LE VITTIME DI VIOLENZA E GLI STEREOTIPI SULLE DONNE
Torino, 7 luglio 2023. Di Chiara Zarcone, Avvocato del foro di Torino, giurista, già Cultore della materia Diritto Penale presso l’ Università degli studi di Torino.
"Stereotypes are fast and easy, but they are lies, and the truth takes its time", gli stereotipi sono semplici ed immediati ma sono bugie, la verità necessità di tempo, ci insegnava Deb Caletti in The Nature of Jade (Simon Pulse, 2007).
Sarebbe superfluo e ridondante parlare di femminili e di come sia inaccettabile l'uso sovrabbondante che ne viene fatto nella vita di ogni giorno ed (ahimè) in qualsiasi ambito della moderna società ma, è ben più grave, il fatto che alcuni giudici vi facciano apertamente riferimento nelle motivazioni di alcune sentenze.
Già con la pronuncia n. 5671/1627 del 27 maggio 2021 la Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per la violazione dell’art. 8 della CEDU, non avendo tutelato l’immagine, la privacy e la dignità di una donna che aveva denunciato di essere stata violentata da sette uomini (usiamo questo caso come emblematico tra tanti).
Nella Sentenza in questione (che peraltro aveva assolto tutti gli imputati) è stato utilizzato, a parere dei Giudici della Corte, un “linguaggio colpevolizzante e moraleggiante che scoraggia la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario” per la “vittimizzazione secondaria cui le espone”.
Il richiamato art. 8 della Convenzione delinea il dovere dello Stato di proteggere “le presunte vittime di violenza di genere” anche nella loro “immagine, dignità e privacy”, che si traduce in una corrispondente limitazione della “capacità dei giudici di esprimersi liberamente nelle loro decisioni”.
La violazione di questo principio è stata ravvisata nelle motivazioni della Sentenza d'appello e in particolare in “diversi passaggi della sentenza che si riferivano alla vita personale e intima della ricorrente” e che non avevano alcuna rilevanza ai fini della valutazione della credibilità della donna.
I riferimenti “alla lingerie rossa “mostrata” dalla ricorrente durante la serata, così come i commenti riguardanti la bisessualità della donna, le relazioni romantiche e le relazioni sessuali occasionali prima degli eventi "sono privi di alcuna giustificazione e umanamente inaccettabili".
Ma vi è di più. Nelle motivazioni della Sentenza sono riportate “le considerazioni relative all’ atteggiamento ambivalente della ricorrente nei confronti del sesso”, considerazioni che peraltro vengono spinte all'estremo limite, limite segnato dall'apostrofare la vita della donna come "non lineare"!
Ma le motivazione di qualsivoglia pronuncia giudiziaria non dovrebbero essere prive di qualsiasi valutazione offensiva o poco lusinghiera per l’imputato!?!?!?SI!!! (parere n. 11 del 2008 del Consiglio consultivo dei giudici europei).
Secondo la Corte EDU “il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d'appello trasmettono i pregiudizi sul ruolo delle donne che esistono nella società italiana e sono suscettibili di impedire l'effettiva protezione dei diritti delle vittime di violenza di genere” pur in presenza di “un quadro legislativo soddisfacente".
Ciò a dimostrazione del fatto che seppure esiste un sistema (abbastanza) perfetto di tutela dei diritti delle vittime di violenza non bisogna dimenticare che tale sistema è amministrato da esseri umani, vittime più o meno incolpevoli, di stereotipi.
Tale forma mentis non solo consente ma addirittura giustifica la violenza e, se ciò non fosse già abbastanza grave, tale situazione si ripropone come abbiamo visto nelle pronunce delle autorità giudiziarie determinando, come distorta conseguenza, l'assoluta sfiducia nella giustizia penale da parte delle vittime (motivo per il quale moltissime vittime di violenza non denunciano e addirittura si sentono colpevoli per la violenza subita).
Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne aveva già posto l'attenzione su questa tematica nel 2017 evidenziando “radicati stereotipi relativi a ruoli e responsabilità di donne ed uomini nella famiglia e nella società, che perpetuano i ruoli tradizionali delle donne come madri e casalinghe, minacciando lo status sociale delle donne e le loro possibilità di istruzione e carriera”.
Veniva dunque richiesta una forte presa di posizione da parte dello Stato contro la violenza di genere e un oculato intervento politico volto a promuovere una cultura libera da pregiudizi, così da rendere efficace la tutela delle donne vittime di violenza.
Come considerazione personale che va al di là delle Sentenze citate possiamo dire che il tempo che stiamo vivendo, in cui tutto il sapere umano è potenzialmente alla portata di tutti, non può ne accettare ne giustificare il primitivo ragionamento stereotipato che per definizione è un'opinione precostituita ossia, di fatto, una non opinione.
Possiamo esortare tutte le donne vittime di violenza (e diuturnamente di stereotipi) a denunciare e non avere mai paura perché, vittime di stereotipi, lo siamo stati purtroppo un pò tutti e non dovremmo mai dimenticarlo.