IL NO FORMALE DI MAURIZIO ONNIS AL PROGETTO DI SORGENIA RENEWABLES. LA SOSTANZIALE DIFFERENZA TRA LE CHIACCHIERE E L'AZIONE

IL NO FORMALE DI MAURIZIO ONNIS AL PROGETTO DI SORGENIA RENEWABLES. LA SOSTANZIALE DIFFERENZA TRA LE CHIACCHIERE E L'AZIONE
MAURIZIO ONNIS

Giannina Puddu, 21 giugno 2024.

In relazione al tema del contrasto del progetto di devastazione del territorio sardo, con proliferazione forsennata e barbara di nuovi impianti eolici e fotovoltaici, si assiste a numerosi interventi, anche in piazza, che, spesso, inducono al dubbio circa la buona fede degli attori che si sperticano per raccogliere consenso che pare essere fine a sè stesso e a progetti di incremento della visibilità da mettere a frutto alla prima occasione possibile con solo ritorno personale.

Organizzare eventi, senza prevedere il diretto coinvolgimento pubblico dei rappresentanti istituzionali direttamente interessati, è, per esempio, la conferma di una rappresentazione teatrale destinata a non produrre gli effetti che restano solo annunciati.

La questione sul tavolo sardo riveste caratteristica di massima urgenza, tale per cui, alle chicchiere deve essere assegnato uno spazio temporale minimo, limitato allo stretto necessario, mentre deve essere data priorità all'azione.

Una lezione, in questo senso, è stata data dal sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis, che, in data 10 giugno 2024, dopo aver approfondito e studiato il "caso", ha inviato, ai Ministeri interessati ed alla Presidenza del Consiglio, il suo parere motivato e negativo alla realizzazione di un Parco Eolico che insisterebbe sui territori di Villanovaforru, Collinas, Lunamatrona e Sanluri ad opera della società milanese Sorgenia Renewables srl.

Questo è ciò che possono E DEVONO fare tutti i Sindaci dei comuni sardi che rischiano di perdere la loro identità territoriale sotto l'assalto speculativo energetico.

Di seguito, il testo integrale della missiva di Onnis:

 COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Sud Sardegna Ufficio del Sindaco  Prot. N. 3000 del 10.06.2024  

Alla Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica va@pec.mite.gov.it e p.c.,

al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,  MITE@pec.mite.gov.it

al Ministero della Cultura udcm@pec.cultura.gov.it

all’Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri presidente@pec.governo.it  

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura,  dg-abap@pec.cultura.gov.it  

alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province Sud Sardegna e Oristano,  sabap-ca@pec.cultura.gov.it

alla Presidenza della Regione autonoma della Sardegna,  presidenza@pec.regione.sardegna.it  

all’Assessorato della difesa dell’ambiente difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

al Comune di Collinas info@pec.comune.collinas.vs.it Al Comune di Sanluri protocollo@pec.comune.sanluri.su.it

Al Comune di Lunamatrona protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it OGGETTO: [ID: 9984]

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica onshore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU).  Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione delle osservazioni.

Rif. Avviso del 28.05.2024 Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali  Modulistica – 31/01/2023

Pag. 1   Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

❑ Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

  Valutazione di Impatto Ambientale  (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

❑ Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto ONNIS MAURIZIO in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione  COMUNE DI VILLANOVAFORRU PRESENTA ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al  

❑ Piano/Programma, sotto indicato

  Progetto, sotto indicato  ID: 9984 Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri (SU).  

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI   Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)  ❑ Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)  Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)  Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali) ❑ Altro (specificare) ______________________________________________________________ ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

 (Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

Atmosfera

Ambiente idrico 

Suolo e sottosuolo

Rumore, vibrazioni, radiazioni

Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

❑ Salute pubblica

Beni culturali e paesaggio

❑ Monitoraggio ambientale ❑ Altro (specificare) 

TESTO DELL’ OSSERVAZIONE

 * Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU) da parte di Società Sorgenia Renewables S.r.l. (con sede legale in Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI))

                                      PREMESSA

Il territorio del Comune di Villanovaforru vanta un paesaggio incontaminato, ricco di risorse storiche, archeologiche e naturali, a tutela delle quali la comunità locale ha maturato una crescente coscienza collettiva, con iniziative associative e private finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale, anche per un turismo eco-sostenibile ed in sinergia con le comunità limitrofe, per cui ha conseguentemente manifestato una forte opposizione all’intervento in esame.

