Equitalia. Stop definitivo al suo perentorio esercizio di abuso del diritto

Scritto per Ifanews da Antonio Mazzone. Sentenza storica. Così,  gli avvocati Frattarelli e Rapali, hanno definita la recente pronunzia  del  giudice del lavoro di Teramo, dott. Luigi Santini che condanna Equitalia alla cancellazione di una ipoteca iscritta - contra legem - sui beni di un imprenditore.

Equitalia.  Stop definitivo al suo perentorio esercizio di abuso del diritto

I fatti
Il socio di una impresa familiare teramana attiva nel tessile, nel 2007, si ritrova sul groppone un debito nei confronti dell’Inps per circa 450.000 euro per la mancata concessione di sgravi contributivi.
Equitalia iscrive ipoteca per 800.000 euro sui beni personali dell’imprenditore (casa familiare e terreni attigui) nonostante questi ultimi fossero stati, anni prima, per atto notarile conferiti in un fondo patrimoniale.
L’imprenditore, tramite i suoi legali, si oppone con tutte le sue forze all’iscrizione ipotecaria, ma Equitalia non vuole sentire ragioni. Così si arriva al ricorso al Tribunale del Lavoro di Teramo. Anche qui  Equitalia non ci sta e solleva una serie di eccezioni sulla legittimità della giurisdizione, ma perde ed il procedimento va avanti.
 

Motivazione
Equitalia è stata condannata alla cancellazione dell’ipoteca ed al pagamento delle spese processuali perché ha abusato del diritto. Ha proceduto con l’iscrizione ipotecaria, in vista di un pignoramento dei beni del debitore, senza tener conto in alcun modo, che è assolutamente illegittima qualsiasi azione esecutiva su beni destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, nel momento in cui il debito erariale o contributivo, non è in alcun modo riconducibile al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari. Proprio come in caso di debito per contributi previdenziali e/o assicurativi inerenti l’attività d’impresa.

Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale, come recita l`art. 167 c.c., consiste  nella imposizione convenzionale, da parte di uno dei coniugi, di entrambi o di un terzo, di un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.
L’art. 170 c.c. stabilisce, inoltre, che `l`esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia`.

Perché abuso del diritto
Equitalia è stata giustamente condannata , a mio avviso, perché nonostante l’orientamento esplicitamente espresso da importanti Commissioni Tributarie (C.T.R. Piemonte sez. VI 21.10.2009 n.54;C.T.P. Grosseto, sez. IV, 30-11-2009, n.280; C.T.P. Milano, sez. XXI, 20-12-2010, n. 437; C.T.P. Mantova, sez. 1, 10-06-2008;C.T.P. Padova sez. I del 20 gennaio 2011) che come ci ricorda anche il “Commercialista Telematico” “ hanno ritenuto che nel caso di debiti fiscali, manchi quell’inerenza immediata e diretta fra i crediti erariali e i bisogni della famiglia che nascono da una specifica obbligazione legale del tutto “esterna” ai bisogni familiari. In pratica, i debiti tributari non sarebbero collegati in “modo immediato e diretto” con le esigenze familiari e quindi non legittimerebbero l’esecutività”, ha giustificato l’iscrizione ipotecaria come “atto cautelare” e non “atto esecutivo”.  Ma il giudice del lavoro (se di Roma avrebbe appellato con il classico : … ah Equità, ma che ce voj cojonà…) parte dalla considerazione che se è vero che l`ipoteca non costituisce un atto esecutivo in senso stretto, risulta, però, essere un atto prodromico all`esecuzione, che comporta un vincolo di indisponibilità del bene finalizzato alla conservazione della garanzia in vista di una futura espropriazione forzata. Pertanto, non è possibile procedere all`apposizione di tale vincolo, poiché sarebbe in contrasto con la volontà legislativa di conservare i beni del fondo patrimoniale alle necessità familiari, ed evitare che possano essere aggrediti dai creditori, anche attraverso atti meramente conservativi, ma che costituiscono certamente un grave pregiudizio per la commerciabilità del bene in vista della sua monetizzazione per soddisfare i bisogni della famiglia”.

``