In Italia, da ai nervi dirlo ma è così, ogni buon cittadino è abituato a rapportarsi con un sistema normativo che ha nella sua puntigliosità, l’essenza della sua paradossale genericità. In sostanza norme, sentenze, leggi e chi più ne ha più ne metta, spuntano da ogni dove e in riferimento a ogni cavillo dell’esistenza, rendendo così possibili molteplici interpretazioni a seconda di chi vuole sfruttarle a proprio uso.
Insomma, il casino regna sovrano, e come intuibile anche il mondo della consulenza indipendente italiana di certo non può di certo esimersi dal confronto con questa realtà. A titolo d’esempio un interessante dilemma riguarda l’esenzione o meno dall’iva del servizio di consulenza offerto al cliente. L’Agenzia delle Entrate, con nota del 15 luglio 2008 protocollo 954-73508/2008, ripresa dalla risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n.343 del 04/08/2008 (e già qua uno incomincia a non capirci più niente, già solo nel contare le fonti) nel rispondere a un quesito inerente la consulenza in materia di investimenti finanziari, ha stabilito che tale attività, se strettamente collegata e connessa ad un’operazione di negoziazione, rientra tra le attività di intermediazione relative a strumenti finanziari, e quindi è da considerarsi esente da Iva ai sensi dell’art 10, primo comma, n.9 del DPR n.633 del 1972.
Ciò detto, una nostra fonte ha esposto un quesito di interpretazione all’Agenzia delle entrate, cercando di comprendere in sostanza se il consulente fee only debba caricare o meno l’Iva sulla parcella. La risposta è da incorniciare, un monumento digitale del “così è se vi pare” che avrebbe certamente stuzzicato l’interesse di un genio della commedia grottesca come Mario Monicelli. Gustatevela tutta, senza ulteriori commenti, perché siamo di fronte a un’opera d’arte burocratica che parla da sé: In premessa si fa presente che, in base ai principi che regolano l’istituto dell’interpello, l’istanza, per poter essere considerata ammissibile, deve contenere la circostanziata e specifica descrizione del “caso concreto e personale” per il quale sussistono obiettive incertezze interpretative di una disposizione tributaria. Come precisato nella Circolare n.50 del 2001 (par 2.1), la condizione che prevede la riferibilità dell’interpello a casi concreti e personali, esige che lo stesso sia finalizzato a conoscere il trattamento tributario di determinati atti, operazioni o iniziative riconducibili direttamente alla sfera di interessi del soggetto istante. Esaminato il quesito, questa Direzione Regionale rileva la mancata osservanza della condizione di riferibilità dell’interpello al caso concreto e personale del soggetto istante. Il quesito posto, infatti, è finalizzato a conoscere il trattamento ai fini Iva applicabile ai servizi resi da soggetti iscritti all’Albo dei Consulenti Finanziario, di cui alla delibera Consob n.17130 del 12/01/2010, Albo che, all’attualità, non è ancora operativo. Peraltro, come riferito nel quesito, il contribuente istante non svolge concretamente l’attività in questione, non essendo iscritto all’Albo. Non ricorrendo, pertanto, nella fattispecie, uno dei presupposti richiesti dalla normativa sull’interpello, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile. Si fa presente, tuttavia, che ove, in seguito, si ravvisasse dall’attività esercitata la possibilità di proporre un caso concreto e personale, l’istante potrà presentare una nuova istanza d’appello.
Qui il testo intero della risposta
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