IL TERZO MANDATO PER IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, LO STATUTO DI AUTONOMIA E LA LEGGE 165/2004

Trento, 11 aprile 2025. Di Paolo Rosa, avvocato
L’art. 51 della Costituzione così recita: “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge …”
L’art. 47 dello Statuto della Provincia Autonoma di Trento così prevede:
«Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.
In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo.
Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto.
Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente stesso.
Nella provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale.
Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.
Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55.
Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale».
Con la legge n. 165 del 02.07.2004, il Parlamento ha approvato le disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione, concernente il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta Regionale e dei Consiglieri Regionali.
Il provvedimento stabilisce i principi fondamentali ai quali deve attenersi la Regione nel disciplinare la materia e riserva allo Stato la definizione dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità di componenti di organi costituzionali e di appartenenti ad amministrazioni ed enti pubblici statali, confermando con ciò la permanenza in vigore delle norme speciali sull’argomento.
Come abbiamo visto, l’art. 51 della nostra Carta Costituzionale garantisce il diritto di elettorato passivo a tutti i cittadini in condizioni di uguaglianza.
Nel disciplinare le cause di ineleggibilità, il Parlamento non ha fatto distinzione tra le Regioni a statuto ordinario e le Regioni a statuto speciale.
La regola generale in materia di elettorato passivo è quella della eleggibilità, per cui le cause di ineleggibilità, derogando ad un principio generale, sono di stretta interpretazione e devono “rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto siano ragionevolmente indispensabili per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate.” (Corte Costituzione, sentenza n. 46/1969).
L’art. 2, comma 1, lettera f) della legge 165/2004 così recita “previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta Regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia”.
Con la sentenza n. 310 del 1991 la Corte Costituzionale ha affermato che deve essere la legge a determinare, sia in positivo, che in negativo, i requisiti necessari per l’accesso alle cariche pubbliche di modo che nessun vizio di costituzionalità si può profilare ove le cause di ineleggibilità in rapporto alle diverse cariche rispondano a motivi di pubblico interesse e siano contenute in limiti razionali.
«La previsione di questa specifica ipotesi di ineleggibilità, pertanto, si rivela pienamente giustificata dalla necessità di evitare che il presidente eletto possa servirsi dei suoi poteri per distorcere la competizione elettorale ed alterare la pari opportunità fra tutti i competitori, attraverso la possibilità di esercitare una captatio benevolentiae o un metus publicae potestatis nei confronti degli elettori». (Luca Castelli in Profili costituzionali del terzo mandato del Presidente di Regione, Astrid).
La Provincia Autonoma di Trento ritiene che, a seguito della riforma statutaria del 2001, l’art. 47 dello Statuto attribuisca alle sole Provincie autonome la nuova e importante competenza legislativa per la disciplina elettorale e sulla forma di governo della Provincia: non sarebbe una competenza riconducibile alle tipologie generali, perché il solo esercizio è soggetto ad un regime meno vincolato.
Le leggi provinciali sulla forma di governo devono essere in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.
Si tratterebbe quindi di una competenza più ampia di quella primaria o esclusiva, come disciplinata dallo Statuto, perché non è soggette al limite degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico – sociali della Repubblica.
Al riguardo il prof. Stefano Ceccanti ritiene che il principio contenuto nell’art. 2, lettera f) della legge 165/2004 sia un principio che si estende automaticamente anche alle Regioni a statuto speciale.
Una risposta definitiva potrebbe trovarsi nella motivazione con la quale la recente sentenza della Corte Costituzionale ha bocciato la possibilità della candidatura per un terzo mandato in Campania.
A mio giudizio, militano a favore dell’immediata applicabilità anche alle Regioni e Provincie autonome il fatto che l’art. 51 della nostra Costituzione così recita: “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge …”; il fatto che la legge 165/2004, in attuazione dell’art. 122 della Costituzione, non ha operato alcuna distinzione tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale e, da ultimo, il fatto che anche l’art. 47 dello Statuto della Provincia Autonoma di Trento consente di legiferare in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.