Si segnalano di seguito le principali attività di regolamentazione e di vigilanza sui mercati attivate nel corso del 2012.
Nel mese di gennaio sono stati aggiornati l’elenco dei canali utilizzati per l`adempimento degli obblighi di trasparenza post-negoziazione e quello per gli adempimenti degli obblighi di transaction reporting. In attuazione della direttiva Mifid la Consob, già con la comunicazione n. 9085378 del 1° ottobre 2009, aveva fornito chiarimenti di natura applicativa in merito al regime di pubblicazione e al consolidamento delle informazioni pre-negoziazione e post- negoziazione e al regime di transaction reporting. A inizio 2012, sulla base delle comunicazioni pervenute, la Commissione ha provveduto ad aggiornare: 1. l’elenco dei canali utilizzati dai soggetti abilitati per l’adempimento degli obblighi di trasparenza post-negoziazione con l’indicazione, per ciascun canale, del gestore, dell’indirizzo internet e del numero di soggetti che ne hanno scelto l’utilizzo; 2. l’elenco dei canali utilizzati per l’adempimento degli obblighi di transaction reporting.
Con la delibera n. 18134 del 29 febbraio 2012, ha provveduto, ai sensi dell`art. 108, comma 2,del regolamento emittenti, all’aggiornamento dell`elenco degli emittenti strumenti finanziari diffus i fra il pubblico in misura rilevante. L`elenco, aggiornato alla data del 15 febbraio 2012, comprende 88 emittenti, tutti tenuti ad osservare le disposizioni di attuazione degli artt. 114-bis e 116 del Tuf, contenute nel regolamento emittenti.
Fra le novità, si segnalano: l`inclusione di 6 nuovi emittenti, Banca Interregionale spa (azioni diffuse), Mariella Burani Fashion Group spa, in amministrazione straordinaria (azioni diffuse), House Building spa (azioni diffuse), Eutelia spa, in amministrazione straordinaria (azioni diffuse), Farmanuova spa (azioni diffuse) e Banca Popolare del Mediterraneo (azioni diffuse); l`esclusione di undici emittenti, Banca Popolare di Monza e Brianza spa (azioni diffuse), Banca Cattolica spa (azioni diffuse), Cattolica Popolare scarl (azioni diffuse), Banco di San Giorgio spa (azioni diffuse), Banca Popolare di Aprilia spa (azioni diffuse), Banca di Sassari spa (azioni diffuse), Banca Popolare del Mezzogiorno spa (azioni diffuse), Banca della Campania spa (azioni diffuse), Cassa di Risparmio della Provincia dell`Aquila spa (azioni diffuse e obbligazioni convertibili diffuse), Tassullo spa (azioni diffuse) e Finanziaria Italiana spa (obbligazioni diffuse); la modifica della denominazione sociale di 3 emittenti: Banca Cooperativa Valsabbina scarl in Banca Valsabbina scpa (azioni diffuse), Cassa di Risparmio di Rimini - Carim Banca spa in Cassa di Risparmio di Rimini - Carim Banca spa in amministrazione straordinaria (azioni diffuse), e Banca Popolare di San Felice sul Panaro in SanFelice 1893 Banca Popolare scpa - San Felice sul Panaro (azioni e obbligazioni convertibili diffuse).
Con la delibera n. 18406 del 13 dicembre 2012 la Consob ha approvato una nuova prassi di mercato riguardante il riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate, che è stata “ammessa” ai sensi dell’art. 180, comma 1, lett. c) del Tuf. La decisione è stata assunta al termine di un’ampia consultazione dei partecipanti al mercato, condotta anche in ambito Esma, l’autorità europea per la vigilanza sui mercati finanziari.
In precedenza la Consob ha già ammesso, nel marzo del 2009, due prassi di mercato inerenti, rispettivamente, all’attività di sostegno della liquidità del mercato e all’acquisto di azioni proprie per la costituzione di un “magazzino titoli”.
La nuova prassi riguarda alcuni prestiti obbligazionari e viene attivata da intermediari appositamente incaricati dall’emittente quando ricorrono condizioni predeterminate e indicate nel prospetto di offerta e/o quotazione. In particolare, in caso di peggioramento del merito di credito dell’emittente e/o dello strumento finanziario, tali intermediari si impegnano a riacquistare sul mercato una percentuale significativa degli strumenti finanziari emessi (solitamente fino al 10-40%) a prezzi che riflettono il merito di credito dell’emittente e/o dello strumento finanziario al momento dell’emissione e che risultano quindi più elevati dei prezzi che esprimerebbe il mercato in assenza della prassi. La finalità della prassi è quella di consentire agli investitori retail che tipicamente detengono tali obbligazioni dal momento del collocamento di liquidare l’investimento prima della scadenza a condizioni migliori rispetto a quelle conseguenti all’eventuale peggioramento del rating. La prassi relativa al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate è stata prevista negli ultimi anni da prospetti di ammissione e/o di quotazione di alcune obbligazioni bancarie, destinate alla quotazione in mercati regolamentati e Mtf.
Nel corso del 2012 è stata inte
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