Consulenza finanziaria, il decreto sui requisiti delle società di consulenza è legge

Nella Gazzetta Ufficiale n. 124  del 29 maggio 2012 è stato pubblicato il preannunciato decreto che detta i requisiti patrimoniale e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria e i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali.

Consulenza finanziaria, il decreto sui requisiti delle società di consulenza è legge

Il decreto entro in vigore il 13 giugno prossimo.

I punti salienti:

1)      requisiti di indipendenza:

a)non deve essere intrattenuto alcun rapporto diretto o indiretto di natura patrimoniale, economica, finanziari, contrattuale o di altra natura con emittenti o intermediari o loro gruppi  o loro azionisti o amministratori, dirigenti di tali società se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza nella prestazione della consulenza on materia di investimenti

b) la remunerazione deve essere pagata  direttamente  dal cliente

c) deve essere resa una dichiarazione all’Albo sui rapporti intrattenuti di cui al punto a) e la loro neutralità rispetto all’indipendenza

2) requisiti patrimoniali:

deve essere sottoscritta una polizza di responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale che assicuri la copertura  di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di 5.000.000 di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo. Questi importi potranno essere modificati dall’organismo in funzione  dell’inflazione e prevedere un massimale maggiore considerando i volumi di attività

3) requisiti di onorabilità e indipendenza dei soci: per l’onorabilità sono quelli previsti dal d.m.206. Per l’indipendenza vale quanto previsto al punto 1a).

4) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali : sono quelli previsti dal DM 206 del  208. Per i sindaci si applicano anche i requisiti di indipendenza previsti dal CC:

5) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono attività di consulenza finanziaria per conto della società:  devono essere iscritti all’albo dei consulenti finanziari persone fisiche senza l’applicazione dei requisiti patrimoniali previsti dal dm 206/2008

Ecco il testo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

DECRETO 5 aprile 2012, n. 66     
    Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle societa` di consulenza finanziaria, nonche` dei requisiti di professionalita`, onorabilita` e indipendenza degli esponenti aziendali delle societa` di consulenza finanziaria

IL MINISTRO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto in particolare l`articolo 18-ter, del citato decreto legislativo, introdotto dall`articolo 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che disciplina le societa` di consulenza finanziaria; Visto il comma 1, dell`articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell`economia e delle finanze, sentite la Banca d`Italia e la Consob, stabilisce con regolamento i requisiti patrimoniali e di indipendenza necessari per le societa` costituite in forma di societa` per azioni o societa` a responsabilita` limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti; Visto inoltre il comma 2, del medesimo articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell`economia e delle finanze, sentite la Banca d`Italia e la Consob, puo` prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali delle societa` di consulenza finanziaria, dei requisiti di professionalita`, onorabilita` e indipendenza; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206 recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalita`, onorabilita`, indipendenza e patrimoniali per l`iscrizione all`albo delle persone fisiche consulenti finanziari; Sentite la Banca d`Italia e la Consob; Visto l`articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell`adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 6 dicembre 2011; Vista la nota dell`8 febbraio 2012 con la quale, ai sensi dell`articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e` stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) `albo`: la sezione dell`albo istituito ai sensi dell`articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dedicata alle societa` di consulenza finanziaria di cui all`articolo 18-ter; b) `societa` di consulenza finanziaria`: le societa` costituite in forma di societa` per azioni o societa` a responsabilita` limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, di cui all`articolo 18-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) `consulenza in materia di investimenti`: il servizio di investimento di cui all`articolo 1, comma 5-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) `emittenti e intermediari`: gli emittenti prodotti finanziari, i soggetti abilitati di cui all`articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le societa` di cui all`articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la societa` Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi degli articoli 2 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e ogni altro soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la propria sede; e) `organismo`: l`organismo di cui all`articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; f) `Testo Unico`: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; g) `d.m. 24 dicembre 2008, n. 206`: il Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalita`, onorabilita`, indipendenza e patrimoniali per l`iscrizione all`albo delle persone fisiche consulenti finanziari, adottato dal Ministero dell`economia e delle finanze con decreto del 24 dicembre 2008, n. 206.

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