Imprese, è ora di cambiare l`art.62

``Sono urgenti alcuni correttivi all`articolo 62 per ridurne l`eccessivo formalismo e riportare la disciplina dei termini di pagamento nel solco delineato dalla Direttiva europea. Questi obiettivi possono essere raggiunti soltanto attraverso un intervento normativo, quindi auspichiamo che Governo e Parlamento non rimangano sordi di fronte a una richiesta che giunge dalle piu` importanti organizzazioni rappresentative dei produttori e dei distributori``. Cosi` Confindustria e Confcommercio commentano in una nota, la disciplina che regola le relazioni commerciali nel settore agricolo e distributivo, entrata in vigore da meno di un mese. Ma che cosa recita questo benedetto articolo?

I tre pilastri sono

1) L`obbligo di formalizzare per iscritto gli elementi essenziali del contratto (tipo e quantità dei prodotti in vendita, prezzo, tempi e modi di consegna e pagamento...). Occorre indicare anche la durata quando l`accordo non esaurisca i propri effetti in una singola operazione. La forma può venire semplificata, ma non si può prescindere dalla sottoscrizione di un accordo da parte del venditore e dell`acquirente.

2) Termini legali di pagamento. A partire dal 24 ottobre 2012 le merci devono venire pagate entro un termine certo da fine mese data certa ricevimento fattura (es. posta elettronica certificata, raccomandata a.r., consegna fisica con data e firma del ricevente), o da fine mese data consegna. Questo termine è fissato in 30 giorni per i prodotti deperibili (tutti i tipi di latte, prodotti a base di carne che rispondono a determinati requisiti chimico-fisici, alimenti la cui scadenza o termine minimo di conservazione risulta minore di 60 giorni), che diventano 60 giorni per i non-deperibili. Fatture separate in caso di consegne di prodotti soggetti a tempi di pagamento diversi. Si può considerare nullo e soggetto a punizione del debitore ogni accordo teso a dilazionare i pagamenti. La sanzione può arrivare sino a 500mila €, in caso di ritardi.

3) Pratiche commerciali sleali. Da oggi si devono considerare vietate molte pratiche commerciali ritenute sleali e vessatorie per il venditore. Ci si riferisce, per esempio, a sconti/contributi incondizionati o comunque non proporzionati rispetto alle attività promozionali del distributore, nella misura in cui esse siano state richieste, effettivamente eseguite e di valore congruo. Pratiche sinora ampiamente diffuse dovranno venire interrotte subito, ed eliminate dai contratti entro il termine ultimo del 31 dicembre 2012. Gli accordi-quadro non conformi dovranno considerarsi nulli.


Ciò detto, ``La norma sta creando ulteriori problemi rispetto a quelli per cui era stata pensata, a causa delle rigidita` dell`articolo 62 - si legge ancora - che in origine doveva correggere situazioni di significativo squilibrio nelle relazioni commerciali. L`articolo 62 invece e` diventato un fattore distorsivo all`interno della filiera, con pesanti ripercussioni sugli operatori``.

``La previsione di un regime inderogabile per la forma dei contratti e per i termini di pagamento e` sproporzionata e ingiustificata anche perche`, nel frattempo, il Governo ha attuato la Direttiva europea sui ritardi di pagamento. Il decreto che recepisce la Direttiva infatti rappresenta un approdo equilibrato perche`, nei rapporti tra privati, tutela l`autonomia delle parti e previene comportamenti iniqui attraverso adeguati presidi``.

E` quindi ``incoerente - concludono Confindustria e Confcommercio - lasciare in vita per il settore agricolo e alimentare un sistema che non soddisfa nessuno e che sta arrecando effetti indesiderati anche al di fuori della filiera``.
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