GALERA PER I REATI DI INQUINAMENTO/DISASTRO/AMBIENTALE. MA, SOLO SE COMPIUTI "ABUSIVAMENTE"!

GALERA PER I REATI DI INQUINAMENTO/DISASTRO/AMBIENTALE. MA, SOLO SE COMPIUTI "ABUSIVAMENTE"!

Giannina Puddu, 31 agsto 2024.

Si può autorizzare - per legge - un omicidio? Si, negli stati che ancora prevedono la pena di morte. Ma, questo potere di uccidere è saldamente in mano alle pubbliche istituzioni e non dei privati.

Si può autorizzare - per legge - il compimento di un reato? In Italia, Si, è concesso questo potere anche ai privati.

Mi frullano per la testa, da giorni, due questioni che sono strettamente collegate da un filo logico che è spesso come una corda da traino:

  1. Che sono  previsti i reati di Inquinamento e Disastro Ambientale;
  2. Che l'installazione di Impianti Eolici e Fotovoltaici siano causa, dimostrata, di DisastroInquinamento ambientale, sia onshore che offshore.

La prima previsione di cui al punto 1) è parte del nostro Codice Penale, indicata nel cosiddetto "dispositivo" dell'art. 452 bis.

Ma, lo stesso dispositivo è stato "confezionato" con un accorgimento che sorprende.

Il testo dell'articolo 452 bis del Codice Penale aggiornato, recita:

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

  1. 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  2. 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

L'elemento che sorprende, nel testo sopra riportato è l'inserimento dell'avverbio "abusivamente" riferito al compiersi di un reato, talchè come tale è previsto dal codice penale.

La collocazione nell'area delle attività umane soggette a severa punizione è corretta e, per quanto mi riguarda, avrei previsto pene ben più severe di quelle attuali.

L'inserimento dell'avverbio "abusivamente", detta la condizione, a monte,  perchè si possa parlare di "reato" agendo di conseguenza nei Tribunali.

Come dire che, per contro, se ti legittimo al compimento di un'azione che sarebbe catalogata come "reato", non sarebbe più "reato" perchè ti ho autorizzato a compierla.

Questo è quanto sta accadendo in molte parti d'Italia ed in Sardegna con particolare accanimento ogni volta, e sono moltissime volte, che un qualunque "soggetto" autorizzato-legittimato, devasta, irrimediabilmente, ampie porzioni di territorio per allocare le sue attrezzature-monstre per produrre energia elettrica, rastrellando  immense quantità di danaro pubblico.

Mi piacerebbe, tanto, fare due chiacchiere con il/i legislatore/i che ha/hanno prodotto questa diabolica iperbole legislativa e parlare con ogni singolo parlamentare che ha schiacciato il pulsante del SI per approvare una tale perversione legislativa.

E, i nostri brillanti legislatori, non si sono risparmiati nemmeno con l'ulteriore art. 452 quater, sempre conservando lo stesso avverbio nello sviluppo delle sanzioni relative alla seconda previsione del punto 1).

Il disastro ambientale – Art. 452 quater c.p.

Il delitto di disastro ambientale è disciplinato dall’art. 452-quater c.p. il quale prevede che:

«Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

Concludendo, per ora, un semplice "avverbio" salva dalla galera chiunque sia causa di inquinamento o devastazione ambientale in quanto "autorizzato" da castelli normativi costruiti ad hoc per legittimare azioni che sono catalogate come reati.

Quanto potrà durare una simile follia???