IL DISEGNO DI LEGGE NON E` ZAN MA E` BOLDRINI E SPERANZA.

Giannina Puddu, 24 giugno 2021. Il disegno di legge, chiamato DDL ZAN in effetti dovrebbe essere chiamato DDL BOLDRINI/SPERANZA.

IL DISEGNO DI LEGGE NON E` ZAN MA E` BOLDRINI E SPERANZA.

in quanto è di loro iniziativa.

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Complimenti al Ministro Speranza che trova il tempo per occuparsi anche di questo, oltre a quanto ha già da fare.

 

Alessandro Zan ne è stato relatore alla Camera (che ha approvato) e non lo sarà al Senato, dove il DDL pare essersi arenato in Commissione Giustizia.

Un lettore de LA STAMPA che si identifica come Thor47, circa un mese  fa, nello spazio dedicato ai commenti, in calce all`articolo dal titolo: 

Ddl Zan, cosa prevede e perché è tanto discusso (ultima modifica 15 maggio 2021)

aveva scritto:

`Pur essendo scettico in fatto di fides religio, questa volta condivido le preoccupazioni e le perplessità espresse dal Vaticano sul disegno di legge Zan. Infatti, dietro il paravento dei “diritti” - comunque tutelati dalla Costituzione e da tante leggi ordinarie, si informino gli inesausti estensori di nuove leggi, come se in Italia non ce ne fossero abbastanza – serpeggia il più insidioso dei veleni, quello agente sulla libertà di pensiero e di espressione. Già li vedo agitare una denuncia per ogni starnuto a loro sgradito, a mio avviso solo gli allocchi non colgono quel digrignare di denti dietro l`apparente alone di giuliva innocenza esibito in ogni circostanza dalla comunità LGBT. La democrazia tutela le minoranze, ma non mira di sicuro alla dittatura di una esigua minoranza sulla stragrande maggioranza degli italiani.`

 E` esattamente il mio pensiero.

Inoltre, pare che la declinazione attuale dell`art. 604-bis del CPC, sia già ben scritto:

                            Art. 604-bis. 
 
((  (Propaganda  e   istigazione   a   delinquere   per   motivi   di
           discriminazione razziale etnica e religiosa).)) 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, e` punito: 
    a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o  con  la  multa
fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate  sulla  superiorita`  o
sull`odio razziale o etnico, ovvero istiga a  commettere  o  commette
atti di discriminazione per  motivi  razziali,  etnici,  nazionali  o
religiosi; 
Sarebbe più che sufficiente l`estensione: `o fondati sul sesso, sul genere, sull`orientamento sessuale o
sulla disabilità`
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E` vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l`incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita`, e` punito, per il solo fatto della partecipazione o dell`assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio` solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l`istigazione e l`incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull`apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l`umanita` e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.))

L`apertura del 604-bis recita:

`propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.`

Ottimo, sarebbe sufficiente l`estensione di cui sopra.

Mentre, il DDL BOLDRINI/SPERANZA prevede la dissociazione tra `propaganda` e `istigazione`

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Questa modifica, non casuale, apre ad un ventaglio di interpretazioni imponente e rimanda al Giudice e
al Tribunale di turno, esponendo i cittadini italiani, rei di avere delle idee e di averle espresse, al
rischio di sanzioni penali.

A questo punto, privando il sostantivo `propaganda` del legame con il sostantivo `istigazione` che ne
determina i confini ascrivendoli ad un rapporto di causa-effetto che limita l`alea di causa (e lo spreco di
risorse pubbliche), prevedendo l`obbligo della ricerca di quel rapporto nelle fasi processuali e prima, qualunque
libera espressione del pensiero, diventa o può diventare una colpa.

