L' INSOSTENIBILE NECESSITA' DI CONOSCERE ED IL DIRITTO ALL' OBLIO

L' INSOSTENIBILE NECESSITA' DI CONOSCERE ED IL DIRITTO ALL' OBLIO

Torino, 29 maggio 2024. Di Chiara Zarcone, Avvocato del foro di Torino, giurista, già Cultore della materia Diritto Penale presso l’ Università degli studi di Torino.

Così come ci è pacificamente garantito il "diritto di conoscere", attraverso tutti gli strumenti di comunicazione di massa, è parimenti garantito il diritto alla dimenticanza: il cosiddetto "diritto all' oblio".

Navighiamo nelle acque dei cosiddetti "diritti nuovi" o di "nuova generazione" perché evolutisi parallelamente alla società contemporanea.

Il diritto all' oblio è una declinazione del diritto all'identità personale, cui fondamento è l' art. 2 della Nostra Costituzione.

Tale norma è l' humus di molteplici diritti ed interessi che hanno come protagonista l'essere umano e che hanno il precipuo scopo di preservare la contezza che ciascuno ha di sé, il diritto di conoscere le proprie origini, il diritto al nome, allonore, alla reputazione, il diritto a conseguire uno status biologicamente veritiero o in alternativa a mantenerne uno non biologicamente veritiero ma socialmente consolidato, e il diritto alla immagine, inteso come imago ma anche quale insieme di connotati intellettuali, politici, religiosi, professionali che esprimono la persona e i suoi valori, e che questa non vuole vedere alterato o travisato all'esterno.

Il presupposto necessario all'oblio è necessariamente un pregresso di pubblicità e la contemporanea pretesa di un individuo di essere dimenticato e quindi di non essere più ricordato per fatti che in passato lo videro coinvolto in fatti di cronaca.

Tale pretesa orbita quindi intorno all' interesse pubblico alla conoscenza di un fatto.

Tale interesse a sua volta può essere circoscritto nello spazio temporale necessario ad informarne la collettività e, con il trascorrere del tempo, naturalmente si affievolisce fino a scomparire.

Esiste in pratica il diritto a che, dalle ricerche effettuate in rete, il proprio nome non sia associato ad alcun risultato, diritto che consiste in una de-listing - de-indicizzazione - del risultato (se non al suo oscuramento ad una reperibilità quantomeno difficoltosa).

Ma si proceda con ordine: la prima pronuncia a segnare il solco dell' affermazione del diritto all'oblio è stata una sentenza della Corte di giustizia spagnola nella causa Google Spain SL e Google c. Agencia Española de Protección de Datos e Costeja Gonzálezcon con la quale i Giudici iberici cristallizzarono il principio secondo il quale trascorso un certo lasso di tempo dagli avvenimenti che l’hanno vista, volontariamente o meno, nel ruolo di protagonista, la persona i cui dati figurano su una pagina web, anche se non c’è nulla da obiettare sulla pubblicazione in quel sito, può rivolgersi ai gestori dei motori di ricerca per impedire che l’utenza possa servirsi di tali strumenti per trovare la notizia perché non più attuale (si veda Corte giust. 13 maggio 2014, causa C-131/12, Foro it., 2014, IV, p. 295).

Tale pronuncia è particolarmente di rilievo poiché richiama le direttive comunitarie soffermandosi sulla definizione del concetto di dati personali invocando l' art. 2 della direttiva 95/46 ribadendo come questi consistano in "qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (persona interessata); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale"; richiama inoltre il trattamento dei dati personali definendolo come "qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza lausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, lorganizzazione, la conservazione, lelaborazione o la modifica, lestrazione, la consultazione, limpiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o linterconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione".

Volgendo lo sguardo oltre l' orizzonte bisogna evidenziare come il legislatore europeo abbia prestato da sempre particolare cura al trattamento dei dati personali stabilendo come il trattamento di questi debba avvenire in ottemperanza ai principi fissati all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ossia il principio di minimizzazione dei dati (data minimisation), secondo il quale i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento, il principio dell’esattezza (accuracy), secondo il quale i dati devono essere sempre esatti ed aggiornati, con conseguente tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento, il principio della limitazione della conservazione (storage limitation), secondo il quale i dati devono essere conservati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento.

Rientrando nei nostri confini, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ormai cristallizzato il principio secondo il quale affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, debbono ricorrere le seguenti condizioni: la verità dei fatti esposti, che può essere oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca, vale a dire la pertinenza; le correttezza dell'esposizione e cioè la continenza (Cass. n. 2066 del 13/02/2002; Cass. n. 4242 del 10/02/2023; Cass. n. 29265 del 07/10/2022). 

Attenzione! Si badi bene! Si deve sempre procedere ad un difficilissimo bilanciamento tra diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e diritto alla privacy ed allidentità personale.

