LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE NON POTRA’ ESSERE RETROATTIVA

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE NON POTRA’ ESSERE RETROATTIVA
AVV. PAOLO ROSA

Trento, 19 gennaio 2024. Di Paolo Rosa, avvocato.

C’è un gran fermento in questi giorni in Cassa Forense sul tema in epigrafe, peraltro sconosciuto agli iscritti che lo dovrebbero subire in silenzio, che è, appunto, il filo conduttore della riforma.

L’ordinamento giuridico italiano ammette la possibilità di retroattività delle leggi amministrative, tributarie e previdenziali.

In particolare la norma previdenziale retroattiva può ridurre l’importo del trattamento previsto ma è illegittima se elimina le prestazioni previdenziali conseguite in relazione al quadro normativo che esisteva prima della norma retroattiva.

La giurisprudenza costituzionale ha dichiarato che il principio di irretroattività della legge è derogabile esclusivamente quando venga richiesto dal metodo di ragionevolezza, senza mai incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti.

Fatta questa premessa, torniamo a noi.

Nelle intenzioni del management di Cassa Forense la riforma sarebbe dovuta entrare in vigore l’01.01.2024.

Ma l’improvvida opzione al criterio di calcolo contributivo della pensione, per anzianità, che è contra legem, ha creato non pochi problemi.

Se è vero che i regolamenti delle Casse di previdenza hanno natura squisitamente negoziale, con la conseguenza che la successiva approvazione ministeriale non muta tale natura, bisogna pur sempre rispettare sia l’iter formativo del regolamento che la volontà negoziale.

Nel caso di specie la nota interministeriale del 29.12.2023, che ha approvato solo parzialmente la riforma, non è stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro alla voce “delibere approvate”, non è stata pubblica nemmeno sul sito istituzionale di Cassa Forense entro il 2023, né tantomeno è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Ma vi è di più.

La riforma, per quanto è dato sapere, ha confermato un principio fondamentale vigente in Cassa Forense e rappresentato oggi dall’art. 88 del vigente regolamento della previdenza per il quale “il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale. Dalla stessa data sono abrogate le seguenti norme regolamentari …”

Ora a me consta che nella nota interministeriale di approvazione parziale della riforma, sia stato anche approvato questo articolo, sia pure con una numerazione diversa dal precedente.

Ne consegue che la volontà delle parti è quella di far entrare in vigore la riforma dal 1° giorno dell’anno successivo all’approvazione ministeriale il che, tradotto in italiano comprensibile, significa – finendo in Gazzetta Ufficiale la riforma nell’anno di grazia 2024 – l’entrata in vigore non potrà essere che dal 01.01.2025.

Una riprova di tutto ciò la si può ricavare da un’attenta lettura dell’ordinanza n. 26360, depositata il 12.09.2023, della Corte di Cassazione che riguardava l’entrata in vigore della riforma dei ragionieri e periti commerciali che fissavano la decorrenza della stessa dal 01.01.2013, ancorché approvata con decreto interministeriale del 17.12.2013.