IL CONSIGLIO DI STATO SUPERA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ITALIANO E CHIAMA IN CAUSA LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Roma, 4 giugno 2021 – Ufficio Stampa Marketude Il professor Fabio Ferraro, partner dello Studio De Berti Jacchia,

IL CONSIGLIO DI STATO SUPERA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ITALIANO E CHIAMA IN CAUSA LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

il professor Aristide Police e l’avvocato Giuseppina Schettino hanno ottenuto una sentenza favorevole dalla Corte di Giustizia, la quale ha riconosciuto che il limite dei 50 anni per l’accesso alla professione notarile costituisce una discriminazione fondata sull’età, in contrasto con l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali e l’art. 6, par. 1, della direttiva 2000/78/CE.

La controversia era sorta fra il Ministero della Giustizia italiano e una delle vincitrici del concorso per esami a 500 posti di notaio, relativamente alla previsione normativa che fissa a 50 anni il limite di età per la partecipazione al concorso notarile.

La questione era stata sollevata dalla all’epoca candidata al concorso, ammessa alle prove in via cautelare dal Tribunale Amministrativo del Lazio, ricorso poi dichiarato dal Tar improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione del superamento di tutte le prove d’esame.

Il Ministero della Giustizia impugnava dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza del Tar sostenendo la legittimità del limite anagrafico, in quanto finalizzato a garantire la stabilità dell’esercizio della professione di notaio per un lasso di tempo significativo, senza gravare sull’equilibrio finanziario del regime previdenziale di tale professione, nonché a impedire ai soggetti prossimi all’età pensionabile di accedervi.

Nutrendo dei dubbi circa la compatibilità della disposizione nazionale con il diritto dell’Unione, il Consiglio di Stato ha correttamente deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale «Se l’articolo 21 della [Carta], l’articolo 10 TFUE e l’articolo 6 della direttiva [2000/78], nella parte in cui vietano discriminazioni in base all’età nell’accesso all’occupazione, ostino a che uno Stato membro possa imporre un limite di età all’accesso alla professione di notaio.”

Nella parte motiva della sentenza della Corte di giustizia vengono, nella sostanza, rigettate tutte le possibili giustificazioni alla disparità di trattamento in base all’età (segnatamente, la stabilità dell’esercizio della professione notarile per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, la protezione del buon funzionamento delle prerogative notarile, l’agevolazione del ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato), anche se viene rimessa al giudice del rinvio la loro valutazione finale.

In conclusione, la Corte di giustizia risponde alla questione sollevata dal Consiglio di Stato, dichiarando che:

L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità dell’esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare”.