Entrambi godono primariamente di copertura costituzionale in quanto tutelati dagli artt. 2 e 21 della Costituzione, deinde godono di tutela sovranazionale perché tutelati dagli artt. 8, 10 e 11della CEDU.

Ciò pone il Giudice ulteriormente in difficoltà poiché egli dovrà di volta in volta procedere ad individuare l' interesse da privilegiare provvedendo ad un delicatissimo bilanciamento tra diritti in gioco "...volto ad evitare che la piena tutela di un interesse finisca per tradursi in una limitazione di quello contrapposto, capace di vanificarne o ridurne il valore contenutistico." (Cass. n. 18279 del 05/08/2010; Cass. n. 15160 del 31/05/2021).

La Corte di Cassazione ha quindi enunciato il principio secondo il quale "...la diffusione di notizie sulle persone è lecita se in quel momento c’è interesse della collettività, dato dalla notorietà o dal ruolo pubblico. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva." (Cass. s.u. n. 19681 del 22/07/2019). 

I Giudici della Suprema Corte, sempre massimamente garantisti nei confronti dell' individuo, hanno avuto cura di precisare come l'interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca, vada distinto dall'interesse alla pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o l'esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall'ordinamento (Cass. n. 4477 del 19/02/2021; Cass. n. 2978 del 01/02/2024).

Una nota di criticità in merito alla tutela della diritto all'oblio può essere mossa riguardo alle notizie indicizzate in motori di ricerca che hanno più versioni, europea ed extraeuropea.

Se l'ordine di de-listing riguardasse soltanto la versione europea, la tutela del diritto all'oblio sarebbe garantita in parte poiché attraverso altre versioni dello stesso motore di ricerca si potrebbe comunque accedere facilmente ai dati inerenti una determinata persona.

La giurisprudenza nazionale assicura il massimo grado di tutela affermando come innanzi ai diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione, anche il giudice italiano può emettere un ordine di de-listing extraterritoriale.

La Corte di Cassazione in una recente Sentenza del 2022 ha cristallizzato il principio secondo il quale è consentito - in conformità al diritto dell’Unione Europea - alle autorità italiane - il Garante per la protezione dei dati personali ed il giudice investito di volta in volta della questione - di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d'informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell’ordinamento italiano (Cass. n. 34658 del 24/11/2022).

Una nota di rilievo: il nuovo art . 64 ter, norme di att., coord. e trans. c.p.p., introdotto con il comma 1, lettera h), dell'art. 41, del D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 stabilisce che la persona nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione (ossia l'inserimento del contenuto nei database dei motori di ricerca) o che sia disposta la deindicizzazione sulla rete internet dei dati personali riportati nel provvedimento o nella sentenza.

Tale previsione è fondamentale poiché - nei casi contemplati poc'anzi - prima non vi era la previsione di una emissione automatica di un provvedimento costituente titolo per la deindicizzazione delle notizie collegate al nome e cognome dell'indagato o imputato, ai quali non restava che agire nella sede più opportuna, essendo necessaria la pronuncia di un Giudice o dell'Autorità Garante.

Occorre precisare come il diritto all'oblio con riferimento ai motori di ricerca, consti nella pratica non nella eliminazione del contenuto in toto, ma nella cancellazione dei collegamenti a pagine web dall'elenco dei risultati visualizzati a seguito di una ricerca effettuata sulla base di un nome, rendendo, dunque, il contenuto non direttamente accessibile dai motori di ricerca esterni all'archivio in cui si trova, ovvero nella cosiddetta deindicizzazione menzionata dall'art. 64 ter.

In pratica la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento de quo, a seconda della natura della richiesta da parte dell'interessato, dovrà annotare sullo stesso che ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento UE 2016/679 ne è preclusa l'indicizzazione rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante o che il provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento UE 2016/679, la sottrazione dell' indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo del soggetto interessato dal provvedimento.

In un celebre brano de "La Lentezza", Kundera sosteneva come ci fosse uno legame strettissimo e segreto fra lentezza e memoria e fra velocità e oblio: "Nella matematica esistenziale il grado di lentezza è direttamente proporzionale allintensità della memoria; il grado di velocità è direttamente proporzionale allintensità delloblio. Da tale equazione si possono dedurre diversi corollari, per esempio il seguente: la nostra epoca si abbandona al demone della velocità ed è per questo motivo che dimentica tanto facilmente se stessa.

Ma io preferisco rovesciare questa affermazione: la nostra epoca è ossessionata dal desiderio di dimenticare, ed è per realizzare tale desiderio che si abbandona al demone della velocità; se accelera il passo è perché vuole farci capire che oramai non aspira più ad essere ricordata; che è stanca di se stessa, disgustata da se stessa; che vuole spegnere la tremula fiammella della memoria., nella pratica probabilmente l' oblio rappresenta una delle più alte espressioni di libertà.

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