LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Trento, 12 dicembre 2024. Di Paolo Rosa, avvocato.
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L’11 dicembre 2024 il Senato ha approvato il disegno di legge d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei Deputati.
Le nuove disposizioni più significative sono le seguenti:
Art. 6.
Il lavoratore che svolte attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Art. 11
L’art. 21, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 15.06.2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 07.10.1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico – produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrate in vigore della presente legge.
Art. 13 - Durata del periodo di prova
All’art. 7, comma 2, del d.lgs. 27.06.2022, n. 104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi”.
Art. 19 – Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne da comunicazione alla sede territoriale dell’INAIL, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intente risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Art. 20
I procedimenti di conciliazione in materia di lavoro possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.
Art. 23 – Dilazione del pagamento dei debiti contributivi
A decorrere dal 01.01.2025 l’INPS e l’INAIL possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge ad essi dovuto, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili secondo modalità da disciplinarsi.
Art. 30 – Modifica alla disciplina della rendita vitalizia di cui all’art. 13 della legge 12.08.1962, n. 1338
All’art. 13 dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: “il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà di cui al primo e quinto comma, fermo restando l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma.
Art. 31 – Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli Organi degli Enti previdenziali di cui al d.lgs. 30.06.1994, n. 509 e al d.lgs. 10.02.1996, n. 103
Al fine di contenere i costi e consentire la più ampia partecipazione dei componenti, le riunioni degli Organi statutari delle Casse di previdenza dei professionisti, possono svolgersi, anche ordinariamente, mediante videoconferenza, anche soltanto per una parte dei componenti, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali di cui all’art. 73 del d.l. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24.04.2020, n. 27.