Orbene, anche in forza di una giurisprudenza costituzionale, consolidatasi nel tempo a partire dagli anni 1970, l'ambiente  è ormai qualificato bene giuridico di valore primario ed assoluto, così come è dato acquisito la rilevanza costituzionale del diritto ad un ambiente salubre, e quindi ed in particolare del territorio nel quale si vuole dare luogo ad impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, tra le quali quelle dell’energia eolica.

In tale contesto assumono particolare rilevanza il paesaggio, le risorse culturali, storiche ed archeologiche, la partecipazione delle comunità e l’effettivo valore aggiunto reso in ragione della vocazione agricola e turistica  del territorio.

Conseguentemente non possono essere trascurate le ragioni ostative connesse al relativo assetto idrogeologico, all’habitat naturale faunistico e floristico.

Tali criteri di riferimento nella valutazione del rapporto costi/benefici, a riguardo del progetto in esame, comportano un bilancio fortemente negativo per il quale l’Amministrazione esprime profonda contrarietà all’intervento.

Ed a tal proposito deve preliminarmente evidenziarsi che dall’esame del progetto risulta totalmente assente una logica partecipativa che in relazione alla complessità del territorio avrebbe potuto concretizzare una finalizzazioni di obiettivi compatibili e comunque funzionali allo sviluppo di quest’ultimo e non, come risulta, un progetto impattante a riguardo della prescelta localizzazione in un’area di rilevanza archeologica e antropologica e palesemente contrastante con la legislazione ambiente e paesaggistica.

E difatti se il paesaggio si qualifica, così come percepito anche dalle popolazioni, quale insieme di fattori che sono il risultato di azioni umane e naturali, certamente esso costituisce pur una risorsa che però deve essere gestita secondo i principi di uno sviluppo sostenibile, che rispetti il benessere degli individui, la loro memoria storica e qualità di vita, soprattutto e specificatamente nelle aree prettamente rurali, quali quelle interessate dal contestato progetto, e quindi la loro identità, le produzioni tipiche e la valorizzazioni connesse.

In tale ottica assumono particolare rilevanza anche gli elementi di percezione collettiva del valore dei luoghi e  dei beni comuni da preservare per le generazioni future, che invece pare totalmente trascurato pure sotto il profilo dell’interferenza visiva del progettato impianto eolico rispetto al centro abitato, trattandosi di impianti che risultano fuori scala rispetto alla morfologia del paesaggio circostanza, secondo quegli indicatori pur riconosciuti da una parte della giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento alle bellezze  panoramiche certamente pregiudicate da interventi di tal fatta e sempre nell’obiettivo di uno sviluppo pienamente compatibile con l’esigenza primaria  di mantenere le c.d. caratteristiche invarianti distintive del luogo (cfr. Tar Toscana Sez.II 25.06.2007 n.939).

In definitiva ed in particolare, tenuto conto che il procedimento di valutazione di impatto ambientale è, per sua natura e per sua configurazione normativa, uno strumento preventivo di tutela dell'ambiente, che si svolge prima rispetto all'approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa per l'ambiente e sempre che non si imponga il radicale diniego di approvazione del progetto, nel caso di cui trattasi non risulta siano stati presi in considerazione gli effetti del progetto sull'ambiente, quale insieme interrelato di risorse naturali ed umane, e quindi sugli esseri umani, la vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l'aria, l'acqua, il clima, le risorse naturali, l'equilibrio ecologico, l'ambiente edificato, nonché sul patrimonio storico, archeologico, architettonico ed artistico, sul paesaggio e sull'ambiente socio-economico e ciò soprattutto in termini di rischi e di pregiudizio dall’impatto.  

D'altro canto, la valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale.

Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività.

Difatti”...in base alla normativa di riferimento……ciò che ha rilievo, ai fini della protezione dei valori estetici e tradizionali che formano oggetto della tutela paesistica, è la "spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano" (C.d.S., Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2539), che ha osservato come, ai fini della tutela paesaggistica, gli elementi architettonici debbano raccordarsi a quelli naturalistici, in un processo di fusione di questi ultimi con le modifiche sul territorio introdotte ad iniziativa dell'uomo, in modo da dar vita alla nozione di località o ambito territoriale, esprimente nel suo complesso valori omogenei sia di tipo estetico, sia di riferimento alle tradizionali forme di utilizzo del territorio in consonanza con il paesaggio e con le condizioni di ambiente circostanti...” (cfr.Tar Firenze Sez.II20.04.2010 n.986), seppur sempre secondo una tutela sistemica e non frazionata.

