LE CASSE DI PREVIDENZA E LA CORRETTEZZA DEI SISTEMI DI REMUNERAZIONE

LE CASSE DI PREVIDENZA E LA CORRETTEZZA DEI SISTEMI DI REMUNERAZIONE
Paola Severino

Trento, 3 marzo 2025.  Di Paolo Rosa,  avvocato.

«Da quasi 13 anni le Casse di Previdenza attendono una disciplina omogena in materia di investimenti.

Riprendendo quanto già disposto dall'art.14 comma 3 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, la Legge di Bilancio 2023 ha infatti previsto l’elaborazione – da parte del MEF, di concerto con il Ministero del Lavoro e sentita la COVIP – di un decreto contente norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interessi e di depositario (oltre che di informazione nei confronti degli iscritti nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio).

Viene, inoltre, stabilito che, entro sei mesi dall’adozione di dette norme, le Casse di Previdenza definiscano appositi regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti.

Nonostante il termine per l’emanazione ministeriale fosse fissato per il 30 giugno 2023, il decreto attuativo non ha ancora visto la luce». (Fonte: Michaela Camilleri in Itinerari Previdenziali del 18.6.2024).

A tutt’oggi siamo ancora in attesa.

La Commissione bicamerale di controllo degli enti previdenziali della precedente legislatura, nella sua relazione del 05.10.2022, alla pag. 15, scriveva:
«Le indagini svolte sulla documentazione acquisita hanno evidenziato la necessità di indagini più approfondite volte a valutare:
– l’adeguatezza quantitativa e qualitativa delle strutture organizzative dedicate agli investimenti finanziari e reali;
– – le ragioni della rilevante movimentazione di portafoglio su base annuale all’interno delle medesime asset class;
– – l’efficacia e la correttezza di sistemi di remunerazione che prevedono l’erogazione di rilevanti compensi a esponenti di vertice delle Casse per la partecipazione a comitati consultivi/d’investimento degli OICR(organismi di investimento collettivo del risparmio) oggetto di investimento. Tali schemi schiudono a valutazioni in termini di conflitti di interesse, di indipendenza, di contenuti, tempistiche e attività effettivamente svolte da parte dei rappresentanti degli Enti;
– – i rischi connessi all’aumento, riscontrato in molti casi, dei crediti contributivi nei confronti degli iscritti.

In materia si registrano, pertanto, profili di attenzione sulla correttezza e trasparenza del bilancio, sui criteri di valutazione, sulla mancata iscrizione di adeguati fondi di svalutazione crediti, sui meccanismi di recupero dei crediti stessi e sulla sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni future;
– – l’adeguatezza dei fondi rischi rispetto ai procedimenti legali in corso ed al relativo petitum; – l’adeguatezza delle politiche di investimento, in particolare con riferimento alla consistenza delle attività in portafoglio detenute sotto forma di liquidità, attività immobiliari direttamente o indirettamente detenute e in OICR esteri».
(Fonte: Relazione finale sull’attività della Commissione, approvata nella seduta del 02.10.2022).

Nella corrente legislatura la Commissione bicamerale ha semplicemente riiniziato i lavori.

La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, attraverso apposite strutture interne, sia in forma indiretta, mediante l’affidamento di mandati di gestione ad intermediari finanziari qualificati.

«Anche per il 2023 si conferma che la modalità di gestione preferita dalle Casse è l’investimento diretto, che vale 92,52 miliardi di euro, cioè l’86,44% dei 107,037 miliardi di euro di attivo (in crescita rispetto all’83% del 2022).

Gli investimenti indiretti, attuati tramite mandato di gestione, ammontano a 14,513 di euro, un valore in costante riduzione rispetto agli anni precedenti (nel 2022 era di 17,203 miliardi e nel 2021, 17,399 miliardi).

