A PROPOSITO DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: DISCRIMINAZIONE DI FATTO. NEI TRIBUNALI ITALIANI IN APERTA VIOLAZIONE DELL`ART. 3 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE

  Redazione, 7 luglio 2021. Oltre fagioli e lenticchie, il problema più grande della Giustizia Italiana è nell`immenso grado di `discrezionalità` dei Giudici che espone i cittadini ad una condizione di `discriminazione` fatta sistema. Speriamo che Marta Cartabia tenga in gran conto la DISCRIMINAZIONE GIUDIZIALE che genera anche un negativo e grave condizionamento economico.

A PROPOSITO DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: DISCRIMINAZIONE DI FATTO. NEI TRIBUNALI ITALIANI IN APERTA VIOLAZIONE DELL`ART. 3 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE

Gli avvocati, per primi, lamentano questa condizione e sanno bene che la stessa causa avrebbe destino diverso nel tribunale A, B, o C e che nell`ambito dello stesso Tribunale A, il Giudice Pinco ed il Giudice Pallo potrebbero emettere sentenze opposte. 

Questa è una condizione discriminatoria che fa dipendere l`esito di un processo dalla sede presso cui si svolge piuttosto che dalle ragioni e dai torti delle parti in causa.

Si parla, infatti, dell` `orientamento` dei Tribunali tale per cui il signor x, se fosse milanese potrebbe avere ragione e se fosse palermitano potrebbe avere torto, per lo stesso merito di causa.

A Milano, il signor Brambilla potrebbe avere ragione o torto in funzione, semplicemente e drammaticamente (per la nostra Giustizia), del giudicante assegnatario della sua causa.

Ciò accade in aperta violazione degli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione.

Art2. `La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell`uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l`adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.`

Art. 3 `Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l`eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l`effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all`organizzazione politica, economica e sociale del Paese.`

Nella realtà della Repubblica Italiana, invece, la sede della  `residenza` (che possiamo includere nella categoria delle `condizioni personali`) della parte in causa è elemento discriminante ed espone la stessa alla discriminazione giudiziale talché, in Italia, La Legge Non E` Assolutamente Uguale Per Tutti. 

Violati sia l`art. 2 che l`art. 3, per leggi scritte male e nei Tribunali.

Dipende dal Comune di residenza (quindi dal tribunale) e dipende dalla discrezionalità del Giudice.

Questa aberrante condizione è alimentata dalla fumosità tipica delle leggi che sfornano i nostri legislatori e che contengono, proprio nella sostanza, elementi di vaghezza e indeterminatezza che rimandano all`interpretazione.

Ma, quante Leggi abbiamo in Italia che dovrebbero essere ripassate, una per una, per correggere l`errore che porta ad una violazione costituzionale sistematica?

Solo durante la XVIII Legislatura, quella iniziata nel 2018 con l`avvento dei Grillini, sono state approvate (periodo 23 marzo 2018 - 30 aprile 2021) 188 leggi (63 sono leggi di conversione di decreti-legge) e sono stati emanati 95 decreti-legge, 114 decreti legislativi e 12 regolamenti di delegificazione!!!

Nel 2018, Il Sole24Ore aveva indicato in 111.000 il numero delle leggi italiane. 

Se, veramente, si volesse fare pulizia si dovrebbe impegnare molto tempo e non solo per il coinvolgimento indispensabile del legislatore che sarebbe chiamato a confermare il suo proposito di legge per spogliarlo della sua veste oscura.

Sul sito del Ministero dell`Interno c`è uno spazio dedicato all` Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori  (OSCAD)

E` rivolto ad una platea specifica:

`Chiunque subisce un evento penalmente rilevante in relazione alla razza/etnia, credo religioso, orientamento sessuale/identità di genere e disabilità, può contattare l’Osservatorio all’indirizzo oscad@dcpc.interno.it`

Questa `platea` dovrebbe essere allargata includendo `chiunque subisce una discriminazione giudiziale per effetto della sua residenza.`

Dalla Commissione per l’efficienza della Giustizia del Consiglio Europeo – 2020:

Dubbi sull’indipendenza dei giudici civili. La tabella dell’allegato 6 espone infine la percentuale delle imprese operanti in Italia che hanno motivo di ritenere che i giudici civili, ivi inclusi i giudici dei tribunali amministrativi, siano poco indipendenti rispetto a pressioni politiche e/o economiche esterne.

Le due percentuali (peraltro quasi uguali) non si possono sommare: normalmente il condizionamento politico è mosso da interessi economici e quindi esse tendono in larga misura a sovrapporsi.

Risulta comunque che ben il 40% delle imprese operanti in Italia ritiene che i giudici civili siano condizionati da interessi politici e/o economici nelle loro decisioni. 

Questa percentuale è molto minore negli altri maggiori Paesi europei: il 30% circa in Spagna, il 15% circa in Germania e Francia e il 4% circa in Olanda e Svezia. 

Grave, ufficiale, ma incompleto in quanto non tiene conto del parere e dell`esperienza fatta dalle persone fisiche che, se fosse assorbito nel dato %, lo farebbe crescere.

Nella graduatoria mondiale stilata dal World Justice Project per l`efficienza della Giustizia, l`Italia  si colloca infatti molto in basso, in  27ª posizione. 

Meglio dell`Italia, tutti i principali Paesi sviluppati, ma anche Estonia (10ª posizione), Repubblica Ceca (18ª), Uruguay (22ª), Portogallo (23ª), Slovenia (24ª), Costarica (25ª) e Cile (26ª).

Dalla Commissione Europea SCHEDA TEMATICA PER IL SEMESTRE EUROPEO SISTEMI GIUDIZIARI EFFICIENTI (abstract) (che sembra scritto proprio all`indirizzo dell`Italia - NDR)

Qualità, indipendenza ed efficienza sono le componenti fondamentali di un `sistema giudiziario efficiente`.

Sistemi giudiziari efficienti rappresentano un presupposto per la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti e alle imprese, infondendo fiducia in tutto il ciclo economico.

Sono altresì essenziali per tutelare i diritti dei singoli, in particolare i diritti sociali.

Essi sono fondamentali per l’attuazione di tutto il diritto dell’Unione, in particolare le norme economiche, e per rafforzare la fiducia reciproca e la lotta alla corruzione.

Quest’ultima ha un impatto diretto sui bilanci pubblici e sul contesto imprenditoriale. 

Qualunque sia il modello del sistema giudiziario nazionale o la tradizione giuridica a cui è ancorato, l`efficienza, la qualità e l’indipendenza sono essenziali per un `sistema giudiziario efficace`. 

Sul sito ordineavvocatitorino.it si legge un`ottima sintesi:

 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI DI DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO

• Dichiarazione universale dei diritti dell`uomo: art. 2: “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità”, e art. 7: “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione”;

• Convenzione Europea sui Diritti Umani: art. 14: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l`origine nazionale o sociale, l`appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.

• Carta dei Diritti Fondamentali dell`Unione: divieto qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l`origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l`appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l`età o l`orientamento sessuale (art. 21) e art. 23 “La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione”.

• Trattato sul funzionamento dell`Unione Europea: art. 10 “Nella definizione e nell`attuazione delle sue politiche e azioni, l`Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l`origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l`età o l`orientamento sessuale”.

• Costituzione della Repubblica Italiana:

art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell`uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita`, e richiede l`adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta` politica, economica e sociale”,

art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l`uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l`effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all`organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.