Ed in tal senso si è pur pronunziata la Corte Costituzione con la Sentenza n.85/2013 che ha sancito  "….Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri; ... la tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette", nel rispetto peraltro delle più elementari esigenze di coerenza e razionalità dell'ordinamento e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost, e secondo la previsione di cui al novellato art. 9 co. 3 Cost, per il quale la Repubblica: "tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. ...". (cfr. Tar Puglia Lecce Sez.II 04.11.2022 n.1750).

MOTIVI

Con avviso del 7 agosto 2023, codice procedura a con prot. n. MASE-2023-0129767, è stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al progetto per la realizzazione di un Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri (SU), da parte della Società Sorgenia Renewables S.r.l. per la quale il Comune di Villanovaforru ha presentato le proprie osservazioni sulle criticità rilevate, giusta nota MASE-2023- 0140794 del 06.09.2023.  

Con Avviso del 28.05.2024, codice elaborato MASE-2024-0082534, è stato pubblicato l’Avviso relativo alla pubblicazione delle integrazioni e l’avvio di una nuova consultazione la cui documentazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’indirizzo https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9964/14682?Testo=&RaggruppamentoID=148#formcercaDocumentazione.  

Il progetto rientra nell’obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale ai sensi degli artt.21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. così descritto compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2, denominata “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”, nonché “tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1. denominata Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” ed anche nella tipologia elencata nell’Allegato II oppure nell’Allegato II-bis, sopra dichiarato.

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU) per una potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzare nei Comuni di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri (SU).  

Il progetto appare quindi rientrare: tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata “Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a: Generazione di energia elettrica da fonte eolica su terraferma”, ma per quanto emerge dall’esame della relativa documentazione (originaria e integrativa) presenta numerosi profili di criticità, come di seguito specificatamente argomentato.

AMBITI TUTELATI

L’ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi ambiti tutelati con vincolo paesaggistico, come può rilevarsi dai documenti dello studio di impatto ambientale (S.I.A.), nell’intervento proposto non viene adeguatamente considerato che l’area interessata dal progetto presenta numerosi siti qualificati beni culturali per ciò stessi tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel territorio comunale di Villanovaforru si ribadisce che sono presenti l’insediamento rurale, il nuraghe e il villaggio nuragico di GennaMaria, l’insediamento nuragico, punico e  romano di Pinn’e Maiolu (D.M. 12 gennaio 1982), l’insediamento preistorico (Cultura di Bonnannaro) di Perdu Porcu, l’insediamento con nuraghe di Mori Siliqua e l’insediamento protostorico di Santu Antiogu,  

- Nuraghe Genna Maria

Come già riportato nelle osservazioni di cui alla nota MASE-2023- 0140794 del 06.09.2023,  con Decreto SRSAR|09/08/2023|DECRETO COREPACU 70, la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, su proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha dichiarato l’immobile denominato “Nuraghe Genna  Maria”, di proprietà del Comune di Villanovaforru, e sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, e distinto al catasto di Villanovaforru Foglio 4, Mappali 9 e 294 e al catasto di Collinas, Foglio 21, Mappali 186, 188, 190, 191, sito di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

Il Nuraghe “Genna Maria” è compreso nei  32 siti ammessi nel 2021 all’attenzione della commissione UNESCO, siti scelti per la loro altissima qualità monumentale e culturale e per i caratteri di unicità e alta capacità di rappresentare la vasta categoria della monumentalità di periodo nuragico sviluppatasi in Sardegna durante l’età del bronzo.  

Sono ad oggi ancora in corso gli studi propedeutici alla creazione del Dossier definitivo, che tiene conto del Preliminary Assesment all’interno del quale sono sintetizzati i valori universali del patrimonio di epoca nuragica per l’ammissione al “patrimonio dell’umanità”, e che porterà, a seguito delle fasi previste dalla normativa, alla candidatura Unesco.  

Il paesaggio storico assume un’importanza centrale e secondo i parametri di valutazione dell’Unesco, è indispensabile che i siti oggetto di candidatura siano circondati da un’ampia area di protezione e tutela, espressione della cura e della considerazione loro assegnata innanzitutto dalle comunità e dagli enti locali.

L’analisi dei territori circostanti i siti candidati Unesco comporta l’individuazione di una serie di perimetri che, tracciati sulle carte topografiche, interpretano l’insieme dei valori costituiti non solo dal sito in sé ma soprattutto dai beni culturali al contorno, dalle “unità paesaggistiche” di riferimento, degli assetti naturalistici, orografici e idrogeologici, dalla rete dei percorsi storici e dalle rispettive monumentalità diffuse appartenenti alle più diverse epoche storiche e infine, ma non certo ultimo, dalle relazioni visive e percettive tra i siti Unesco e gli elementi eminenti appartenenti alle citate categorie.

