LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE E I CRIMINI INTERNAZIONALI. NELLO SPECIFICO I CRIMINI DI GUERRA

LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE E I CRIMINI INTERNAZIONALI. NELLO SPECIFICO I CRIMINI DI GUERRA

Torino, 6 aprile 2022. Di Chiara Zarcone. Giurista e Cultore della Materia Diritto Penale presso l'Università degli Studi di Torino.

Negli ultimi giorni e sopratutto alla luce delle terribili vicende che hanno visto la popolazione di Bucha vittima di intollerabili violenze, appare opportuna un' analisi su due concetti dei quali si sente ormai parlare giornalmente ma che necessitano di un certo grado di conoscenza giuridica per essere compresi appieno: il concetto di Corte Penale Internazionale e quello di crimini internazionali.

Quanto si affrontano queste tematiche è sempre necessaria una, anche se breve, un' introduzione storica poiché è proprio la storia che ha dato e dà l' impulso decisivo affinché vi sia un'evoluzione normativa.

Il 17 luglio del 1998 le Nazioni Unite convocarono un' apposita Conferenza diplomatica a Roma presso al sede della FAO ed in quella sede venne approvato lo Statuto della Corte Penale Internazionale, organo giudiziario internazionale permanente con il mandato di occuparsi dei più gravi Crimini umanitari.

Su consiglio della Commissione di Diritto Internazionale, si decise di affidare ad un diverso Trattato la creazione del nuovo Tribunale internazionale, facendo venire meno le incertezze giuridiche che circondavano la legittimità delle precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza istitutive dei Tribunali speciali.

Tuttavia l' istituzione della Corte Penale internazionale incontrò inizialmente l'opposizione di diversi stati, sette dei quali (tra i quali: Cina, Israele, India e Stati Uniti) votarono contro la sua adozione.

Questi stati non accettavano la possibilità che i propri militari potessero essere sottratti al giudizio delle proprie Corti per essere sottoposti a quello di giudici stranieri.

Fortunatamente l'iniziale riluttanza venne superata ma La Corte Penale Internazionale non è entrata in funzione immediatamente dopo la firma del Trattato di Roma, in quanto è stato necessario aspettare il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, con la conseguenza che la Corte ha iniziato i suoi lavori dal 1 Luglio del 2002 e quindi la sua giurisdizione ha operato solo per i crimini commessi a partire da quella data.

La Corte Penale Internazionale si compone di 18 giudici di varia nazionalità e provenienza, un Procuratore (Prosecutor) ed un cancelliere eletto dall'assemblea degli stati membri, lo Statuto della Corte, oltre a norme procedimenti, contiene una parte - il capitolo III - interamente dedicato ai "principi generali del diritto penale" (tra i quali i corollari del principio di legalità): la tassatività ed il divieto di analogia (art. 22), nulla pena sine legge (art. 23); irretroattività delle norme incriminatrici (art. 24); requisiti per la punibilità del tentativo e del concorso di persone nel reato (art. 25); imprescrittibilità (art.29); rilevanza dell'errore (art. 32); mancata efficacia scriminante attribuita all' obbedienza ad un ordine del superiore gerarchico - tanto adoperata nella difesa degli imputati del Processo di Norimberga - (art. 33, di particolare rilievo l'art. 33 co. II "gli ordini di commettere genocidio o crimini contro l'umanità sono manifestamente illegali").

Il procedimento innanzi alla Corte si conforma ai principi del rule of law e del giusto processo consacrati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Vige quindi la presunzione di innocenza e l'imputato ha diritto di difendersi e controinterrogare i testi portati dall'accusa.

La Corte non può condannare a morte il soggetto ritenuto colpevole ma può infliggere l'ergastolo o una pena detentiva non superiore a trenta anni e può confiscare i beni conseguiti con i profitti del reato (art. 77).

La pena inflitta verrà scontata nel territorio di uno Stato membro, selezionato dalla Corte tra quelli che hanno manifestato la loro disponibilità ad accogliere il detenuto.

In ultimo va precisato che le sentenze inflitte sono appellabili sia dal condannato che dal Procuratore e possono essere soggette a revisione.

Trattandosi di una giurisdizione particolarmente "delicata" è stato assicurato il massimo grado di garanzia per l'imputato.

La latitudine della giurisdizione della Corte Penali Internazionale ricomprende tutti i cosiddetti core crimes, ossia le violazioni gravi del diritto internazionale vietate in base a norme di diritto internazionale generale.

