CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE. COSA CAMBIA PER I MUTUI?

Giannina Puddu, 20 giugno 2024.

La sentenza n° 15130 del 29 maggio 2024 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha riconosciuto in modo definitivo e chiaro che la conseguenza giuridica della violazione delle norme in materia di trasparenza [relativa all'esplicitazione di  qualunque costo posto a carico del mutuante] e, segnatamente, di quella di cui all'articolo 117, comma 4, T.U.B., causa la rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo “B.O.T.” (art. 117, comma 7, T.U.B.)".

Tradotto, significa che, fatta apposita perizia econometrica, verificata la violazione di cui sopra, il mutuatario ha il diritto di chiedere il rimborso di tutti gli interessi, calcolato sulla differenza tra l'interesse applicato e quello di periodo dei BOT. 

Questo è quanto emerso nel corso dell'intervista promossa dai giornalisti Giuseppe Spinelli, presidente dell' Associazione ARIL (Rete Informazione e Legalità - retearil21@gmil.com) e dal conduttore di Canale Italia Massimo Martiri che hanno coinvolto due tra i migliori esperti di Diritto Bancario in Italia, il perito Alessandro Govoni e l'avvocato Enrico Bartolini del Foro di Brescia.

Spinelli e Martiri hanno reso un vero "servizio pubblico" con questa loro iniziativa.

Mentre, i  "blasonati" quotidiani italiani, anche "specializzati", hanno riferito che la sentenza della Corte di Cassazione che si è espressa a Sezioni Unite nel maggio di quest'anno, avrebbe confermato la validità del mutuo con ammortamento alla francese, risolvendo una questione controversa....

Ma, la ragione della pronuncia della Corte, sollecitata dal Tribunale di Salerno nel luglio 2023, non aveva ad oggetto la questione della legittimità o meno del piano di ammortamento alla francese.

Come ha correttamente ribadito il perito intervistato, dottor Alessandro Govoni, l'informazione data ai cittadini spostando la loro attenzione su un falso tema, è stata, colpevolmente, sviante.

La non-informazione, manipolata in questo modo, priva milioni di famiglie dell'opportunità di conoscere i propri diritti e, quindi, di farli valere consolidando un danno pesante a carico delle famiglie e ad esclusivo vantaggio delle banche e/o delle finanziarie, giacchè la sentenza dell'Alta Corte impatta, anche e per esempio, sui finanziamenti rateali sottoscritti per l'acquisto dell'auto.

Govoni, è intervenuto dando alle sue parole un taglio decisamente politico e mettendo in evidenza che, in Italia, sono circa 11 milioni le famiglie che hanno sottoscritto il mutuo per l'acquisto della casa, mentre l'avv. Enrico Bartolini, nel suo breve ma centrato intervento, aveva già anticipato che, nella stragrande maggioranza dei casi, questi contratti di mutuo contengono elementi di illegittimità.

Bartolini ha fatto riferimento alla pag. 23 della Sentenza della Corte nella quale, la stessa, ha esplicitato che “in ipotesi di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.U.B.  («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»),  ”ciò darebbe luogo a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)”.

Govoni ha rilevato l'ingiustizia sociale che emerge nel contesto delle relazioni tra cittadini e banche, da sempre caratterizzato da una forte ed incolmabile asimmetria informativa.

Le asimmetrie informative caratterizzano tutta l'attività del sistema bancario, sia, come nel caso, quando si tratti di crediti, sia quando si tratti di investimenti finanziari.

Il compito di colmare il gap informativo è affidato al legislatore, alla magistratura, alle hautority che, evidentemente, spesso mancano l'obiettivo.

Accade, e per fortuna, che ci siano Giudici illuminati come  il Giudice dott. Mattia Caputo del Tribunle di Salerno al quale va riconosciuto il merito di aver posto una questione aperta e sempre sospesa alla Suprema Corte chiedendo che facesse luce, in via definitiva e vincolante per tutti i Tribunali.

Per iniziativa del Giudice Mattia Caputo, il 19 luglio 2023, il Tribunale di Salerno aveva  posto in dubbio la determinatezza dell’oggetto ex art. 1346 c.c. e la trasparenza del contratto ex art. 117 t.u.b., nel caso di mancata esplicitazione del regime di ammortamento.

Mattia Caputo, aveva sospeso un procedimento relativo alla contestazione dell’ammortamento alla francese rimettendo, ai sensi dell’art. 3 comma 27 del D.Lgs. 149/22, la risoluzione della questione in punto di diritto alla Cassazione.

Il giudice Caputo, concludendo la sua richiesta alla Corte di Cassazione, aveva  scritto:

Considerato che, a parere di questo Giudice, nel caso di specie si renda necessario il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione in ordine ad una questione esclusivamente di diritto, come sancito dalla novella normativa, avendo ad oggetto l’interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale (T.A.N.), nonché della modalità di ammortamento c.d. “alla francese”, cioè se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare gli estremi della indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli articoli 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché, stante la specialità della materia bancaria, soggetta alla disciplina del Decreto Legislativo n. 385 del 1993 (c.d. “T.U.B.”), la violazione delle norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all'articolo 117, comma 4, T.U.B., che impone, sotto pena di nullità (successivo comma quarto) che ”1 contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo “B.O.T.” (art. 117, comma 7, T.U.B.)"

I lettori interessati alla verifica delle condizioni contrattuali dei mutui sottoscritti richiedendo l'intervento del perito dottor Alessandro Govoni e/o dell'avvocato Enrico Bartolini, possono scrivere a redazione@ifanews.it