Poco più della metà degli investimenti diretti (49,126 miliardi di euro, il 53,1%) è impegnato in fondi OICR o FIA (di cui circa 8,1 miliardi in fondi e veicoli dedicati), con un peso in riduzione rispetto agli anni precedenti (55,14% nel 2022 e 57,6% nel 2021). Aumenta l’investimento delle Casse in titoli obbligazionari e azionari, rispettivamente pari a 14,36% e al 5,89% degli investimenti diretti. 

Gli investimenti diretti
I 92,52 miliardi di investimenti diretti, risultano impegnati nelle seguenti asset class: 
a) investimenti immobiliari per il 2,27%; 
b) monetari 7,08%; 
c) obbligazionari 14,37%; 
d) azionari 5,9%; 
e) polizze 0,56%; 
f) OICR che assorbono il 23,94%; 
g) FIA che sono ormai un asset class stabile nei portafogli delle Casse, con il 20,37%; 
h) ETF 4,09%; 
i) altre attività non rientranti nelle precedenti pari al 12,42%; 
i) Fondi e veicoli dedicati 8,78%.» (Fonte: XI Report di Itinerari previdenziali).

Le Casse di previdenza utilizzano anche Fondi Immobiliari, Sicav e Sicaf che dispongono di CdA e Collegi sindacali.

Questa molteplicità di strumenti consente alle Casse di nominare propri rappresentanti e qui si annida quello che io ho chiamato “poltronesofà” perché attraverso questo sistema si acquisiscono “meriti” redditizi non solo durante il mandato, ma anche dopo la conclusione dello stesso.

L’ingente attività nei Fondi di investimento, infatti, da diritto alle Casse, sulla base della documentazione contrattuale inerente ai Fondi di Investimento, di nominare uno o più componenti degli organi consultivi dei Fondi e molto spesso accade che la cessazione del rapporto organico con l’Ente da parte del designato, per intervenuta cessazione della carica o del rapporto lavorativo in Cassa, non comporta la contestuale cessazione dell’incarico se il Fondo fissa una scadenza nel proprio regolamento.

Cosi l’elenco degli Advisory board si allunga di anno in anno con progressione geometrica e le informazioni verso gli iscritti sono alquanto carenti.

Per l’Associazione italiana del private equity e venture capital il codice interno di comportamento prevede che:
Advisory Board 
1. La SGR può decidere di dotarsi di un organo terzo e indipendente (Advisory Board, composto dai rappresentanti degli Investitori e da professionisti esterni alla società) stabilendo la necessità del preventivo parere dello stesso organo (obbligatorio, vincolante o non vincolante a seconda dei casi) all’effettuazione di operazioni di investimento in relazione alle quali si ritiene che vi sia una situazione di potenziale conflitto di interessi.
2. È auspicabile la preventiva individuazione, nella policy sulla gestione dei conflitti di interesse, di limiti qualitativi e/o quantitativi al superamento dei quali si ritiene che una determinata operazione, essendo potenzialmente pregiudizievole per i fondi gestiti: i) non possa essere realizzata, ii) possa essere realizzata solo nel rispetto della specifica procedura prevista (ad es. necessario parere favorevole dei consiglieri indipendenti e dell’Advisory Board).
Per Danea/blog Il “Comitato consultivo” o Advisory Board è un organismo che fornisce pareri di tipo strategico (ma non vincolanti) al management di un’azienda o società.
Non si tratta di un organo ufficiale, quindi non ha alcuna autorità o responsabilità in merito a questioni societarie o legali, ecco perché il suo supporto può essere definito informale
In poche parole lo potremmo definire come una sorta di organismo volontario di consultazione per il reparto manageriale.
Per F2i l’advisory committee è composto da autorevoli esponenti del mondo industriale e finanziario italiano e internazionale, nominati dai core investor.
L’advisory committee esprime il proprio parere in alcuni casi previsti dal regolamento del Fondo, anche a supporto delle politiche di gestione. In talune fattispecie il parere è obbligatorio e vincolante, come nella sostituzione di un key manager e nel superamento di alcuni vincoli concernenti la politica di investimento del Fondo.

