L’AVVOCATURA E LO STATO DI DIRITTO

Trento, 29 marzo 2025. Di Paolo Rosa, avvocato.
Nella bozza della riforma dell’ordinamento forense, tra i compiti qualificanti dell’avvocatura, vi è quello di vigilare sul rispetto dei principi dello stato di diritto.
Forse è bene capire quali ricadute questo comporti.
Lo stato di diritto è un valore fondante della UE.
Secondo lo stato di diritto, tutti i pubblici poteri devono sempre agire entro i limiti stabiliti dalla legge.
La nozione di stato di diritto comprende un processo legislativo trasparente, responsabile, democratico e pluralistico, una tutela giurisdizionale effettiva, compreso l’accesso alla giustizia, da parte di organi giurisdizionali, indipendenti e imparziali e la separazione dei poteri.
Lo stato di diritto esige che ogni persona goda di pari protezione ai sensi della legge e impedisce l’uso arbitrario del potere da parte dei governi.
Garantisce la tutela e il rispetto dei diritti politici e civili di base, nonché delle libertà civili.
La domanda che mi pongo, giunti a questo punto, è se l’avvocatura italiana sia in grado di adempiere a questa funzione.
Per capirci faccio un esempio pratico: si parla di un processo legislativo trasparente.
Cassa Forense ha impiegato due anni per pubblicare il nuovo regolamento della previdenza forense, tenendo segretato l’articolato sino alla pubblicazione.
Ha così difeso lo stato di diritto?
Una cosa sono le roboranti affermazioni di principio, altra cosa la loro realizzazione.
Ricordo che la Suprema Corte di Cassazione, con l’autorità delle Sezioni Unite, ha già riconosciuto “la funzione di grande rilievo sociale dell’avvocato nell’esercizio della giurisdizione” (sentenza n. 36507 del 09.12.2022) “che non può, pertanto, svolgersi senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall’esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell’operato della classe forense” (Cass. S.U. n. 2074/2024).
Multa paucis.