LA CONSOB SUI DOVERI E SUGLI OBBLIGI DEL GIORNALISTA FINANZIARIO

Redazione, 7 giugno 2021 La CONSOB, ha riconosciuto che le norme di autoregolamentazione contenute nella 

LA CONSOB SUI DOVERI E SUGLI OBBLIGI DEL GIORNALISTA FINANZIARIO

Carta dei doveri dell`informazione economica e finanziaria adottata dal Consiglio nazionale dell`Ordine dei giornalisti (Cnog), sono equivalenti alle disposizioni del medesimo Regolamento Mar in materia di raccomandazioni di investimento (delibera n. 20508 del 28 giugno 2018).

CARTA DEI DOVERI DELL`INFORMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Decisione del Consiglio Nazionale dell`Ordine dei Giornalisti del 6 giugno 2018

1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne modifichino il vero significato, le informazioni di cui dispone. L`obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell`organo di informazione.

2) Il giornalista deve verificare le informazioni di cui dispone rivolgendosi a più fonti affidabili.

3) Il giornalista può utilizzare o diffondere esclusivamente nell`ambito dell`esercizio della professione informazioni economiche e finanziarie riservate di cui sia venuto a conoscenza. Non può utilizzarle o diffonderle per finalità connesse al profitto personale o di terzi, né può influenzare o cercare di influenzare l`andamento del mercato, diffondendo elementi o circostanze subordinati agli interessi propri o di terzi.

4) Il giornalista non può diffondere notizie che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento abbia in qualunque modo un significativo interesse finanziario, né può vendere o acquistare titoli di cui si stia occupando professionalmente o sia stato già incaricato di occuparsi.

5) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

6) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l`esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

7) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale dell`organo di informazione e sull`identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori anche esterni in relazione allo specifico argomento della notizia. In particolare va ricordato chi è l`editore della testata quando una notizia tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.

8) Se il giornalista redige un servizio con raccomandazioni di investimento, oltre ad indicare la propria identità, deve citare le fonti delle informazioni rilevanti, salvo che non si tratti di fonti confidenziali. I fatti devono essere tenuti distinti da interpretazioni, stime, opinioni. Le previsioni e gli obiettivi di prezzo devono essere presentati come tali e devono essere indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell`utilizzarli.

Il giornalista deve astenersi dal redigere servizi con raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari o emittenti, connessi a propri interessi o di persone a lui strettamente legate.

E` tenuto agli ulteriori obblighi informativi previsti nel Regolamento Delegato (Ue) 2016/958 il giornalista che rientra nella figura di `esperto`, come ivi definita all`articolo 1.

9) Se un giornalista presenta raccomandazioni di investimento elaborate da terzi, deve fornire piena informazione sull`identità degli autori e rispettare nella sostanza il contenuto delle raccomandazioni stesse.

Se pubblica una sintesi o un estratto di una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, oltre a citare le fonti, il giornalista è tenuto a specificare che si tratta di una sintesi e a fare rinvio al testo originale.

Il giornalista deve rendere noti eventuali interessi o conflitti di interesse propri o dell`autore della raccomandazione, se a lui conosciuti.

Se pubblica con modifiche sostanziali una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, il giornalista è anche tenuto a segnalare le modifiche apportate, attenendosi, limitatamente ad esse, agli obblighi di cui al punto 8.

10) Il giornalista e le testate assicurano, con ogni mezzo, la diffusione della presente Carta dei doveri dell`informazione economica e finanziaria, anche ai fini degli obblighi informativi in materia di abusi di mercato.

11) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell`art. 2 della Legge 3.2.1963 n. 69 comporta l`applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.