L’Unesco raccomanda di individuare gli elementi di “pressione” oggi esistenti e di provvedere all’eliminazione  ovvero alla riduzione dei loro impatti e alla mitigazione delle influenze negative che possano essere da loro apportate verso l’intero comparto.  

Si definiscono tre perimetri attorno ai beni candidati, ciascuno con differenti caratteristiche:

- la CORE ZONE

genera un perimetro prossimo al bene, corrispondente al vincolo archeologico, se esistente, al vincolo di 100 metri dal bene in altri casi, quindi alla delimitazione delle aree a rischio archeologico. Nelle Core Zone vige il regime di vincolo ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale Sardegna e della competente Soprintendenza.  

- la BUFFER ZONE

individua un’ampia fascia territoriale di pertinenza del sito candidato, disegnata al fine di ricomprendere al suo interno i siti di carattere culturale, monumentale, archeologico, paesaggistico, naturalistico in relazione originaria o attuale con il sito. I valori di carattere percettivo sono tutelati all’interno di tale perimetro. La Buffer Zone include al suo interno eventuali ulteriori aree di rispetto o di attenzione esistenti Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali  Modulistica – 31/01/2023 Pag. 6   (indicate ad esempio dai piani di assetto idrogeologico, da aree di rispetto naturalistico, ecc.) e indica alle comunità locali i comportamenti corretti e le attenzioni da assumere, in prospettiva anche sul piano urbanistico;  

- le ZONE DI DESIGNAZIONE PROTETTIVA

sono individuate nel territorio esterno alle Buffer Zone al fine di tutelare l’integrità paesaggistica e culturale in generale, con particolare attenzione al mantenimento dei tradizionali paesaggi agrari e agropastorali, alle attività compatibili e proprie delle comunità insediate, alla preservazione dei più generali equilibri di ampia scala presenti nel territorio, al di là dei semplici confini amministrativi, e con il fine di generale una adeguata introduzione al comparto Unesco candidato.

All’interno di tale zona sono raccomandate particolari attenzioni ai sistemi comunicazione, alle infrastrutture, alla dislocazione di attività ricettive, alla rinaturalizzazione di aree oggetto di precedenti azioni negative o impatti.

L’ampiezza delle Zone di Designazione Protettiva, entro cui non vige alcuna norma specifica, è garanzia e dimostrazione della qualità dei territori candidati alle liste Unesco, nonché delle attenzioni applicate verso di esse dalle comunità locali. Sono altresì tutt’ora in corso di valutazione, a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari (DICAAR), i perimetri di tutela (zone Core e Buffer) e le azioni tese a migliorare ulteriormente l’organizzazione paesaggistica del territorio al contorno del sito di Genna Maria, quindi le dotazioni infrastrutturali dell’area archeologica.

A tal proposito la Relazione di controdeduzione ai pareri e alle osservazioni (codice elaborato COL-079, presente tra la documentazione integrativa volontaria), riporta quanto segue:  “Con specifico riferimento all’osservazione del Comune di Villanovaforru si sottolinea che, considerando le distanze che intercorrono tra gli aerogeneratori e i beni segnalati, non si ritiene che l’impianto eolico in progetto possa rappresentare un ostacolo alla fruizione degli stessi.

Infatti, il sito Perdu Porcu dista 830m .ca da CO08, Genna Maria 800m .ca da CO08, Mori Siliqua 2.500m .ca da CO08, Pinn’e Maiolu 1.615m .ca da CO08, la Tomba dei Giganti di su Cuaddu de Nixias 1.740m .ca da CO07.

Ed ancora “ L’aerogeneratore CO08 si colloca alla distanza minima di 800m circa dal Nuraghe Genna Maria e di 710m circa dalla relativa area sottoposta a tutela, illustrata negli allegati al Decreto SRSA sopra citato. L’elaborato “COL-81.00 - Fotoinserimenti da beni del patrimonio archeologico”, redatto per consentire un’opportuna valutazione dell’effettiva visibilità dell’impianto eolico dai principali beni di valenza archeologico-culturale del territorio durante la fase di esercizio, include due fotoinserimenti dal Nuraghe Genna Maria:

nel primo, in cui il campo visivo è rivolto verso Sud-Ovest, nessun aerogeneratore risulta visibile data la presenza di una fitta vegetazione,

nel secondo, in cui il campo visivo è rivolto verso Nord-Est, risulta visibile solo l’aerogeneratore CO07.

