302, nonché dall’ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27683, della medesima Corte, la quale ha affermato che: “l'esigenza di certezza del diritto impone di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale il lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all’art. 13 della legge nr. 1338 del 1962 per i contributi omessi e tale termine non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale […].

A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Istituto previdenziale, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (così Cass. n. 983 del 2016 conf. a Cass. n. 3756 del 2003, richiamate da Cass., sez.un., n. 21302 cit.)”». (Fonte: Circolare INPS n. 48/2025 del 24.02.2025)

Con la novella legislativa il diritto di chiedere la rendita vitalizia è diventato imprescrittibile e occorrerà accertare l’omissione contributiva da parte del datore di lavoro e l’intervenuta prescrizione.

Gli adempimenti amministrativi sono i seguenti:

«A seguito della modifica dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, relativamente ai contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti, possono, quindi, verificarsi le seguenti possibilità:

a) richiesta all’INPS, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione (primo comma);

b) omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione (comma quinto);

c) richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico – una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) – non soggetta a prescrizione (comma settimo).

Nell’esaminare le richieste di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, le Strutture territoriali devono preliminarmente verificare che tra la data di prescrizione dei contributi omessi e la data di presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia non siano decorsi più di dieci anni.

Deve essere altresì valutata la sussistenza o meno di circostanze o fatti che abbiano interrotto o sospeso il decorso della prescrizione». (Fonte: Circolare INPS n. 48/2025 del 24.02.2025).