I CREDITI DELL’INPS PER CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

I CREDITI DELL’INPS PER CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

Trento, 19 luglio 2024. Di Paolo Rosa, avvocato.

Il 16 luglio 2024 il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS ha approvato il rendiconto generale per l’anno 2023.

Il rendiconto si può tranquillamente scaricare dal sito dell’INPS.

A me interessa evidenziare la parte che riguarda i crediti per contributi a carico degli datori di lavoro e degli iscritti.

Nel 2023 l’INPS ha avuto entrate contributive per 269.152 milioni di euro con impegni di uscite per prestazioni istituzionali per 398.063 milioni di euro, con la differenza, rispetto alle entrate, coperta da trasferimenti da parte dello Stato.

Il numero delle pensioni vigenti al 31.12.2023, escluse le pensioni erogate dalla gestione degli invalidi civili, risulta pari a 17.572.699.

Gli iscritti, sempre al 2023, sono 24.019.662.

I crediti per contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti ammontano, alla fine del 2023, a complessivi 127.160 milioni di euro.

«Detta partita trova la sua posta rettificativa nel Fondo svalutazione crediti contributivi, il quale, alla fine dell’anno, è stato rideterminato in 102.733 milioni di euro (accantonamento per il 2023 pari a 6.055 milioni di euro ed utilizzo per 3.748 milioni di euro), rispetto a 100.426 milioni di euro dell’esercizio precedente, con un differenziale, quindi, pari a 2.307 milioni di euro.

La quota di accantonamento al Fondo svalutazione crediti contributivi deriva dall’adozione della determinazione del Direttore generale n. 108 del 5 aprile 2024, con la quale sono state definite le percentuali di svalutazione applicate al Rendiconto in esame.

La citata determinazione è corredata della relazione del Direttore centrale entrate, propedeutica alla determinazione del Direttore generale, con la nota dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione del 6 marzo 2024, contenente “un aggiornamento, alla data del 31 dicembre 2023, circa il numero di richieste di adesione ed il relativo stato delle riscossioni della c.d. «Pace Fiscale» di cui all’art. 3 del D.L. n. 119/2018, all’art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018, nonché della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022” e la nota dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sempre del 6 marzo 2024, con la quale è stata comunicata la situazione del portafoglio crediti in gestione alla data del 31 dicembre 2023.

Con riferimento all’accantonamento al fondo svalutazione crediti contributivi, pari nel 2023 a 6.055 milioni di euro, con conseguente crescita del valore complessivo del fondo a fine anno fino a 102.733 milioni di euro, si osserva che tale posta era stata stimata nelle previsioni originarie per l’anno 2023 in 7.658 milioni di euro e che, in occasione della Nota di assestamento al bilancio preventivo per l’anno 2023, era stata iscritta nella misura di 8.659 milioni di euro.

Rispetto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2022 ed anche nella citata determinazione del Direttore generale n. 108 del 5 aprile 2024, si evidenzia che il processo di smaltimento dei residui attivi (incassi o cancellazioni) procede a ritmi eccessivamente lenti determinando un continuo aumento nel tempo, tanto dello stock di residui che del conseguente fondo di svalutazione, che a regime dovrebbero, invece, stabilizzarsi in rapporto alla dimensione complessiva dell’attivo.

Ciò, malgrado la presenza di disposizioni legislative concernenti l’eliminazione di crediti contributivi che avrebbero già permesso una significativa depurazione del bilancio dai residui attivi più datati, con conseguente ridimensionamento anche dell’ammontare complessivo del fondo svalutazione crediti.

Si rileva la necessità, da un lato, di migliorare le procedure di incasso, diretto e per il tramite degli agenti della riscossione, dall’altro, di provvedere con maggiore incisività all’opera di cancellazione dei crediti inesigibili con relativa compensazione a valere sul fondo svalutazione.

Si evidenzia l’urgenza di completare l’eliminazione dei crediti contributivi di importo residuo fino a 5.000 euro, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nonché di portare a compimento l’attività di eliminazione degli ulteriori crediti contributivi di importo residuo fino a 1.000 euro, ai sensi dell’art. 1, commi 222-230, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stimati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in circa 12.419 milioni di euro.

Inoltre, con riferimento alla procedura di abbandono dei crediti prevista dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 210 del 10 febbraio 1998 ed illustrata con circolare INPS n. 74 del 3 aprile 1998 ed alla mancata eliminazione dei crediti contributivi verso le aziende (Uniemens), in sede di riaccertamento dei residui attivi al 31 dicembre 2022, si sottolinea la necessità di assicurare la piena operatività di tutte le procedure interne in materia.» (Fonte: Rendiconto generale dell’INPS per l’anno 2023 dell’INPS, deliberazione n. 14, seduta del 16.07.2024)

Per la situazione dei crediti di Cassa Forense verso gli iscritti rinvio al mio “I crediti di cassa forense verso gli iscritti” in Filodiritto dell’8 luglio 2024.

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