I clienti dei notai non sono consumatori

Con la sentenza n. 6116 del 19 aprile 2012, La Corte di Cassazione si è occupata di un caso in cui il notaio incaricato aveva anticipato a favore del cliente l`imposta di registro da versare all`erario.

Per i giudici di leggittimità, la controversia instaurata dal professionista per recuperare la somma anticipata segue le normali regole procedurali di individuazione del foro competente.

Infatti, il rapporto tra il professionista e il cliente non è connotato da quegli elementi che rendono quest`ultimo consumatore, come tale ``protetto`` da norme specifiche anche per quanto riguarda l`individuazione del giudice territorialmente competente.

Articolo tratto dal Quotidiano Ipsoa

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