Faccio un esempio tanto per capirci: Cassa Forense, nonostante le mie proteste e richieste con accesso agli atti , ha ad oggi  pubblicato solo l’elenco del 2021 e 2022 ma non quello del 2023 e 2024 e ha recentemente avviato due SICAV nominando i relativi CdA e Collegi sindacali nei quali sono stati designati, in evidente conflitto di interesse, a mio giudizio nella proposta che parte dal CdA, il Presidente e amministratori in scadenza di mandato.

«Il venir meno dell’obbligo di astensione vale unicamente a rendere senz’altro, e per definizione, legittimo l’esercizio del potere di voto da parte dell’amministratore interessato, ma non implica affatto che il contenuto del voto, pur legittimamente espresso, debba, per ciò solo, ritenersi anch’esso legittimo, ben potendo, al contrario, risultare viziato, e cioè non solo invalido, ma anche illecito: una valutazione, quella del contenuto del diritto di voto, che tuttavia potrà essere effettuata solo nell’ambito dell’eventuale giudizio di impugnazione della deliberazione». (Giuseppe Ferri, L'astensione dal voto dell'amministratore).

La legge capitali, è vero, ha introdotto importanti innovazioni al regime delle società di investimento a capitale variabile SICAV e a capitale fisso SICAF, semplificando il regime di vigilanza sulle SICAV/SICAF eterogestite di cui all’art. 16 del DDL Capitali perché, nelle eterogestite ,non vi è nello stesso soggetto la coincidenza tra gestore e OICR, sostanzialmente allineandole ai Fondi comuni di investimento.

Non sono richiesti particolari requisiti di professionalità per gli amministratori dei CdA delle eterogestite, né sono soggette al controllo della Banca d’Italia, però si dovrà sempre tener conto che all’inizio le 2 SICAV/SICAF di cassa Forense  avranno una provvista di 4 miliardi di euro.
I due veicoli cosi costituiti, a mio giudizio, richiedevano competenze specifiche per non diventare “poltrone” ben retribuite, per chi abbia cessato la carica!
Poi ci sono le designazioni nei CdA di importanti aziende, nelle quali le Casse investono liquidità. L’elenco è lungo, per esempio F2i, REAM SGR SPA, Garofalo Health Care S.p.A., Banco BPM S.p.A. 
Le Casse si lamentano sempre della numerosità dei controlli a cui sono sottoposte ma, come scrivo spesso inascoltato “vigilantibus iura succurrunt non dormientibus”.

Sindaci, Ministeri vigilanti, Corte dei Conti, Covip, Commissione bicamerale volete dire qualche cosa su questo sistema o va tutto bene?

A conclusione della precedente legislatura, 5 ottobre 2022, proprio la Bicamerale di controllo aveva chiesto approfondimenti che sono rimasti sulla carta.
Io rimango ancorato ad un principio per il quale quando si conclude un ufficio nell’interesse della categoria, si deve tornare al proprio orticello senza poltrone o strapuntini.
Quando si maneggiano denari altrui, è richiesta la massima trasparenza che è il più potente antidoto al malaffare.

«L’informazione è la condizione imprescindibile per essere cittadini e non sudditi: per poter prendere decisioni, di qualunque tipo, occorre essere informati.

E il cittadino, se vuole essere protagonista della vita democratica della propria comunità, deve informarsi e avere la possibilità concreta di farlo: in maniera completa, plurale, semplice, trasparente, il più possibile obiettiva e legata alla realtà dei fatti. Uno degli obiettivi dell’Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, è la trasparenza, con la relativa promozione della cultura della trasparenza, che costituisce già di per sé strumento di anticorruzione e presupposto di verifica di legalità.

Caposaldo di tale strada maestra è la legge 190/2012, la cosiddetta “legge Severino”, che indica nella pubblicazione degli atti sui siti web delle pubbliche amministrazioni, secondo criteri di accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, uno strumento di prevenzione della corruzione.» (Pierangelo Giovanetti, Portavoce Anac 17.2.2022).