I crimini internazionali individuali ricompresi nel Trattato sono elencati all'art. 5 e sono: Il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra ed il crimine di aggressione.

Riguardo a quest'ultimo deve essere specificato come la definizione di "aggressione" venne ufficialmente trovata solo nella Conferenza di Kampala del 2010 e si è convenuto da un lato che la giurisdizione della Corte possa riguardare solo gli attacchi compiuti da uno Stato contro il territorio di un altro Stato e non altre forme di aggressione esterna, e dall'altro lato che l'avvio delle indagini da parte del Procuratore sia condizionato ad una preventiva risoluzione del Consiglio di Sicurezza la quale formalmente qualifichi il comportamento in questione come atto di aggressione.

Per quanto riguarda il crimine di genocidio questo viene definito facendo espresso richiamo a quanto contenuto nella Convenzione ONU del 1938, ossia "... per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con lintenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) misure miranti a impedire nascite allinterno del gruppo; e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.".

Per quanto riguarda i crimini contro l'umanità questi ricadono nella giurisdizione della Corte se commessi su vasta scala (widespread) o in modo sistematico (systematic) contro la popolazione civile e con consapevolezza dell'attacco (Knowledge of the attack).

La particolarità risiede nel fatto che, non specificando la Convenzione che tali crimini debbano essere commessi in tempo di guerra, risultano punibili anche le violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani commesse in tempo di pace.

I crimini di guerra si riferiscono a tutta una serie di atti specifici commessi in tempo di guerra.

La giurisdizione della Corte Penale Internazionale opera tutte le volte in cui uno dei crimini che abbiamo richiamato sia commesso da un soggetto maggiore degli anni diciotto, cittadino di uno stato parte del Trattato o sul territorio di uno stato parte.

Questo limite, congenito alla natura pattizia dell'atto istitutivo della Corte, sopporta un' importante deroga dovuta al ruolo essenziale che viene riconosciuto alla Corte Penale Internazionale nel mantenimento della pace, infatti ai sensi dell' art. 13 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con una risoluzione adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delleNazioni Unite, può segnalare al Procuratore violazioni che non ricadrebbero altrimenti nella giurisdizione della Corte - eventualità che si è già verificata nel 2006 in merito alla situazione del Darfur e nel 2011 con le indagini compiute sui crimini commessi dal regime del colonnello Gheddafi.

Al di fuori dei casi di intervento del Consiglio di Sicurezza la giurisdizione della Corte è avviata direttamente dal Procuratore ovvero su istanza di uno Stato parte che chieda al Procuratore di indagare sulle violazioni commesse.

"La Corte Penale Internazionale istituita ai sensi del presente Statuto è complementare alle giurisdizioni penali nazionali", così si esprime il preambolo del Trattato di Roma.

Basta leggere l'incipit dello Statuto per accorgersi del ruolo determinante attribuito al principio di complementarietà.

Ma cosa significa principio di complementarietà e come opera?

Al fine di poter esercitare la propria giurisdizione la Corte deve preliminarmente accertare che lo Stato interessato sia "unwilling or unable to carry out the investigation or the prosecution" - non voglia o non possa investigare o perseguire.

Tale mancanza di volontà o l'incapacità dello Stato di perseguire i crimini deve però sussistere in concreto e non deve essere potenziale o supposta.

La mancanza di volontà - unwillingness - indica i casi in cui uno Stato pur essendo astrattamente in grado di giudicare la persona sospettata di crimini internazionali, si rifiuti di farlo con l'esclusivo intento di proteggere la persona interessata dalla responsabilità penale per i crimini ci competenza della Corte.

Per quanto riguarda la Inability la Corte assumerà la giurisdizione quando in uno Stato si sia verificata una situazione di crisi tale da non permettere ai propri organi giudiziari di funzionare correttamente, anche laddove il governo manifesti la volontà di perseguire le violazioni commesse.

Come considerazione finale non si può non riflettere sulla circostanza secondo la quale la pacifica convivenza tra e all'interno delle Nazioni è un punto cardine di civiltà e che agli autori di crimini di guerra e contro l'umanità deve essere garantita una giusta punizione a seguito di un procedimento penale che ne accerti le rispettive responsabilità.

Solo una Sentenza può consentire di fare chiarezza sui fatti avvenuti e li consegna definitivamente alla storia offrendo alle comunità interessate, l'opportunità di proseguire nello sforzo di conseguire una convivenza pacifica.