Pertanto, considerato quanto affermato, si ritiene che il Progetto non rovini l’armonia percettiva godibile dal Nuraghe Genna Maria e non possa in alcun modo pregiudicare il processo di candidatura UNESCO in corso.”

Preme sottolineare come le distanze riportate dal “Proponente”, siano incluse nella fascia di tutela di cui alla L. n.41/2023, che si ribadisce essere estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali  Modulistica – 31/01/2023 Pag. 7   culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e/o con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Ancora, nonostante la Relazione di controdeduzioni (Elaborato COL-79) riporti che “Il Nuraghe Genna Maria è stato dichiarato sito di particolare interesse archeologico ai sensi dell’art.10 comma 1 del D.lgs. n.42/2004 con Decreto SR-SA del 09/08/2023 della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, su proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, quindi oltre un mese dopo l’avvio dell’istanza di VIA del Progetto presso il competente Ministero […].”, si evidenzia come gli aerogeneratori CO07 e CO08 distino meno di tre chilometri anche dal complesso nuragico di Pinn’e Maiolu a Villanovaforru, tutelato ai sensi del D.M. 70 del 12 gennaio 1982, ex Lege 1089/1939.

Si ritiene inoltre che le considerazioni finali relative all’armonia percettibile godibile dal Nuraghe Genna Maria, risultino prive di fondamento né trovino riscontro documentale nelle Linee Guida Operative per l’applicazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale.

All’interno di tali Linee Guida vengono, per l’appunto, individuate e distinte una Core Zone e una Buffer Zone. La Core Zone coincide con il Sito Unesco medesimo, ovvero l’ ambito territoriale iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale.

La Buffer Zone è invece la zona tampone, ovvero l’ area che circonda il sito iscritto, il cui utilizzo e sviluppo è legato a restrizioni e/o vincoli complementari, con il fine di garantire un maggior livello di protezione al sito medesimo.  

L’UNESCO, nelle Linee Guida Operative per l’applicazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale (artt. 103-104 e ss.), definisce la Buffer Zone come “un’area che deve garantire un livello di protezione aggiuntiva ai beni riconosciuti patrimonio mondiale dell’umanità”. Considerato che l’estensione di tale fascia di rispetto è specifica per ogni sito UNESCO, fintanto che il perimetro non sarà opportunamente individuato e definito in termini spaziali, la presenza degli aerogeneratori è da ritenersi più che pregiudizievole al processo di candidatura al Patrimonio Mondiale dell’Umanità.  

VIABILITÀ

Si ritiene che i previsti adeguamenti alla viabilità di accesso all’aerogeneratore CO08 quali lo stravolgimento dell’area verde tra la S.P. 52 e la Via Sardegna, la rimozione delle isole spartitraffico, della vegetazione e della segnaletica stradale oltre alla realizzazione di slarghi sulla S.P.49 e lungo via dei Lecci, pur trattandosi di interventi di carattere “temporaneo” e quindi soggetti a “ripristino”, determineranno un irrecuperabile stravolgimento del territorio.  

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La prevista realizzazione del * Thyrrenian Link, il nuovo doppio cavo sottomarino di Terna s.p.a. con portata 1000 MW, 950 chilometri di lunghezza complessiva, da Torre Tuscia Magazzeno (Battipaglia – Eboli) a Termini Imerese, alla costa meridionale sarda, del * SA.CO.I. 3, l’ammodernamento e potenziamento del collegamento fra Sardegna, Corsica e Penisola con portata 400 MW, oltre * il già esistente SA.PE.I. con portata 1000 MW, comporterà per la Sardegna collegamenti con una portata complessiva di 2.400 MW. Orbene, in Sardegna le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 marzo 2024 risultavano complessivamente pari a 57,67 GW di potenza  suddivisi in    energia solare, eolica a terra ed eolica offshore, pari a quasi trenta volte i 1.926 MW esistenti ( cfr. dati Terna: 1.054 MW di energia eolica + 872 di energia solare fotovoltaica), che non potranno essere tutti utilizzati in Sardegna, non potranno essere trasferiti verso la Penisola, non potranno essere conservati, ed allora ed in detti termini si potrebbe dar luogo alla creazione di nuova energia pagata dal gestore unico della Rete cioè dalla collettività, ma che in definitiva andrà dispersa.

