GIANNA NANNINI ENTRA NEL PODIO DELLE VOSTRE 12 CANDIDATE ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Redazione, 10 gennaio 2022.
Il 28 dicembre u.s., avevamo lanciato, da queste pagine, il proposito di candidare, dalla base, Donne di alto profilo, alla Presidenza Della Repubblica.
Preso atto del desiderio dei nostri lettori, abbiamo informato sulle candidate, senza filtro alcuno.
Oggi, a dstanza di 13 giorni, alle Donne già sul podio (Bindi, Bocassini e Gabanelli), si unisce Gianna Nannini che risulta tra le più gradite.
Il riepilogo delle vostre candidate in ordine alfabetico:
- Bignami Laura
- Bindi Rosy
- Bocassini Ilda
- Boldrini Laura
- Bonino Emma
- Calia Antonietta
- Calloni Maria
- Cartabia Marta
- Falcone Maria
- Meloni Giorgia
- Nannini Gianna
- Simeoni Sara
L'articolo del 28 dicembre 2021:
E' stucchevole il gioco politico che ruota intorno all'individuazione del prossimo Presidente della Repubblica Italiana.
I nomi che sentiamo tra i probabili, non hanno un passato di dignità istituzionale e morale adeguati al ruolo.
L'esercizio del potere deve avere un termine, non può essere sine die, altrimenti si trasforma in un vizio e, si sa, che il vizio si oppone alla virtù.
Mentre, ad un Presidente della Repubblica sono richieste molte virtù, senza macchia.
Nè possiamo concepire l'ipotesi che un qualunque uomo di potere, proprio per questo suo stato, si proponga, con leggerezza e arroganza, per l'esercizio di tale ruolo, a prescindere dai principi di adeguatezza indispensabili che non può individuare egli stesso in uno sfoggio autoreferenziale e sgradevole.
La società civile italiana è ricca di esempi virtuosi, di persone che eccellono, con discrezione, negli ambienti culturali, scientifici, industriali, artigianali e altri.
Persone lontane dai riflettori, schive, guidate da sani principi, rispettose degli altri, sobrie.
Noi tutti, abbiamo contatti diretti o indiretti con persone di questo tipo e sarebbe giunto il momento di volgere lo sguardo verso le donne, donne di questo tipo, donne senza prezzo, incorruttibili, forti della forza che hanno dentro che non necessita di scambi, per colmare fragilità nascoste, che potrebbero essere pericolosi per tutti gli altri.
E' venuto il tempo di una Donna alla Presidenza della nostra Repubblica.
Perchè le infinite chiacchiere sulla parità di genere si traducano in scelte concrete, adesso, ne abbiamo l'occasione.
Le donne italiane, hanno in questo, un'immensa responsabilità, quella di scegliersi.
L'invito esplicito che rivolgo è questo: troviamo candidate donne alla Presidenza della nostra Repubblica.
Chi può essere nominato Presidente della Repubblica?
Articolo 84 della Costituzione:
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
Qual è il ruolo del Presidente della Repubblica?
Costituzione -Titolo II - Il Presidente della Repubblica
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.