CORONONAVIRUS: LA SVIZZERA CANCELLA L'OBBLIGO VACCINALE E INTRODUCE LA RESPONSABILITA' PER CHI VACCINA

CORONONAVIRUS: LA SVIZZERA CANCELLA L'OBBLIGO VACCINALE E INTRODUCE LA RESPONSABILITA' PER CHI VACCINA

Redazione, 13 aprile 2023.

La Svizzera ha eliminato l'obbligo vaccinale per Covi-19.

Comunque, secondo coscienza e per casi particolari, i medici possono somministrare il vaccino assumendo  il rischio di responsabilità per danni da vaccinazione.

Sul sito dell'Ufficio Federale della Sanità Svizzera (UFSP) è presente una sezione dedicata al Coronavirus: domande frequenti (FAQ) che contiene le risposte alle domande più frequenti degli operatori sanitari.

E, si legge:

Chi è responsabile per i danni da vaccino?

Risposta

Se si verifica un danno finanziario a seguito di una vaccinazione, ad esempio un'incapacità lavorativa prolungata o addirittura permanente, ciò può comportare responsabilità.

Anche per i vaccini Covid-19 si applicano le consuete regole di responsabilità: in caso di danni causati dalla vaccinazione, il produttore del vaccino (a), la persona che vaccina o l'ospedale (b) e, in via sussidiaria, la Confederazione (c) può essere responsabile:

a) Responsabilità del produttore del vaccino in base alla legge sulla responsabilità del prodotto (responsabilità del prodotto)

Sulla base della legge sulla responsabilità del prodotto (PrHG; RS 221.112.944), il produttore del vaccino è responsabile se il vaccino è difettoso, ad esempio perché presenta un difetto di progettazione o di fabbricazione, e la persona viene danneggiata se il vaccino viene utilizzato come previsto.

Se la difettosità non poteva essere riconosciuta secondo lo stato dell'arte della scienza e della tecnologia al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, non vi è alcuna responsabilità.

b) Responsabilità contrattuale della persona che vaccina (“responsabilità del medico”)

La responsabilità del medico in uno studio privato o in un ospedale privato è valutata secondo il Codice delle obbligazioni svizzero, in particolare secondo le disposizioni del diritto contrattuale (requisiti analoghi si applicano in un ospedale pubblico, ma la responsabilità si basa sulla legge cantonale sulla responsabilità dello Stato).

Anche il farmacista che effettua una vaccinazione deve osservare l'obbligo di diligenza analogo a quello del medico (cfr. art. 26 cpv. 1 LMT; RS 812.21).

Per la vaccinazione contro il Covid-19 si applicano le stesse regole relative all'informazione del paziente come per tutte le altre vaccinazioni.

L'informazione dovrebbe consentire al paziente di accettare l'atto di vaccinazione con cognizione di causa.

Il dovere di assistenza richiede che i pazienti siano informati sulla natura e sui rischi della vaccinazione.

A tal fine, devono essere prese in considerazione le informazioni accessibili: le informazioni del produttore, vale a dire gli aspetti rilevanti delle informazioni specialistiche, eventuali raccomandazioni delle autorità e delle società specializzate, nonché i risultati della scienza e della tecnologia.

Le informazioni includono quindi sia i rischi che si verificano frequentemente che quelli rari, a condizione che siano noti e possano avere gravi conseguenze.

Va inoltre sottolineato che non tutti i rischi sono attualmente noti (ad es. possibili danni a lungo termine).

Anche la corretta somministrazione della vaccinazione (inclusa la disinfezione, l'applicazione, il dosaggio e la manipolazione del vaccino) è coperta dall'obbligo di diligenza.

Solo in caso di violazione dell'obbligo di diligenza e ricorrenza degli altri requisiti di responsabilità (ovvero nel rapporto contrattuale: inadempimento contrattuale, adeguato nesso di causalità, colpa e nel caso di responsabilità dello Stato: illegittimità e adeguato nesso di causalità) il centro vaccinale può o la persona che vaccina essere ritenuta responsabile.

In ultima analisi, le autorità cantonali e i tribunali devono decidere se e in quale misura possa sussistere una violazione dell'obbligo di diligenza che potrebbe comportare responsabilità.

c) Risarcimento e soddisfazione della Confederazione in caso di danno derivante dalla vaccinazione (c.d. default liability)

Se né il produttore del vaccino né la persona che vaccina è responsabile e le conseguenze del danno da vaccinazione non sono o non sono completamente coperte dall'assicurazione sociale e privata, viene applicato uno speciale sistema di risarcimento legale per le vaccinazioni ufficialmente raccomandate o ordinate (la cosiddetta responsabilità di default).

Il danno da vaccinazione, che in linea di principio può essere coperto da una responsabilità federale per inadempienza, esiste se la persona vaccinata soffre di un grave danno alla salute a lungo termine o di lunga durata che comporta un danno (vale a dire una perdita patrimoniale) per la persona vaccinata.

I consueti effetti collaterali (come arrossamento, gonfiore e indurimento al sito di iniezione, mal di testa, dolori muscolari, febbre leggera), che possono comportare costi a causa della necessità di farmaci o della consultazione di un medico, non rientrano nel termine "danno da vaccinazione" in il senso presente.

Secondo l'articolo 64 capoverso 1 della legge sulle epidemie (Lpd; RS 818.101), la Confederazione provvede all'indennizzo o alla soddisfazione in caso di danno da vaccinazione dopo valutazione individuale.

In caso di risarcimento, le spese sostenute dal danneggiato e non coperte da terzi sono a carico dello Stato (es. spese mediche e terapeutiche, spese per aiuto domestico, ecc.).

La soddisfazione è una sorta di risarcimento del danno subito a seguito del danno vaccinale (danno immateriale). La soddisfazione è limitata a gravi menomazioni. L'importo massimo del risarcimento è di CHF 70'000.

L'UFSP pubblica raccomandazioni sulla vaccinazione e linee guida per la lotta contro le malattie trasmissibili (art. 20 cpv. 1 Lp; 9 cpv. 3 Lp).

Tuttavia, il fatto che l'UFSP elabori e pubblichi raccomandazioni sulla vaccinazione in collaborazione con la commissione di esperti dell'EKIF non giustifica alcuna responsabilità da parte dell'UFSP o dell'EKIF, poiché la professione medica non è obbligata a rispettare tali raccomandazioni e direttive.

La decisione se vaccinare nei singoli casi è quindi sempre responsabilità delle persone interessate, insieme alla persona che vaccina in ciascun caso.

Non sussiste quindi il nesso di causalità, cioè il nesso causale tra la raccomandazione e il danno. Ci riserviamo il diritto al risarcimento da parte del governo federale (la cosiddetta responsabilità di default, come appena descritto).

Per i dettagli vedi Risarcimento e soddisfazione in caso di danno vaccinale