E' RIPARTITO IL GIOCO DELL'OCA
Trento, 13 dicembre 2023. Di Paolo Rosa, avvocato.
Il 13 ottobre 2022 si è avviata la XIX Legislatura e recentemente si è attivata anche la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
È iniziato il gioco dell’oca con le prime audizioni.
Il 5 dicembre 2023 è stata audita la dott.ssa Manuela Arrigucci, Presidente della Sezione di controllo sugli Enti della Corte dei conti, il video della quale è scaricabile sul sito istituzionale della Commissione.
Ieri, 12 dicembre l’audizione del Presidente del Cnel.
Sarebbe stato più ovvio, almeno per chi scrive, partire dalla relazione lasciata agli atti dalla Commissione della XVIII Legislatura per sviluppare quelle criticità già evidenziate, ma tant’è.
Le Casse di previdenza dei professionisti sono soggette a maggiori controlli rispetto all’INPS, Ente di previdenza pubblico, ma tutti questi controllori non si parlano tra di loro, fanno delle relazioni che vengono inviate ai Presidenti delle due Camere per finire, penso io, rilegate in preziosi volumi giacenti, impolverati, sugli scaffali della Camera dei Deputati e del Senato con buona pace di tutti i professionisti, obbligati per legge ad essere iscritti.
Le Casse, infatti, dopo la loro privatizzazione di cui alla legge delega 537/1993 e al successivo d.lgs. 509/1994, sono soggette a controlli interni, perché rappresentanti dei Ministeri siedono nei Collegi sindacali e in alcuni CdA, ed esterni.
Dall’esterno sono soggette al controllo del Ministero del Lavoro, attraverso la Direzione Generale Previdenza, del Ministero dell’Economia, attraverso il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento del Tesoro.
Cassa Forense e la Cassa del notariato sono soggette anche al controllo da parte del Ministero della Giustizia. Tutte le Casse sono poi soggette alla Corte dei Conti che esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l’efficacia e riferisce annualmente al Parlamento, secondo quanto statuito dal d.lgs. 509/1994.
Dal 2011, ai sensi dell’art. 14 del d.l. 98/2011, le Casse sono soggette anche alla attenzione della Covip alla quale è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio.
Le Casse sono poi soggette all’Autorità di Vigilanza sui contratti e lavori pubblici, in forza dell’art. 32, comma 12, del d.l. 98/2011.
Sono poi soggette alla Bicamerale di controllo sull’attività degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza sociale ai sensi dell’art. 56 della legge 09.03.1989, n. 88 con poteri ampliati dalla lettera a) del comma 189 dell’art. 1, legge 27.12.2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sull’efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull’equilibrio delle gestioni e sull’utilizzo dei fondi disponibili anche con finalità di finanziamento a sostegno del settore pubblico e con riferimento all’intero settore previdenziale e assistenziale. Sono soggette poi al controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spesa per il personale e costo del lavoro in base all’art. 60 del d.lgs. 165/2001.
Come ho detto, tutti questi controlli, ad eccezione dei Ministeri Vigilanti, non si parlano tra di loro.
Nel sistema disegnato dal legislatore, la Corte dei conti, attraverso la sezione del controllo sugli enti, partecipa all’esercizio del controllo e ne rappresenta l’anello di chiusura in quanto è posto a carico dell’Istituto l’onere di riferire al Parlamento sui riscontri effettuati.
“La relazione della Corte dei conti, deliberata collegialmente dalla Sezione del controllo sugli enti, è il solo documento sottoposto all’esame del Parlamento che fornisce, a consuntivo, il quadro generale, come dispone appunto l’art. 3 d.lgs. n. 509/1994, della gestione di ciascun ente previdenziale riguardata in tutti i suoi aspetti: la gestione previdenziale, attraverso gli indicatori maggiormente significativi (quali il rapporto tra iscritti e pensionati e quello tra contributi e prestazioni, nonché il rapporto tra il totale delle entrate e il totale delle uscite); la gestione patrimoniale, attraverso l’esame degli assets patrimoniali e della loro movimentazione; i costi degli organi e quelli del personale dipendente; i risultati economico patrimoniali di esercizio, con riguardo anche alle variazioni della riserva legale; l’esame dei dati attuariali, con riguardo in particolare agli scostamenti tra bilancio di esercizio e bilancio tecnico.
Quello della Corte dei conti è, dunque, un controllo successivo che trova nella Costituzione il suo primo riferimento e che ha nel Parlamento il suo primo destinatario; ma tale controllo costituisce anche stimolo ai processi di autocorrezione per le amministrazioni interessate, là dove siano rilevate irregolarità o, comunque, vengano in evidenza aspetti gestori suscettibili di essere migliorati o resi più efficienti.
A giudizio della Corte dei conti il quadro d’insieme del sistema dei controlli sugli enti previdenziali dei professionisti mantiene oggi la sua validità di fondo, là dove affianca a un sistema di vigilanza svolto dagli organi del governo e di natura politico-amministrativa, un controllo neutrale affidato ad un organo terzo e indipendente, quale è la magistratura contabile”. (Audizione su iniziative in materia di enti previdenziali privati della Sezione della Corte dei Conti alla Camera dei deputati, Commissione XI Lavoro pubblico e privato, 11 aprile 2016).
“La Corte dei conti evidenzia però come non sia destinataria dei risultati delle attività di controllo svolte dalla Covip, tenuta, ai sensi del citato art. 14 d.l. n. 98/2011, a riferire sulle attività svolte esclusivamente ai Ministri vigilanti. È evidente come la Corte dei conti, nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, potrebbe ben giovarsi delle competenze tecniche altamente specialistiche del predetto organismo”. (Cfr. ibidem di cui sopra).
Sarebbe altresì auspicabile che “l’esercizio del controllo da parte della Corte dei conti nei confronti delle casse, sia svolto con le modalità di cui all’art. 12 l. n. 259/1958. Venga esercitato, cioè, da un magistrato della Corte che – al fine sempre di riferire al Parlamento sulla gestione finanziaria complessiva degli enti, anche attraverso l’esame dei documenti di bilancio – assiste alle sedute degli organi di amministrazione e revisione, in analogia, per restare nel settore della previdenza, a quanto avviene per i grandi enti previdenziali pubblici: l’Inps, l’Inail e lo stesso Inpdap (prima della sua confluenza nell’Inps)”.(Cfr. ibidem di cui sopra).
In tutto questo contesto gli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, non hanno alcuna voce in capitolo perché non sono destinatari di alcuno dei report predisposti dalle Autorità di Vigilanza.
“L’obiettivo primario dei gestori del risparmio previdenziale deve essere quello di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico. Obiettivo, questo, che richiede la solidità e la redditività degli investimenti effettuati e che potrebbe incontrare fattori di rischio, ove si intendesse finalizzare tali gestioni al sostegno di determinati settori dell’economia”. (Cfr. ibidem come sopra).
La cosa sconcertante è che il regolamento per gli investimenti, che doveva essere pubblicato entro giugno 2023, tarda ancora a vedere la luce con la conseguenza che i gestori delle Casse di previdenza dei professionisti, a tutt’oggi, sono privi di una regolamentazione cogente, con investimenti non garantiti, al punto che le pensioni stanno diventando sempre più volatili, quando ogni lavoratore ha diritto alla pensione come affermato proprio il 5 dicembre nel suo esordio dalla dott.ssa Arrigucci.