L`ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO FUNZIONA. MENO LE ISTITUZIONI FINANZIARIE.
Redazione, 23 aprile 2021. L`Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
offre l`opportunità di risolvere, in via stragiudiziale, le controversie che insorgono tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
La presentazione di un ricorso costa solo 20,00€, i tempi di risoluzione sono di mesi e non di anni come nel caso di intervento del giudice ordinario e non serve l`intervento di un avvocato.
L`ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d`Italia.
Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario).
C`è un limite: le decisioni dell`ABF non sono vincolanti e se la parte soccombente non adempie, si deve ricorrere anche al giudice ordinario.
I casi di inadempienza da parte degli intermediari sono resi pubblici, a cura dell`ABF sul suo stesso sito e vi restano per 5 anni.
Tali elenchi sono prodotti, anno per anno, nella Relazione Annuale redatta a cura dell`ABF.
Inoltre, è possibile trovare l`elenco degli intermediari più risoluti e inadempienti, con un aggiornamento che è quasi in tempo reale; come per i provvedimenti emessi nel 2020.
Il ruolo dell`ABF è assolutamente virtuoso e autorevole, oltre qualunque dubbio.
Dovrebbe rappresentare, ancorchè non vincolante, un punto di riferimento fermo per le istituzioni finanziarie che, di fatto, con l`ABF, hanno un censore indipendente e autorevole, all`interno del loro stesso sistema.
Le competenze interne all`ABF rappresentano la massima qualità possibile, in relazione alla normativa di riferimento ed alla capacità di calcolo relativa.
Preso atto di un provvedimento targato ABF, le istituzioni finanziarie dovrebbero scattare sull`attenti e adempiere, senza indugio.
Invece, spesso, accade il contrario. Spesso, banche e intermediari non adempiono e rimandano ai tribunali, contribuendo ad ingolfarli.
Ovvio spiegare questo atteggiamento irriverente verso l`ABF con l`aspettativa di una resa da parte dei ricorrenti scoraggiati e spaventati dalla oggettiva difficoltà di competere, su tavoli così tecnici, con un intermediario finanziario.
A questo si deve aggiungere la cosiddetta `alea di causa`. Una variabile terribile che incombe sulla testa degli attori ricorrenti.
La difficoltà di previsione dell`esito di una causa di tale categoria, è legata all`orientamento del giudice, alla potenza di fuoco dei legali di parte, alla competenza/incompetenza del CTU assegnato quando si abbia, almeno, la fortuna di incontrare un giudice che ritenga indispensabile tale coinvolgimento.
Nel 2020, tra le banche e gli intermediari `inadempienti`, che quindi non hanno onorato il parere dell`ABF, figura la BANCA DI SASSARI (oggi BIBANCA SPA) che ripete la sua inadempienza per decine di volte, ancora, dopo i casi già registrati negli anni precedenti.
Sarebbe opportuna una legge che rendesse `vincolante` il parere dell`ABF.
Nessun CTU, potrebbe fare una migliore indagine o un calcolo più corretto. Raro il riscontro di casi di pari competenza.