Gli scheletri nell`armadio della consulenza e della promozione finanziaria - Gli obblighi del promotore

Scritto per Ifanews da Gianfranco Cassol. A nessuno è sfuggito che la Legge del 1983, istituiva dei Fondi Comuni, ha posto il vincolo della “Banca Depositaria” Client Security, quale meccanismo automatico di Sicurezza degli investimenti dei Clienti e nessuna Società, nemmeno la Banca più solida, volendo gestire dei Fondi Comuni, lo ha considerato un fatto di lesa maestà. Tutto ciò in aderenza con l’istanza prima dell’Investitore: la Sicurezza dei suoi averi. Infatti nessuno ha mai versato i propri risparmi sul conto corrente dell’amico fidato, intelligente, capace, competente, esperto, ricco, simpatico o ad un gruppo (SIM) di amici fidati, intelligenti, capaci, competenti, esperti, ricchi e simpatici. Nessun individuo farebbe operazioni d’investimento sapendo che non ha la Sicurezza dei propri beni. C’è qualcuno che può supporre che possano esserci Investitori tanto imprevidenti? No, nel modo più assoluto. Esistono invece Investitori non informati dai loro Promotori, diversamente, è certo, non investirebbero. Da qui l’enorme responsabilità dei Promotori. L’art. 31 del TUF (assieme all’art. 78 del Regolamento CONSOB n° 16190/2007) impone ai vari soggetti abilitati (SIM, SGR, Banche) di avvalersi di Promotori Finanziari nell’offerta fuori sede.


Pertanto è sul Promotore Finanziario che ricadono, per lo più, tutti gli obblighi di informazione del cliente che la Legge sancisce.

Il Promotore Finanziario deve quindi informare il Cliente circa i rischi connessi ad un investimento, affinché il Cliente stesso possa decidere di correrli o meno in modo consapevole (art. 108, 3° comma, Regolamento CONSOB n° 16190/2007).

In particolare, il Promotore Finanziario dovrà dare al Cliente le informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (Rubrica dell’art. 30 del Regolamento CONSOB n° 16190/2007).

 Riguardo alle somme di denaro e agli strumenti finanziari del Cliente, e alla loro salvaguardia, di particolare rilevanza è il caso in cui a seguito dell’investimento essi vengano detenuti in un “conto omnibus” da un terzo (Banca, o altro), caso che infatti è espressamente disciplinato da due disposizioni, il 3° e il 4° comma dell’art. 30 del Regolamento CONSOB n° 16190/2007. Esse prevedono che l’intermediario (e quindi prima di tutto il Promotore Finanziario) informi il Cliente della circostanza del deposito degli strumenti o del denaro in un “conto omnibus” e gli fornisca un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.

 Va sottolineato che “i rischi che ne derivano” sono altissimi: infatti il Cliente si spossessa delle sue somme di denaro e le consegna all’Intermediario, il quale a sua volta, versandole sul “conto omnibus” assieme a quelle degli altri suoi Clienti, ne acquista una disponibilità completa e discrezionale che, ovviamente, facilita l’ipotesi di appropriazioni illecite e simili.

E’ indubbio che il cardine della corretta informazione a tutela dei Clienti è far capire con chiarezza se le operazioni proposte hanno o non hanno la Sicurezza.

La responsabilità del Promotore in questo contesto è pesante, potendo essere chiamato a rispondere anche di danni subiti dai suoi Clienti per perdite dovute a disinvestimenti di strumenti finanziari acquistati transitando sui “conti omnibus”,  conseguenti dall’essere venuto a conoscenza dell’assenza di garanzie di Sicurezza dei propri investimenti.

La valutazione della Sicurezza è un diritto sacrosanto dell’Investitore e non è delegabile.
Con il “faccia Lei” rivolto al Promotore, il Cliente intende, solo e soltanto, riferirsi all’aspetto della convenienza economica dell’operazione e mai può intendersi riferito alla Sicurezza, che è il fatto più semplice da capire, in quanto è sufficiente che il Promotore dica al suo Cliente se la Sicurezza c’è o non c’è.

Se il Promotore dice che non c’è, non ci vuole molto a capire quale può essere la risposta del Cliente.

Allora è preferibile che i Promotori non facciano mai emettere assegni ed effettuare bonifici ai propri Clienti intestati ad una SIM.
Sarebbe la prova che il Cliente non è stato informato dal suo Promotore della mancanza delle garanzie di Sicurezza dei suoi investimenti.

Così con questa linea di condotta, il Promotore si mette al riparo da responsabilità abnormi, aggravate dall’eventualità di essere azionista, direttamente o indirettamente, della SIM che rappresenta.

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