LE CASSE DI PREVIDENZA PER GLI INVESTIMENTI NON VOGLIONO IL CODICE DEGLI APPALTI

Trento, 4 marzo 2025. Di Paolo Rosa, avvocato.
Facciamo un breve riassunto della situazione.
L’art. 14, comma 3, del d.l. 06.07.2011, n. 98 conferiva al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il potere di emanare il regolamento per gli investimenti delle Casse di previdenza dei professionisti.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, avviava, con consultazione pubblica, lo schema di decreto.
L’ANAC richiedeva l’applicazione delle norme del codice degli appalti.
Il Consiglio di Stato, con il parere del 23.11.2021, n. 1807, sollecitava l’applicazione del codice degli appalti.
L’iter normativo si interrompeva e il Consiglio di Stato, con parere definitivo n. 1263 dell’11.10.2024, disponeva l’archiviazione dell’affare.
Nelle more interveniva l’art. 1, comma 311, della legge 29.12.2022, n. 197 che fissava per l’adozione del regolamento il termine del 30.06.2023.
Anche questo termine è scaduto inutilmente.
Ma il Governo, evidentemente d’intesa con le Casse di previdenza, in data 13.01.2025, senza consultazione pubblica e senza far conoscere tutti i documenti indicati nel parere del CdS, trasmetteva il nuovo regolamento al Consiglio di Stato per un nuovo parere.
Il Consiglio di Stato, con la delibera n. 117/2025, dando atto che “nel nuovo schema, relativamente alle modalità di gestione indiretta, si prevede ancora che la selezione dei soggetti gestori, ai fini della stipula delle relative convenzioni, debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, senza richiamare la disciplina del codice dei contratti pubblici che, nel frattempo, ha visto l’approvazione del d.lgs. n. 36 del 2023, che ha sostituito integralmente il d.lgs. n. 50 del 2016 e, in sostanza perpetuando l’opzione (per giunta, implicita e non supportata da alcuna motivazione) per la ricomprensione tra i contratti esclusi, ha sospeso il parere, in attesa dei relativi adempimenti istruttori, invitando l’Amministrazione procedente:
- a integrare la relazione illustrativa dando conto delle ragioni per le quali alcune delle osservazioni formulate dalla COVIP non hanno avuto – almeno ad avviso della Commissione - seguito;
- a integrare l’A.I.R. in relazione ai profili ritenuti carenti dal Nucleo di valutazione;
- ad acquisire un parere dell’ANAC in relazione al profilo da ultimo illustrato. 5.2.- Sin d’ora si formulano, in ogni caso, le seguenti osservazioni di drafting:
a) all’articolo 2, lettera f), dopo “uso strumentale” è necessario inserire “e”;
b) all’articolo 4, comma 3 – relativo alle modalità di gestione indiretta – non è chiaro a cosa si riferiscano gli “eventuali contratti che gli Enti stipulano con i soggetti esterni”, posto che la gestione indiretta si affida (e necessariamente) alle “convenzioni”, di cui al comma 1, lettera b); per tal via, è preferibile espungere il riferimento, ove non giustificato da una specifica ragione; c) all’articolo 7, comma 2, relativo alle operazioni di acquisto e di vendita immobiliare, appare opportuno espungere interamente il secondo periodo (“I piani di cui al primo periodo sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociale, previa verifica della loro compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”).
In effetti, per un verso, è (bensì necessario, ma anche) sufficiente il richiamo – relativamente alla elaborazione dei piani di investimento triennali – alla “tempistica” ed alle “modalità” previste dal decreto del Ministro delle finanze del 10 novembre 2023; per altro verso, il meccanismo di “approvazione” dei piani (con decreto del Ministro delle finanze) esula dalla specifica materia disciplinata, essendo espressamente regolato dal comma 2 del ridetto decreto ministeriale (che, tra l’altro, non parla di “approvazione” dei piani, ma solo della “verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica”, che ne condiziona l’inefficacia);
d) l’articolo 9, comma 4, per quanto chiaro e corretto (si adegua, in effetti, ai rilievi formulati con il precedente parere interlocutorio, relativamente alla politica di gestione dei conflitti di interessi), può essere meglio formulato evitando inutili ripetizioni: in particolare, l’inciso “mediante l’adozione di un documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse” può essere sostituito con “mediante l’adozione di un apposito documento”;
e) nel Preambolo, al primo ‘visto’, “commi secondo […] e sesto” vanno sostituiti (per conformità stilistica) da “commi 2 […] e 6”;
f) sempre nel Preambolo, al secondo ‘visto’, dopo “articolo 17”, è opportuno inserire “commi 3 e 4” (trattandosi di regolamento ministeriale)”.
Si veda il parere integrale del Consiglio di Stato al seguente link