LA NULLITA' DEL MUTUO PER SUPERAMENTO DEL LIMTE DI FINANZIABILITA'
Giannina Puddu, 2 dicembre 2021.
L' art. 39 del T.U.B. (TESTO UNICO BANCARIO), Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, N. 385, prevede che non possa essere superato il limite dell'80% del valore accertato dell'immobile oggetto del finanziamento.
Tale Decreto si pone come Testo Unico delle Leggi che disciplinano tutta l'attività bancaria e creditizia.
Il senso dell'art. 39 è quello di fissare il mimite di "finanziabilità".
E' una norma rigida, non superabile, la cui violazione determina la nullità integrale del contratto di mutuo, conservando, in capo ad esso, esclusivamente il dovere di restituzione del capitale erogato.
In questo senso si era espressa, la Corte di Cassazione, la prima volta il 13 luglio 2017, n. 17352 ed in altre occasioni successive.
Piuttosto eloquente la precisazione della stessa Corte del 9 maggio 2018, n. 11201.
“Il limite di finanziabilità fissato dalla normativa di legge e amministrativa discende dalla struttura di base del mutuo fondiario, quale contratto di credito in cui la prospettiva di rientro si misura sul bene portato in garanzia, e connota così l’oggetto di tale peculiare fattispecie negoziale, atteggiandosi propriamente a requisito di validità il cui superamento è determinativo di nullità”, che assume i connotati della integralità atteso che “Il meccanismo di «non-propagazione» della nullità di una parte del contratto all’intero negozio (cd. nullità parziale), di cui all’art. 1419 comma 2°, cod. civ., è del tutto incompatibile con la nullità per superamento del limite di finanziabilità, la quale incide sull’oggetto del negozio e non su una sua parte, determinando pertanto la caducazione dell’intero contratto di mutuo fondiario”; subito dopo, però, precisa a quali (altre) condizioni sia ammissibile e possa operare l’istituto della conversione ex art. 1424 c.c..
La crisi economica in Italia, già acclarata prima dell'avvento del Covid, esplosa negli ultimi due anni coinvolgendo milioni di lavoratori dipendenti e autonomi , ha determinato, tra le sue conseguenze, l'impossibilità per moltissime famiglie, di onorare il pagamento delle rate di mutuo.
Nel tentativo di arginare i rischi conseguenti si sta concentrando l'osservazione di giuristi e tribunali su questo aspetto, prima ignorato.