La verità di questa lettura è confermata dagli stessi estensori del DDL BOLDRINI/SPERANZA che, appunto,
hanno avvertito l`obbligo di prevedere l`art. 4 seguente, che, mentre magnifica nel titolo, il Pluralismo
delle idee, di fatto, lo nega, obbligando al requisito di `idoneità`, quindi ad un condizionamento verticale
che torna nelle mani dei possibili denuncianti e giudicanti, nelle varie sedi.

Nel dubbio e nel rischio, molti cittadini sceglieranno il silenzio in pubblico e saranno costretti
all`espressione delle proprie idee in spazi chiusi, da carbonari.

La Democrazia è altro.


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Ed ancora, la Corte di Cassazione, in una sentenza recente, ha esaminato un caso di propaganda dell`odio razziale (che avrebbe
potuto essere di qualunque altra natura comprese quelle care a Boldrini, Speranza, Zan etc...) e, sulla base della normativa vigente,
ha trattato la questione in modo brillante e lucido, risolvendola.


FONTI DELL`UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI

L’incitamento all’odio razziale secondo la Corte di Cassazione (1/2020)

(Sentenza della Corte di Cassazione n. 1602 del 2020)

Con la sentenza n. 1602 del 2020 la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Milano che condannava due cittadini italiani per aver commesso il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale di cui all’art. 604 bis cp. Questa disposizione, che costituisce attuazione della Convenzione ONU per l’eliminazione della discriminazione razziale, prevede: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull`odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.”

Nel caso di specie i condannati avevano esposto su un camion pubblicitario un manifesto con il messaggio “clandestino uccide tre italiani a picconate – pena di morte subito”, con l’aggiunta dell’immagine di una ghigliottina e la testa mozzata di un uomo di colore. Secondo la Corte di Cassazione, il ragionamento svolto dai giudici di merito nel sussumere tale condotta entro l’ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice dell’art. 604 bis cp risulta fallace per non aver provato la concreta pericolosità della condotta in questione - elemento questo che è stato considerato indispensabile all’integrazione del reato. Infatti, alla luce della giurisprudenza della Cassazione, il reato è commesso quando è dimostrato che la condotta contestata ha determinato il concreto pericolo di comportamenti discriminatori. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva invece considerato discriminatoria per sé la diffusione dei manifesti in ragione del loro contenuto aggressivo. Secondo la Corte, la sentenza avrebbe invece dovuto offrire una ricostruzione del contesto nel quale la condotta si inseriva per poterne apprezzare la natura discriminatoria ed avrebbe dovuto indagare l’idoneità in concreto dei manifesti ad indurre altri a compiere atti discriminatori. Inoltre, secondo la Cassazione, la discriminazione per motivi razziali dovrebbe essere fondata esclusivamente sulla “qualità personale” del soggetto e non sui suoi comportamenti.

In questa sentenza, l’argomentazione della Corte è stata fondata esclusivamente sulla considerazione della pregressa giurisprudenza di legittimità relativa alle definizioni chiave della condotta rilevante e della nozione di “discriminazione per motivi razziali”. Mancano invece riferimenti alle fonti internazionali rilevanti e alla prassi applicativa del Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale, l’organo di controllo istituito dalla Convenzione per l’eliminazione della discriminazione razziale, le cui disposizioni sono state attuate in Italia anche attraverso l’art 604 bis cp[1]. Al riguardo, giova ricordare che il suddetto Comitato ha adottato lo scorso 26 settembre 2013 un commento generale sulla lotta al cosiddetto “hate speech” fondato su motivi razziali, un tema attualmente molto dibattuto[2]. Nel commento generale il Comitato ha indicato alcuni fattori che gli Stati dovrebbero tenere in considerazione nella delimitazione delle condotte incriminate, tra i quali il contenuto e la forma del messaggio di odio, i suoi obiettivi, l’esposizione al pubblico e financo il generale clima politico, sociale ed economico nel quale esso si inserisce. Tali elementi dovrebbero fornire all’interprete un ausilio prezioso da tenere in considerazione nell’interpretazione ed applicazione delle norme nazionali di attuazione della Convenzione[3].