IL NEOLIBERISMO IN CASSA FORENSE PER I NUOVI ISCRITTI DAL 01.01.2025: PARTE SECONDA
Trento, 8 novembre 2024. Di Paolo Rosa, avvocato.
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L’opzione neoliberista intrapresa da Cassa Forense per i nuovi iscritti dal 01.01.2025 emerge dal confronto con la Gestione Separata dell’INPS di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 08.08.1995, n. 335 e dalle aliquote contributive su redditi e compensi per l’anno 2024 di cui alla Circolare INPS n. 24 del 29.01.2024.
Per l’anno 2024, le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’IVA, iscritti alla Gestione Separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono:
- aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti in misura pari al 25% a cui va aggiunto:
- l’aliquota contributiva pari allo 0,72% per la maternità e un’ulteriore aliquota aggiuntiva, pari allo 0,35%, per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (cd. ISCRO)
Totale dell’aliquota 26,07%
Per l’anno 2024 il massimale di reddito è pari € 119.650,00 e il minimale di reddito è pari a € 18.415,00.
Il contributo minimo dovuto è pari a € 4.800,79.
“Ai sensi dell’articolo 1, comma 212, della Legge n 622/1996, la rivalsa INPS è una maggiorazione – fino al 4% – che si applica sui compensi lordi fatturati dai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata. Tale percentuale può essere addebitata in fattura ai committenti in qualità di contributo previdenziale.
L’applicazione della rivalsa INPS in fattura è facoltativa, tuttavia per evitare spiacevoli inconvenienti tra freelance e committente è consigliabile stabilire, sin da subito, e specificarlo all’interno del contratto, se il compenso pattuito debba essere inteso al lordo o al netto della rivalsa INPS fino al 4%.
Va inoltre ricordato che la rivalsa INPS contribuisce al reddito. La legge in materia, infatti, specifica che esiste una sostanziale differenza tra i contributi previdenziali -deducibili anche da chi adotta il regime forfettario – e la rivalsa INPS, che costituisce una maggiorazione fino al 4% del compenso e contribuisce, quindi, alla determinazione del reddito (Fonte: Namirial Focus).
“Inps
Roma, 7 maggio 2012
Messaggio n. 7751
Oggetto: Gestione separata - Titolo di rivalsa - Precisazioni.
Giungono presso questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti in merito all’applicazione della maggiorazione del 4 per cento (rivalsa), di cui all’articolo 1 comma 212 della legge 23.12.1996 n. 662 (nota 1).
Ai sensi del succitato articolo i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo – di cui all’art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 917/1986 - , compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e diversa da quella che dà origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi.
Tali soggetti hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una “rivalsa” del contributo INPS nella misura del 4 per cento dei compensi lordi.
Come già indicato nella circolare n. 112 del 25.5.1996 la norma attribuisce titolo e non obbligo di addebito; pertanto il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione a prescindere dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa.
La rivalsa costituisce quindi oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale è l’unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’INPS, anche se facente parte di studio associato.
Si ricorda che la rivalsa del 4 per cento è unica e si riferisce a tutti professionisti senza distinzioni, quindi sia a soggetti iscritti solo alla Gestione Separata, sia a quelli iscritti per il contributo integrativo anche ad altra Cassa professionale autonoma, sia ai titolari di trattamento pensionistico.
Infatti in sede di fatturazione delle prestazioni non vi è alcuna differenza di aliquota contributiva, che invece assumerà rilevanza in sede di determinazione del contributo dovuto nel modello unico annuale.
La rivalsa è calcolata sui compensi lordi e per la sua applicazione non è previsto un massimale, al contrario della contribuzione che è dovuta sul reddito netto di lavoro autonomo ed entro il massimale annuo di cui all’art. 2,co. 18. legge 335/1995. Ai fini fiscali si ricorda che la maggiorazione addebitata in fattura (rivalsa) ed acquisita a titolo definitivo deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all’art. 25 del DPR 600/73 e concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 13 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 così come precisato nella Risoluzione del 11/07/1996 n. 109 del Ministero delle Finanze dipartimento delle Entrate.
Nota 1: Art. 1 co. 212 legge 662/96 “Ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi”. (Fonte: INPS)
La situazione della GS INPS è ben descritta nell’XI Rapporto di Itinerari previdenziali che qui riproduco:
“La gestione presenta un rilevante saldo positivo tra contributi e prestazioni che nel 2022 è stato di 8.477 milioni di euro.
Il dato risulta da 10.229 milioni di entrate contributive e 1.752 milioni di uscite per prestazioni.
Si tratta dell’unica gestione previdenziale del regime obbligatorio le cui prestazioni sono calcolate esclusivamente con il metodo contributivo.
Il numero delle prestazioni erogate è di 553.590, in lieve aumento rispetto alle 525.980 del 2021.
Anche l’importo medio delle pensioni in pagamento risulta contenuto (3.450 euro annui) ma ciò dipende sia dal breve periodo di versamenti sia dalle basse contribuzioni che inizialmente non andavano oltre il 12% del reddito imponibile annuo, ora considerevolmente aumentate.
Il consistente livello dell’aliquota contributiva e la limitata possibilità di utilizzo delle anzianità contributive rispetto ad altre gestioni dovrebbero portare a una rimodulazione della gestione.
Sarebbe più logico per questi iscritti pensare a una riduzione delle aliquote contributive oggi addirittura superiori a quelle di artigiani e commercianti; lo stesso vale anche per i professionisti senza albo che spesso svolgono la stessa attività degli iscritti ad un albo: la disparità di aliquote è notevolissima, si va dal 14% medio degli iscritti alle Casse Privatizzate al 25% per i non iscritti agli albi”. (Fonte: XI Report di Itinerari previdenziali).
Tra le due realtà, CF e GS, il metodo di calcolo della prestazione è uguale, rinviando entrambe alla Legge 335/1995.
Non v’è chi non veda come il professionista iscritto alla Gestione Separata INPS, alla fine del suo percorso lavorativo, conseguirà un trattamento pensionistico adeguato alle sue esigenze di vita, mentre altrettanto non può dirsi per i nuovi iscritti dal 01.01.2025 in Cassa Forense se non potranno conseguire un reddito imponibile che io stimo compreso tra la metà e il tetto pensionabile di € 130.000,00.
Argomentare, a contrario, sulla diversità delle aliquote contributive, significa non voler affrontare il problema del finanziamento delle pensioni, minime comprese.
Dire, come leggo spesso, ma in CF versi meno rispetto alla GS Inps e quindi spendi meno, è argomento fuorviante perché vanno valutate anche le prestazioni che contraddistinguono le due realtà e, la considerazione, non ultima, che le Casse con la cd. privatizzazione, hanno rinunciato al sostegno dello Stato.
“Il tema della prestazione adeguata è stato posto anche in termini di effettività della tutela rispetto alla riduzione delle risorse disponibili e questa impostazione nasconde un’implicita valutazione di inidoneità del metodo di calcolo contributivo, rispetto alla garanzia costituzionale, anche in paragone al “prima”, cioè alla pensione retributiva.” (Fonte: M. Cinelli, L’effettività delle tutele sociali tra utopia e prassi in Riv. dir. sic. soc. 2016,p.21 e segg.).
Abbandonare i nuovi iscritti dal 01.01.2025 alla legge del mercato non mi pare conforme, trattandosi di previdenza obbligatoria, ai parametri costituzionali.
Che differenza corre, agli effetti previdenziali, tra il professionista iscritto in Cassa Forense e quello iscritto nella GS Inps?
Nessuna, però il trattamento è diverso.