Anche sulla scorta di tali considerazioni l’Amministrazione Comunale ritiene che debba imporsi il radicale diniego di approvazione del progetto, in quanto gravemente carente “... con riferimento all’esame delle incidenze afferenti sia all'uso delle risorse naturali, sia al rumore ed alle emissioni in atmosfera, dovute alla realizzazione del cavidotto, della stazione elettrica e della nuova viabilità.

L'impatto è stato negativamente apprezzato in ragione della negativa incidenza sul tessuto storico-archeologico della zona, attraversata da antichi tratturi, nonché in rapporto con le infrastrutture e le opere esistenti.

Infine, è stata riscontrata la sua potenziale lesività per la fauna esistente….

Al riguardo, giova richiamare il quadro, normativo e giurisprudenziale, di riferimento. Il sistema delineato nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (Corte Costituzionale, sentenze n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012).

Secondo la Corte, la "ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea richiamata.

Quest'ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse " (Corte Cost., sentenza n. 224 del 2012, cit.).

Tali considerazioni sono state approfondite dalla Corte nella sentenza n. 199 del 2014, chiarendo che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è volto, "da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, inclusa l'energia eolica, sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009)".

In tale ottica la Corte ha attribuito un particolare rilievo alle "Linee Guida" approvate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di "assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio".

Le norme richiamate prevedono che le Regioni possano procedere soltanto alla individuazione dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione della normativa summenzionata, atteso che la ratio del criterio "residuale" deve essere individuata nel "principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea" (sentenza n. 224 del 2012).

Le predette "Linee guida" sono state adottate con il decreto interministeriale 10 settembre 2010, il quale, all'allegato 3 (paragrafo 17), indica i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.

Per quanto qui interessa, i parr. 14 e ss. dell'Allegato disciplinano in dettaglio "l'avvio e lo svolgimento del procedimento unico" di autorizzazione.

Ai sensi del par. 14.9, "In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa:

a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto".

Secondo l'Allegato 4, "L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico.

Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche" (par. 3).

Inoltre, "Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l'attivazione di buone pratiche di progettazione [...]" (par.3.1).

Viene in particolare precisato che "L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti:

a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto;

b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture" (par. 3.1.).

È pertanto evidente che, secondo le richiamate Linee Guida, l'ambito da considerare ai fini del corretto inserimento nel territorio degli impianti per la produzione di energia eolica è ben più ampio di quello direttamente interessato dalla presenza di vincoli e che, comunque, i beni da considerare ai fini della valutazione rimessa al Ministero non sono soltanto quelli paesaggistici ma anche quelli culturali, entrambi, peraltro, facenti parte del patrimonio culturale della Nazione (art. 2 del d.lgs. n. 42 del 2004)...(cfr.T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 26 aprile 2023, n. 2541).

Perciò si ritiene che, in adesione alla prevalente giurisprudenza amministrativa consolidatasi in materia e pur citata, l'intervento in esame contrasti con le istanze di tutela paesaggistica emergenti all'interno dell'ambito in cui l'Amministrazione ha riscontrato alcuni significativi caratteri, tipici del territorio d’interesse con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie, per i quali i sopra indicati siti sono stati designati.

La progettata collocazione degli elementi dell'impianto, oltre ad essere ritenuta produttiva di un impatto potenzialmente nocivo per habitat di molte specie di volatili ivi stanziati, tale da poter intralciare i loro processi migratori, non appare essere stata correttamente valutata in relazione ai seguenti elementi:

a) la tessitura storico-archeologica, sia vasta che minuta, esistente;

b) l'eventuale struttura peri-urbana diffusa o di aggregazione lineare recente;

c) le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali; d) l'impatto visivo degli aerogeneratori sui beni tutelati ai sensi della parte seconda e terza del D.lgs. 42/2004, per le porzioni rientranti nelle aree contermini.

In conclusione, in una valutazione comparativa degli interessi coinvolti a riguardo del progetto in esame,  gli elementi storico - identitari del paesaggio e la "frattura" che si determinerebbe nei caratteri paesaggistici dei luoghi, con il conseguente impoverimento, se non addirittura con la disgregazione dei valori panoramici che caratterizzano l'area, fondano  quindi il giustificato, logico e ragionevole diniego dell’Amministrazione Comunale.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).  

In assenza di completa compilazione del modulo l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI  Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso (inserire numero e titolo dell’allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data   Villanovaforru, 10/06/2024 - Il dichiarante Maurizio Onnis