LA VENDITA DI IMMOBILI DELLE CASSE DI PREVIDENZA AI POLITICI
Trento, 11 marzo 2023. Di Paolo Rosa, avvocato Foro di Trento. Esperto di Diritto del Lavoro e Previdenziale.
Le Casse di previdenza dei professionisti sono vigilate.
«Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge attività di vigilanza sulla previdenza obbligatoria gestita dagli enti previdenziali di diritto privato (associazioni e fondazioni) di cui al Decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e al Decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Giustizia, limitatamente alla Cassa di Previdenza Forense e alla Cassa del Notariato» (dal sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).
«Sotto il profilo giuridico-amministrativo, il Ministero, tramite la Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative, esamina e approva le delibere, adottate dagli enti, in materia di contributi e prestazioni, di modifica degli statuti e dei regolamenti di organizzazione e dei regolamenti elettorali.
Verifica, inoltre, la sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni previdenziali, interagendo con COVIP nel controllo sulle politiche di investimento e sulla composizione del patrimonio degli enti.
Svolge i procedimenti finalizzati all'emanazione dei Decreti di commissariamento degli Enti, in presenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.
Esprime le linee di indirizzo su organizzazione e funzionamento degli Enti, anche nei confronti dei rappresentanti ministeriali negli organi statutari.
La Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative cura altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza e predispone i decreti di nomina dei componenti degli organi degli enti privati e privatizzati e dei componenti.
Per quanto riguarda la vigilanza tecnico-finanziaria sui medesimi enti di previdenza privati, la Direzione esamina i bilanci preventivi, le note di variazione e i bilanci consuntivi, formulando eventuali osservazioni e rilievi.
Effettua inoltre l'analisi dei bilanci tecnico-attuariali, finalizzata alla verifica della sostenibilità finanziaria e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali.
Approva i regolamenti di contabilità e amministrazione e verifica la legittimità e congruità dei piani triennali di investimento degli enti previdenziali finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica» (dal sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). Si veda, da ultimo, la chiara sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 27.09.2022, n. 8313.
Come ha scritto Angelo Mastrandrea il 27.02.2023 su https://www.ilpost.it/2023/02/27/case-enti-previdenziali-roma/ Le migliaia di case degli enti previdenziali a Roma, e chi ci abita dentro”, il caso di quelle acquistate da due noti politici ha riportato l'attenzione su una questione che si trascina irrisolta da anni.
La materia è regolata dal decreto del MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze - del 10.11.2010 che non prevede però alcun divieto di vendita ai politici vigilanti.
In linea di principio il rapporto di vigilanza richiede l'alterità dei soggetti: il vigilante e il vigilato.
Nel caso di specie, uno dei politici coinvolti fa parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è appunto tra i vigilanti delle Casse di previdenza.
Poiché entro giugno 2023 dovrebbe essere finalmente emanato il decreto sugli investimenti per le Casse di previdenza dei professionisti, sarebbe utile introdurre il divieto di vendita di immobili da parte del vigilato ai vigilanti. Basterebbe introdurre un numero 6 all'art. 2 del decreto del MEF 10.11.2010.
Per la Cassazione, Prima Sezione, 14.01.2008, n. 626 «un'ipotesi significativa della presenza di un rapporto di vigilanza è quella prevista dal d.lgs. n. 267 del 2000, art. 114, tra l'ente locale e le aziende speciali le quali costituiscono organismi strumentali alle finalità sociali dell'ente medesimo, sono dotate di autonomia gestionale e sono soggette, fra l'altro, alla sua vigilanza (comma 6).
La nozione di vigilanza è ben diversa da quella di controllo esercitata dall'interno attraverso una preponderante influenza nella formazione della volontà della società, essendo quest'ultima dipendente dalla natura e dall'entità della partecipazione e la prima, invece, dallo specifico rapporto fra due soggetti in forza di leggi e/o di statuti».
Per la Cassazione deve escludersi la presenza di un rapporto di vigilanza laddove, come nel caso in esame, il preteso soggetto vigilante (la Provincia) partecipi direttamente con il suo presidente all'amministrazione della società.
Se, per ragioni di correttezza e trasparenza, vogliamo tenere distinti i rapporti tra il vigilato e il vigilante, mi pare ovvio che la vendita di immobili tra questi due soggetti, magari con lo sconto, non solo appare inopportuna ma dovrebbe proprio essere vietata.