Consulenti finanziari, l`Albo discreto della borghesia
Chi ama minimamente il cinema d`autore non potrà non aver visto il celeberrimo film di Bunuel `Il fascino discreto della borgehsia`. L`obiettivo delle due coppie protagoniste del lungometraggio consisteva essenzialmente nel voler organizzare una cena. Una speranza rinviata di volta in volta per i motivi più svariati e alla fine mai portata a termine.
Non trovate qualche analogia con l’ormai annosa vicenda dell’Albo dei consulenti finanziari? Già un albo che “teoricamente” sarebbe dovuto esistere già dall’inizio del 2008 ma che, rebus sic stantibus, è ancora una presenza assenza. E pensare che giusto il 29 maggio scorso erano stati pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che disciplina i requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria indipendente (Srl e Spa) nonché i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle stesse società, che entrerà in vigore il 13 giugno 2012…risultato? Ancora nulla, anche se, a livello di chiacchere da bar la strada intrappresa per l`Albo sembra quella di una partenza a cura della Consob, in regime transitorio e con un emendamento inserito in qualche legge `veicolo. Tutto però ancora immerso nel fumo del “si vedrà”.
Ma perché questo Albo non si fa? E’ davvero certo che manchino i fondi? Forse la risposta la possiamo trovare andando a ripescare una vecchia intervista a Borsa&Finanza del 27 gennaio 2007, dell’allora Presidente di Assogestioni, Guido Cammarano: “con l’introduzione della figura del consulente puro si scherza col fuoco e si rischia di scardinare il sistema distributivo italiano”. Ecco, ora qualche idea in più sul mancato avvio possiamo averla.
Ah, nel caso aveste ancora voglia di crederci, ecco i requisiti in dettaglio. A me, sotto sotto, scappa un po’ da ridere…
Professionalità
Le persone fisiche che, per conto di una società, svolgono attività di consulenza nei confronti della clientela devono essere iscritte all’Albo dei consulenti finanziari.
Onorabilità
I soci e chi svolge funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti per i consulenti persone fisiche (art. 18-bis e 18-ter del Tuf - Testo unico della finanza). Coloro che svolgono funzioni di controllo devono rispettare i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dal Codice Civile per sindaci, componenti del consiglio d’amministrazione e del comitato per il controllo di gestione.
Indipendenza
E’ vietato intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto terzi, rapporti patrimoniali e/o professionali o di altra natura con società emittenti e intermediari e con società/persone/azionisti legati o controllati a vario titolo da questi, se questi rapporti possono condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza. Non si può inoltre percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso servizio.
Patrimonio
È obbligatorio sottoscrivere una polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale con una capienza di almeno un milione di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e cinque milioni di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo.
Esonero
Anche in questo caso si seguono i precetti previsti per le persone fisiche (per i casi di violazione delle regole di condotta, l’organismo delibera, dopo aver sentito il soggetto interessato, in relazione alla gravità dell’infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b, il richiamo scritto, il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila, la sospensione dall’albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo).